venerdì 24 giugno 2011

Notiziario Internazionale: ITALIA PAGA IL 5,5 DI INTERESSI SUL PROPRIO DEBITO...

Notiziario Internazionale: ITALIA PAGA IL 5,5 DI INTERESSI SUL PROPRIO DEBITO...: "L'ECONOMISTA PAZZO SCUSATE POPOLO ITALIANO, MA PERCHE' PAGHIAMO IL 5,2% DI INTERESSI COME POPOLO ITALIANO? MA FACCIAMO USURA A NOI STESSI? I..."

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana


RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA


Cinisello, 23 Maggio 2011


REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE

LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE

LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI


Appunti di lavoro di E.F.


INVIATI AL TEAM DI LAVORO


Egr. Sig. On. Angelino Alfano

c.c.

Egr. Sig. On. Silvio Berlusconi

Egr. Sig. On. Paolo Romani

Egr. Sig. Dott. Dario Rivolta

Egr. Sig. Ass. Andrea Mascaretti

Egr. Sig. Dir.. Carlo Lio



Egregi,


Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,


Visto lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto


Visto il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero


Visto la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli


Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.


Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.


Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.


I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.


Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.


Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.

Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.


Giustizia reale, non giustizia costruita.

L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.

Come primo esempio si proceda all'immediata


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.

Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.

Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.



Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.

Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.


Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure di distribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.


Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.


Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro

Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.

I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.

I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.


Risarcibilità laburista

Qualsiasi causa laburista, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.


Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.

Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.


Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.


Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.

Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,


Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.

Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.


Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.

Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.


Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.

Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.

Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.


Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della

Tribunale del popolo e non decisione monocratica.

Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso uguale se non superiore alla giuria forense.


Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.

Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.

Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.

In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.

Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.


Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.

Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.

I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,

garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.


Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.

Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.


Istituzione della prova delegata obbligatoria

Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.

Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.


Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.

Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.


Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.

Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.

Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.



Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.

Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.



Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.

La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.

L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.

L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.

Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.

La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

(by Shamir consulting)



Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento.


Resto in attesa della risposta da parte di tutti voi.


Con osservanza,


E.F.

Fondo San Sisto

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