domenica 17 luglio 2011

ELIMINAZIONE LIVELLI: AUTOMATISMO NECESSARIO

Per chi vuole continuare lo studio del problema indichiamo il seguente articolo apparso su formu all'indirizzo : """http://www.romoloromani.it/foro/index.php?/topic/36617-livello-canone-censo-ed-usi-civici/""""""
Inviato 01 September 2009 - 10:26 AM
c'è un lavoro di Jacopo Balottin, su RN 2008, 6, 1211

mi sembrò ben fatto quando lo lessi, non sono sicuro che ci siano i riferimenti che cerchi ma potrebbe essere una buona base di partenza..

(di cui abbiamo una diapositiva!!)

ALIENAZIONE DI TERRENI GRAVATI DA LIVELLI E CANONI ENFITEUTICI
Riv. notariato 2008, 6, 1211

Jacopo Balottin
Sommario: 1. Inquadramento generale ed enunciazione del problema. - 2. Livelli costituiti su fondi siti nelle province venete. - 3. Enfiteusi e livelli costituiti a favore di amministrazioni statali. - 4. Affrancazione ed usucapione. - 5. Segue. - 6. Canoni relativi a terreni già gravati da usi civici. - 7. Conclusioni di sintesi.

1. Inquadramento generale ed enunciazione del problema.Com'è noto l'enfiteusi [dal gr.φυτεύω 'piantare' εν 'dentro'] è il diritto reale di godere del fondo (terreno o edificio) altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico (artt. 957 ss. c.c.)(1). Può essere costituita - in perpetuo o a tempo - per contratto, per testamento o per usucapione; l'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore a vent'anni.
All'enfiteuta (o utilista, come titolare del dominio utile) è attribuito il diritto di affrancazione, cioè il diritto di divenire proprietario dell'immobile mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l'ammontare del canone (art. 9 L. n. 1138 del 1970). A favore del concedente (odirettario, come titolare del dominio diretto) è invece previsto il diritto di chiedere giudizialmente la devoluzione del fondo, cioè l'estinzione dell'enfiteusi e la restituzione del bene, qualora l'enfiteuta deteriori o non migliori il fondo ovvero sia in mora nel pagamento di due annualità (art. 972 c.c.).
Oltre che per affrancazione e devoluzione il diritto dell'enfiteuta si estingue per il decorso del termine (se l'enfiteusi è temporanea), per il perimento del fondo (art. 963 c.c.) e per prescrizione (per effetto del non uso protratto per vent'anni: art. 970 c.c.).
Sostanzialmente assimilabile all'enfiteusi è il livello [dal lat. libellu(m)'libretto', dim. di liber'libro', sul quale era trascritto il relativo contratto]. Più precisamente, se per lungo tempo enfiteusi e livello poterono - almeno in teoria - considerarsi istituti distinti, ciò fu soltanto in virtù di taluni effetti secondari e d'altronde incerti (secondo l'opinione prevalente il criterio discretivo consisteva in ciò, che nel livello concedente non era il domino diretto ma il vassallo o l'enfiteuta); comunque si andarono poi - già prima delle codificazioni moderne - confondendo sempre più fino ad identificarsi(2).
Si ritiene quindi applicabile al livello la medesima disciplina prevista per l'enfiteusi dal Codice e dalle leggi speciali(3); propriamente, posto che di identità si tratta, deve ritenersi che la disciplina dell'enfiteusi si applichi al livello direttamente e non in virtù dell'analogia. Giusta l'espresso rinvio operato dall'art. 5 della L. n. 74 del 1958(4) e dall'art. 3 della L. n. 3 del 1974, tutta la disciplina (codicistica e non) prevista per l'enfiteusi si applica comunque direttamente ai livelli costituiti nelle province venete. Si applicano altresì in via diretta ai rapporti in oggetto(5) molte delle norme speciali dettate per l'enfiteusi in quanto espressamente estese a tutte lealtre prestazioni fondiarie perpetue(6).
Gli istituti dell'enfiteusi e del livello sono oggi pressoché caduti in disuso e nella quasi totalità dei casi le prestazioni dovute in forza dei rapporti costituiti nel passato non vengono più eseguite da tempo immemorabile.
Ciò nonostante può ancora capitare (ed in alcune zone con una certa frequenza) di imbattersi in certificati catastali che indichino la presenza di un concedente o direttario (codice 4) e di un enfiteuta o livellario (può trovarsi scritto «livellario» - codice 5 o «oneri livellario» - codice 10)(7) ovvero, più raramente, può darsi che l'esistenza di detti rapporti risulti dal testo di un qualche vecchio atto di provenienza o dalle visure ipotecarie (anche solo indirettamente: può capitare che il pagamento dei relativi canoni risulti garantito da ipoteche ultraventennali mai rinnovate).
Si tratta allora di capire come debba comportarsi il notaio che sia richiesto di ricevere un atto traslativo dell'immobile in oggetto.
Innanzitutto è da dire che, ove ne fosse effettivamente provata l'esistenza, detti vincoli sarebbero sicuramente opponibili all'acquirente: infatti, mentre è soggetto a prescrizione il diritto dell'enfiteuta (art. 970 c.c.), e con esso quello del livellario, non si prescrive invece - in quanto sostanzialmente assimilabile al diritto di proprietà - il diritto del concedente (arg.ex art. 948 c.c.)(8). Non è quindi che la mancata riscossione del canone protratta per un lungo periodo di tempo valga di per sé ad estinguere il diritto del concedente(9).
Ciò detto non è però che, solo perché risultano dalle visure ipocatastali, detti rapporti effettivamente ancora sussistano. Bisogna a tal fine (cioè al fine di verificarne la sussistenza) distinguere a seconda (i) che si tratti di livelli costituiti su fondi siti nelle province venete, (ii) che si tratti di diritti costituiti a favore di amministrazioni statali, (iii) ovvero - trattandosi di altre fattispecie - che ricorrano i presupposti per l'affrancazione o per l'usucapione da parte dell'originario enfiteuta-livellario.
Considerazioni a parte devono farsi infine (iv) per i canoni relativi a terreni già gravati da usi civici.
2. Livelli costituiti su fondi siti nelle province venete.
Se si tratta di livelli costituiti su fondi siti nelle province venete (e friulane) di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona o Vicenza, trova applicazione la L. n. 3 del 1974, in forza della quale il diritto del livellario è automaticamente convertito in diritto di piena proprietà, salvo un diritto di credito pecuniario a favore del concedente (avente ad oggetto il pagamento di una somma corrispondente a venti volte il canone annuo), diritto di credito che avrebbe dovuto essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame altrimenti si sarebbe prescritto nei due anni successivi.
Più precisamente si dispone:
«Art. 1 - I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.
Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.
Art. 2 - I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.
Art. 3 - I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte a prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di rico gnizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.».
A sua volta, l'art. 1 della L. n. 74 del 1958 stabilisce:
«Con decorrenza dell'annata agraria 1957-58 i canoni dei livelli costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.
I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma.».
Il riferimento è dunque ai livelli costituiti in forza di contratti anteriori all'entrata in vigore del Codice civile del 1865 (art. 1 L. n. 74 del 1958, richiamato dall'art. 1 L. n. 3 del 1974)(10) ed alle «altre prestazioni fondiarie perpetue» («Sono parimenti convertiti nel diritto di credito [ ...] i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.»; segue art. 1 L. n. 3 del 1974)(11).
Si pone così il dubbio se, come i livelli, anche le altre prestazioni perpetue siano prese in considerazione solo in quanto costituite anteriormente all'entrata in vigore del Codice del 1865(12). In assenza di altre indicazioni la genericità della lettera della legge suggerisce la soluzione negativa: la disposizione riguarda tutti i rapporti perpetui, indipendentemente dalla data della loro costituzione (recte: tutti i rapporti costituiti prima dell'entrata in vigore della L. n. 3 del 1974)(13).
Neanche si fa menzione dell'enfiteusi, che pure è l'istituto principale ed è citata in altro luogo della medesima legge (cfr. art. 3), sicché è improbabile che si tratti di una mera dimenticanza(14). Si potrebbe d'altronde ritenere che la norma si applichi anche all'enfiteusi sostenendo che questo tipo di rapporto rientri nell'ampio concetto delle «prestazioni fondiarie perpetue», ma non si nasconde che permangono perplessità al riguardo.
Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari avrebbero già dovuto provvedere a cancellare ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto; in ogni caso è disposto che le relative trascrizioni si intendano automaticamente cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge in esame, salvo che i livellari che non avessero voluto usufruire del disposto della legge medesima si fossero prestati all'atto di ricognizione di cui all'art. 969 c.c. (art. 4 L. 3 cit.).
Ove ciò non sia avvenuto rimane comunque possibile ottenere in qualsiasi momento l'aggiornamento della ditta catastale, sulla base - secondo quanto risulta essere prassi presso gli uffici provinciali veneti - di una istanza in carta semplice con cui l'attuale proprietario (scil. l'originario livellario) chieda, appunto, la cancellazione del riferimento al livello ai sensi della L. n. 3 del 1974(15).
Per ragioni tecniche (rigidità procedurali del modello informatico), non pare che quella in oggetto rientri invece tra le richieste che possono essere presentate telematicamente, con la domanda di voltura in preallineamento o attraverso il servizio di rettifica (Contact Center per variazioni dati catastali) che l'Agenzia del Territorio mette a disposizione del pubblico sul proprio sito internet(16).
3. Enfiteusi e livelli costituiti a favore di amministrazioni statali.
Se si tratta di diritti costituiti a favore di amministrazioni statali le norme che vengono in rilievo sono:
a) l'art. 1 della L. n. 16 del 1974(17), «Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941(18), in forza dei quali le Amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese le Amministrazioni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali [ora Fondo edifici di culto(19)] hanno diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.»;
b) l'art. 60 della L. n. 222 del 1985, «Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei [soppressi Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma]e dei patrimoni [degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto], ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.».
Disponendo semplicemente l'estinzione dei rapporti in oggetto, le disposizioni citate comporterebbero invero che la proprietà dei fondi ritorni - libera da ogni vincolo - in capo all'amministrazione concedente-livellante. Non è dubbio però che la ratio, e quindi la reale portata della norma, sia invece quella che la piena proprietà sia acquisita definitivamente dall'enfiteuta-livellario(20). Bisogna infatti considerare che la disposizione è dettata genericamente per tutti i rapporti perpetui reali e personali, e quindi anche per i rapporti in forza dei quali il diritto dell'amministrazione statale si configura come un mero onere a carico del proprietario, sicché non avrebbe senso che la disposizione in esame in un caso si risolvesse a favore dell'amministrazione statale e nell'altro a favore del privato cittadino(21).
Anche in questi casi in realtà gli uffici statali competenti avrebbero dovuto chiudere automaticamente le relative partite contabili, dandone comunicazione agli obbligati ed agli altri uffici interessati (cfr. art. 2 L. n. 16 del 1974 e art. 60, comma 3, L. n. 222 del 1985) e così ottenere l'aggiornamento della ditta catastale; e dovrebbe in ogni caso essere possibile ottenere la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto, così come per i livelli veneti, sulla base di una semplice istanza(22). Si badi però che i presupposti di applicazione delle citate norme sono in questo caso molto specifici (il che giustifica le riserve che alcuni uffici dell'Agenzia del territorio oppongono al riguardo); occorre:
- che il concedente sia un'amministrazione dello Stato. È necessario sottolineare - onde eliminare ogni possibile equivoco - che la normativa in oggetto non riguarda gli enti ecclesiastici (per es. Chiese parrocchiali), non rientrando questi nella categoria delle «Amministrazioni [statali] del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione»(23);
- che, per l'applicazione della norma di cui all'art. 1 della L. n. 16 del 1974, il rapporto enfiteutico o livellare sia stato costituito prima del 28 ottobre 1941. Per verificare la cosa si renderebbe necessario risalire - nelle visure ipotecarie - ad un titolo di provenienza anteriore a quella data;
- che il canone fosse dovuto in misura inferiore a 1.000 lire per l'applicazione della norma di cui all'art. 1 della L. n. 16 del 1974 e a 60.000 lire per l'applicazione della norma di cui all'art. 60 della L. n. 222 del 1985. La verifica di quest'ultimo presupposto si rende alquanto difficoltosa data l'impossibilità - nella quasi totalità dei casi - di rinvenire il titolo costitutivo del rapporto.
4. Affrancazione ed usucapione.
Laddove non si tratti di livelli veneti ed il concedente non sia un'amministrazione statale, o comunque non ricorrano i presupposti sopradescritti, possono darsi tre distinte possibilità.
A) La soluzione più lineare per ottenere l'estinzione dei vincoli in esame è senz'altro quella di ricorrere ad un atto di affrancazione (art. 971 c.c.), che si opera mediante il pagamento di una somma di denaro la cui individuazione è peraltro complicata dal succedersi di diverse leggi di rivalutazione e dal loro annullamento ad opera della Corte costituzionale(24).
Allo stato, giusta l'art. 9 della L. n. 1138 del 1970 (che riproduce l'art. 1, comma 4, L. n. 607 del 1966), il corrispettivo di affranco delle enfiteusi rustiche si ottiene moltiplicando per quindici volte il canone annuo determinato come segue:
- per i rapporti sorti anteriormente al 28 ottobre 1941 il canone non può superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo determinato con riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939 ed aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata la corrispondenza con la effettiva realtà economica (art. 1 L. n. 607 del 1966, da interpretarsi alla luce di C. Cost., n. 143 del 1997, e art. 1 L. n. 1138 del 1970)(25);
- per i rapporti sorti successivamente al (recte: a partire dal) 28 ottobre 1941 il canone non può superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo, determinato con riferimento alla qualifica ed alla classe catastali esistenti al momento della costituzione del rapporto ed aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
Il canone delle enfiteusi costituite dal 28 ottobre 1941 non può comunque essere inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle LL. nn. 230 e 841 del 1950 (art. 2 L. n. 1138 del 1970, come modificato dall'art. 1 della L. n. 270 del 1974, da interpretarsi alla luce di C. Cost., n. 406 del 1988).
Le modalità di affrancazione sono stabilite dalle leggi speciali (cfr. il rinvio operato dall'art. 971 ult. per. c.c.):
a) giudiziale, secondo il procedimento speciale disciplinato dalla L. n. 607 del 1966 (che non interessa esaminare in questa sede);
b) extragiudiziale, nel rispetto della disciplina - tuttora in vigore(26) - prevista dalla L. n. 998 del 1925 e dal R.D. n. 426 del 1926.
L'affrancazione extragiudiziale è un contratto, che si realizza con l'incontro della volontà dell'enfiteuta e del concedente(27); la lettera della legge, per cui l'affrancazione «si opera» mediante il pagamento del prezzo (art. 9 L. n. 1138 del 1970), lascia intendere che si tratti di un contratto reale, il cui perfezionamento richiede, oltre il consenso delle parti, la consegna del denaro.
L'atto deve farsi per iscritto a pena di nullità (art. 1350 n. 6 c.c.) e deve essere reso pubblico col mezzo della trascrizione (art. 2643 n. 7 c.c.; codice di trascrizione n. 102). Il conservatore dei registri immobiliari non può procedere alla relativa formalità ove la parte che chiede la trascrizione non provi che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione (art. 15 L. n. 998 del 1925).
L'affrancazione ha natura derivativo-traslativa: non importa l'estinzione del dominio utile spettante al concedente ma ne determina il passaggio a favore dell'affrancante, il quale perciò lo acquista a titolo derivativo(28). Ne consegue fra l'altro: che l'acquisto del dominio diretto da parte dell'enfiteuta opera a favore dell'eventuale comunione legale con il coniuge(29); che all'atto devono applicarsi le menzioni ed allegazioni prescritte dalla legislazione urbanistica per gli atti traslativi; che il negozio sconta l'imposta di registro prevista per i trasferimenti (art. 1 Tariffa - Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986)(30).
Una norma speciale è dettata in tema di ipoteche. Nel caso di affrancazione le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul corrispettivo di affranco; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà (art. 2815, comma 1, c.c.).
La disciplina dettata per l'affrancazione dell'enfiteusi si applica direttamente anche all'affrancazione del livello(31), se non in ragione della sostanziale identità dei due istituti, comunque in virtù del rinvio che alle leggi speciali fa - per il tramite dell'art. 1866 cpv. («Le modalità di riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.») - l'art. 1869 c.c. («Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.»)(32).
Due circostanze possono rendere problematica, nella pratica, la stipulazione di un atto di affrancazione dei canoni in questione:
- la determinazione del corrispettivo di affranco, sulla base dei criteri come sopra indicati, è alquanto complicata e richiede senz'altro l'intervento di un consulente tecnico. È dubbio d'altronde se il prezzo di affrancazione, sicuramente inderogabile in sede giudiziale(33), possa invece essere diversamente concordato fra le parti - in misura superiore od inferiore a quella stabilita dalla legge - in sede contrattuale (extragiudiziale)(34);
- nella maggior parte dei casi non è dato rinvenire il titolo costitutivo del rapporto, laddove - come confermato dalla giurisprudenza(35) - colui il quale richiede l'affrancazione del fondo in enfiteusi è tenuto a dimostrare la propria qualità di enfiteuta fornendo la prova dell'esistenza del titolo costitutivo a proprio favore ovvero, nella fattispecie di atti di successioneinter vivos o mortis causa, che il diritto sia a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti(36).
Potrebbe allora prendersi in considerazione la stipulazione di un contratto di transazione, con cui a fronte dell'incertezza circa la legittima titolarità del bene e quindi al dichiarato fine di prevenire una lite al riguardo, in corrispettivo di una somma di denaro o di una qualche altra controprestazione, il (preteso) concedente rinunci a favore dell'enfiteuta-livellario ad ogni diritto sul fondo riconoscendone lo stesso come pieno ed esclusivo proprietario(37).
5. Segue.
B) Il ricorso all'affrancazione risulta superfluo quando sussistono i presupposti perché la piena proprietà sia stata acquistata dall'enfiteuta-livellario per usucapione in conseguenza del compimento di un qualche atto di interversione del possesso (art. 1164 c.c.)(38). È il caso, per esempio, in cui l'originario enfiteuta-livellario (o un suo successore a causa di morte) abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo in oggetto senza fare alcuna menzione dei diritti in questione o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame(39).
La cosa migliore sarebbe allora, ovviamente, quella che l'interessato ottenesse una sentenza che accerti il relativo acquisto. Deve però ammettersi - specie alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione(40) - la possibilità che il livellario venda la piena proprietà del fondo senza che l'usucapione sia stata dichiarata giudizialmente(41); è pacifica infatti l'opinione secondo la quale l'acquisto per usucapione operi ipso iure, per effetto del solo possesso e del decorso del tempo, e la sentenza dalla quale risulta abbia quindi valore meramente dichiarativo(42).
Si otterrebbe così comunque l'aggiornamento dell'intestazione catastale con l'eliminazione della ditta del concedente-livellante. Più precisamente la voltura catastale verrebbe bensì eseguita direttamente a favore dell'acquirente e per la piena proprietà, ma con annotazione di riserva (RIS 1 - «atti pass interm non esist») (artt. 4, comma 7, e 8 del D.P.R. n. 650 del 1972)(43). A tal fine il notaio rogante dovrebbe segnalare nell'apposito campo del modello unico che il trasferimento è preceduto da passaggi intermedi (usucapione) non convalidati da atti legali (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 308 del 2000), attivando l'apposito segno di spunta; eventuali informazioni integrative potrebbero essere inserite nel campo «Ulteriori informazioni per l'esecuzione della voltura».
Si avverte per inciso che, giusta l'art. 2 del D.M. n. 701 del 1994, è fatto obbligo al notaio di fare menzione nell'atto e nella relativa nota di trascrizione della discordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso (cioè dell'alienante), per il fatto che il passaggio intermedio dell'usucapione non è stato convalidato da atti legali.
Soprattutto si rammenta che l'usucapione non può darsi nel caso in cui concedente sia un ente pubblico: non sono infatti usucapibili i beni appartenenti al demanio dello stato, delle province, dei comuni (arg. ex artt. 823-824 e 1145 c.c.) o delle regioni (art. 11 L. n. 281 del 1970)(44); così come - d'altro canto - sono imprescrittibili i diritti demaniali su beni altrui (arg. ex artt. 823 e 825 c.c. e art. 11 L. n. 281, cit.).
C) Si dà infine, nella pratica, un'ultima possibilità per il notaio richiesto della stipulazione di atti aventi ad oggetto terreni gravati da livelli o canoni enfiteutici. Quella - ovviamente con il consenso delle parti interessate, opportunamente informate di tutta la problematica - di lasciare sussistere l'indicazione catastalede qua(45) ovvero di sostanzialmente disinteressarsi delle indicazioni che in tal senso risultano dai vecchi titoli di provenienza.
La prassi è in questo caso quella di vendere la proprietà (che invero se fosse provata la sussistenza del rapporto spetterebbe al concedente e non all'enfiteuta-livellario) e solo di far menzione del vincolo tra le formalità pregiudizievoli(46); la voltura da modello unico del diritto di proprietà riproporrebbe allora tutti i soggetti a favore della nota di trascrizione, ma sarebbe inserita una annotazione di «Passaggi intermedi da esaminare» e sarebbe inviato il relativo esito «D2» (ovvero, se non fosse trasferita l'intera proprietà ma una quota di essa: «D3» - «Intestazione e passaggi intermedi da esaminare»)(47).
6. Canoni relativi a terreni già gravati da usi civici.
Se si tratta di diritti (enfiteutici o livellari) costituiti a favore di amministrazioni comunali o di associazioni agrarie è probabile che la situazione risulti dal procedimento di liquidazione (in senso lato) di usi civici di cui alla L. n. 1766 del 1927 ed è allora opportuna una speciale cautela.
Può darsi infatti che il rapporto enfiteutico derivi da un provvedimento di quotizzazione ai sensi degli artt. 13, 19 e 20 L. n. 1766 - anziché da un provvedimento di liquidazione (in senso stretto; art. 7) o di legittimazione (artt. 9-10) - nel qual caso un eventuale atto di disposizione del fondo in oggetto risulterebbe affetto da nullità ai sensi del successivo art. 21, comma 3: «Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.».
Schematicamente(48) il procedimento disciplinato dalla L. n. 1766 prevede che, una volta accertatane l'esistenza e la categoria :
a) gli usi civici su terre private siano assoggettati a liquidazione in corrispettivo dell'assegnazione di una porzione del terreno al comune nel cui territorio il fondo si trova (artt. 5-6) ovvero - eccezionalmente - a fronte dell'imposizione sul fondo di un canone di natura enfiteutica (livello) a favore del medesimo comune (art. 7);
b) gli usi civici su terre di dominio della collettività abusivamente occupate possano - al ricorrere di determinate condizioni - essere estinti attraverso un provvedimento di legittimazione, a fronte del quale sarebbe imposto sul fondo un canone di natura enfiteutica (livello) a favore del comune o dell'associazione agraria (artt. 9-10).
Salvo quanto sopra indicato alla lett. b):
c) gli usi civici su terre di dominio della collettività utilizzabili come bosco o pascolo permanente siano destinati a durare indefinitamente. I comuni e le associazioni agrarie non possono alienare i terreni sui quali gravano o mutarne la destinazione senza l'autorizzazione dell'amministrazione regionale competente (art. 12);
d) gli usi civici su terre di dominio della collettività utilizzabili per la coltura agraria siano ripartiti (c.d. quotizzazione) ed assegnati a titolo di enfiteusi (o livello) alle famiglie dei coltivatori diretti del comune, con l'obbligo delle migliorie e del pagamento di un canone (artt. 13, 19 e 20).
I canoni dovuti per effetto della liquidazione (art. 7), della legittimazione (artt. 9-10) o della quotizzazione (artt. 19-20) potrebbero poi essere affrancati a fronte del pagamento di una certa somma di denaro (arg. ex art. 24). Né la legge del 1927 né il relativo regolamento disciplinano però le modalità procedurali dell'affrancazione in oggetto sicché devono richiamarsi al riguardo le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di enfiteusi(49).
Come si è detto, prima dell'affrancazione le unità fondiarie oggetto di quotizzazione non possono essere divise, alienate o cedute a qualsiasi titolo (art. 21, comma 3)(50). Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il divieto non riguardi i fondi oggetto di legittimazione(51); la cosa vale a maggior ragione per i fondi oggetto di liquidazione.
Natura affatto particolare hanno infatti i canoni imposti ai sensi degli artt. 7 (liquidazione) e 9-10 (legittimazione). Secondo l'opinione prevalente - non tuttavia incontrastata - per effetto del provvedimento di legittimazione sorge in capo all'occupatore abusivo un diritto di piena proprietà e non un limitato diritto al dominio utile com'è quello dell'enfiteuta(52). Nessun dubbio può d'altronde esservi per i fondi gravati da canoni di liquidazione, in quanto fin dal principio di proprietà privata(53).
Ciò detto:
- è sorto il dubbio se si applichi ai canoni in questione, in quanto siano dovuti a comuni, l'art. 1 della L. n. 16 del 1974 cit. sulla estinzione dei rapporti costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941(54). S'impone secondo noi al riguardo la soluzione negativa, atteso che non risulta verificata la condizione - che si è detta essenziale - che il diritto faccia capo ad amministrazioni o aziende autonome dello Stato (il comune non rientra nella citata categoria)(55);
- il medesimo dubbio si pone con riferimento alla L. n. 3 del 1974 sulla estinzione dei livelli costituiti su fondi siti nelle province venete. Come si è detto è dubbio se la norma si applichi anche ai rapporti enfiteutici costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del Codice civile del 1865; comunque anche in questo caso la soluzione che si propone è quella negativa, posto che ne verrebbe altrimenti frustrato tutto l'impianto della L. n. 1766 (quanto meno con riferimento ai canoni dovuti in conseguenza di un provvedimento di quotizzazione);
- nel caso si tratti di diritti costituiti con provvedimento di quotizzazione (come tali dirittamente assimilabili all'enfiteusi) deve senz'altro escludersi la possibilità che gli stessi si siano estinti per il fatto che l'enfiteuta abbia acquistato per usucapione la proprietà del fondo (arg. ex arg.ex artt. 823-824 e 1145 c.c. e art. 21, comma 3, L. n. 1766 del 1927). Parimenti, come si è detto(56), non sarebbero soggetti a prescrizione i diritti costituiti con provvedimento di liquidazione o di legittimazione (come tali assimilabili a dei semplici oneri reali).
7. Conclusioni di sintesi.
Ricapitolando:
a) se concedente è un'amministrazione statale o si tratta di livelli veneti è possibile chiedere che l'indicazione catastale dei rapporti in esame sia cancellata, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 1 L. n. 3 del 1974, dell'art. 1 L. n. 16 del 1974 o dell'art. 60 L. n. 222 del 1985. È però - si badi - necessario a tal fine che ricorrano tutte le specifiche condizioni previste (molte delle quali sono peraltro di difficile, se non impossibile, accertamento);
b) se concedente è un comune o (più raramente) una università agraria è consigliabile la massima cautela. Concretamente è opportuno che il notaio richiesto della stipulazione dell'atto di trasferimento pretenda sempre la preventiva affrancazione del canone (a meno che sia certo che il canone non è dovuto in forza di un provvedimento di quotizzazione di terre gravate da usi civici);
c) se concedente è un ente ecclesiastico o comunque un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera b), fermo restando che la soluzione preferibile è sempre quella dell'affrancazione, sarà possibile - secondo le richieste delle parti interessate - o lasciare le cose come stanno (vendendo la piena proprietà e solo facendo menzione del vincolo tra le formalità pregiudizievoli) oppure, ricorrendone i presupposti, vendere il bene come usucapito.



(1) Sul tema cfr. in generale, oltre alle voci enciclopediche,Cariota-Ferrara,L'enfiteusi, Torino, 1950;Trifone, Enfiteusi, Bologna-Roma, 1978; Palermo, inTrattato di diritto privato, dir. da Rescigno, 8, II, Torino, 2002, p. 39. Vedi quindi, per quanto più specificamente interessa l'attività notarile,Falzone-Alibrandi, Canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie, inDizionario enciclopedico del Notariato, I, Roma, 1973, p. 421; Id.,Enfiteusi, ivi, II, 1974, p. 321;Consiglio Nazionale del Notariato,Il diritto di prelazione nell'enfiteusi a seguito della legge n. 607 del 22 luglio 1966, in Studi su argomenti di interesse notarile, VIII, Roma, 1972, p. 6;Id., Legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - Nuove norme in materia di enfiteusi, studio n. 274 del 1971, est. Alfinito, ivi, p. 10;Id., Accertamento di congruità dell'indennità di affrancazione di fondo enfiteutico, studio n. 469 bis-479bis del 1996, est. Giunchi, inB.D.N. (Banca dati del Notariato);Id., Clausola di indisponibilità del diritto di enfiteusi e risoluzione consensuale, risp. n. 1538 del 1997, est. Ruotolo, ivi.

(2) CosìCariota-Ferrara, op. cit., p. 47 ss.; conf. Funaioli,Canoni, censi e livelli, inEnc. dir., V, Milano, 1959, p. 1083;Palermo, Enfiteusi - Superficie - Oneri reali - Usi civici, Torino, 1965, pp. 216 e 529; Falzone-Alibrandi,Livelli, in Dizionario enciclopedico del Notariato, II, Roma, 1974, p. 943;Consiglio Nazionale del Notariato,Prescrittibilità di livello non riscosso, risp. n. 5350/C, est. Pera, in Studi e materiali, 2005, 2, p. 1837; Id.,Affrancazione di livello, risp. n. 5931 del 2005, est. Leo e Ruotolo, in CNN Notizie, 11 gennaio 2006; Id.,Prelazione artistica ed affrancazione livello, risp. n. 113 del 2007, est. Lomonaco, ivi, 2 luglio 2007.
Sull'origine storica dell'istituto vediampliusBenedetto,Livello, in Noviss. dig., IX, 1965, p. 987 e Jannaccone,Decime (dir. ecclesiastico), ivi, V, 1960, p. 262.
Natura particolare avrebbero secondo A.Fuccillo, Il particolare caso dei livelli ecclesiastici tra proprietà apparente ed apparenza di proprietà, in Apparenza pubblicità legittimazione, Napoli, 2004, p. 36, ilivelli ecclesiastici (decime dominicali), i quali si distinguerebbero dall'enfiteusi per il fatto che la situazione del concedente si sarebbe affievolita da diritto di proprietà ad onere reale. Contra, nel senso che - in virtù del contratto di livello, così come con l'enfiteusi - il fondo rimaneva di proprietà della Chiesa,Jannaccone, op. loc. citt.

(3) Cfr. Cass., n. 1366 del 1961; Cass., n. 1682 del 1963; Cass., n. 64 del 1997, in Foro it., 1997, I, p. 455;Pera, in Dizionario giuridico del notariato, Milano, 2006, p. 604; parz. diff. Cass., Sez. Unite, n. 1203 del 1988 e Cass., Sez. Unite, n. 5118 del 1995, che escludono la sussistenza del diritto di affrancazione in capo al concessionario livellario di agri marmiferi di proprietà del Comune di Massa e Carrara.

(4) Sulla vigenza di detta legge vedi infra, nota 10.

(5) Ove costituiti in perpetuo e non per un certo tempo.

(6) Vedi per es. l'art. 1 della L. n. 998 del 1925, a mente del quale i canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura possono essere affrancate da chi ne è debitore nonostante patto, disposizione o legge in contrario, e l'art. 1 della L. n. 607 del 1966, per cui i canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano.
Sull'equiparazione fra l'enfiteusi e le altre prestazioni fondiarie perpetue cfr. ampliusPalermo, in Trattato di diritto privato, cit., p. 50.

(7) Correttamente, nel caso in cui il livellario fosse indicato nella intestazione catastale utilizzando per il diritto il codice 10 (oneri) l'altra parte dovrebbe essere indicata utilizzando il codice 1 (proprietà) anziché 4 (diritto del concedente). Si tratterebbe infatti, allora, e comunque ai soli fini catastali (per il resto rimane ferma la ricostruzione sostanziale di cui nel testo), non di un diritto assimilabile all'enfiteusi ma di un diritto a titolo personale da considerare come un onere.

(8) Cfr. Cass., n. 4231 del 1976, in questa Rivista, 1978, p. 1343, «Tanto sotto il vigore dell'abrogato c.c. del 1865 che sotto quello del codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto; pertanto, mentre è possibile (art. 970 c.c.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile.».

(9) Cfr.Consiglio Nazionale del Notariato,Prescrittibilità di livello non riscosso, cit., ed ivi rif. Conf. Consiglio Nazionale del Notariato, Affrancazione di livello, cit.

(10) La L. n. 74 del 1958, così come la L. n. 16 del 1974 citatainfra nel testo, è abrogata dall'art. 24 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo emendato dalla L. conv. n. 133 del 6 agosto 2008, a far data dal 22 dicembre 2008 (cioè dal centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto, avvenuta il giorno stesso della sua pubblicazione nellaG.U. il 25 giugno 2008).
L'abrogazione non rileva comunque per quanto qui interessa, posto che in base ai principi generali (art. 11 Prel.) la legge abrogratrice opera ex nunc e la norma abrogata continua quindi a disciplinare i fatti verificatisi in precedenza. Cfr. C. Cost., n. 40 del 1958; C. Cost., n. 4 del 1959; C. Cost., n. 12 del 1960; C. Cost., n. 49 del 1970; C. Cost., n. 63 del 1970; C. Cost., n. 77 del 1963; conf. Cass., Sez. Unite, n. 8355 del 1994. In dottrina vedi Pugliatti,Abrogazione, in Enc. dir., I, 1958, p. 141 e Quadri,Dell'applicazione della legge in generale, Bologna-Roma, 1974, p. 313 (spec. pp. 315 e 346).
Qualche rilievo l'intervenuta abrogazione potrebbe avere solo sul piano probatorio, in relazione al disposto dell'art. 2 della L. n. 74 del 1958 («Salvo prova contraria, i livelli di cui all'art. 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865»); si veda però quanto detto infra, nel testo, circa l'interpretazione della L. n. 3 del 1974.

(11) Sulle ragioni della normativa in esame cfr. C. Cost., n. 46 del 1959, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 74 del 1958 in riferimento - fra l'altro - al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.: «Anche se si debba ammettere che i livelli veneti non presentino, nel loro intrinseco carattere, una figura diversa da quella degli istituti similari delle altre Regioni, una cosa resta certa e cioè che nel Veneto e nel Friuli questi pesi alla proprietà fondiaria hanno una notevole consistenza economica che li contraddistingue, mentre nelle altre Regioni essi sono normalmente tanto esigui che spesso ne é addirittura antieconomica la riscossione.».

(12) Il Codice civile del Regno d'Italia fu promulgato con R.D. n. 2358 del 25 giugno 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866 nelle terre fino ad allora unificate. Fu successivamente esteso alla provincia di Roma con R.D. 27 novembre 1970 ed alle province venete e mantovana con R.D. 25 giugno 1871.

(13) Non si rinvengono comunque precedenti sul punto.

(14) La ragione del mancato espresso riferimento deve probabilmente ravvisarsi in ciò, che nelle province venete il contratto di enfiteusi non era conosciuto con tale nome ma con quello, appunto, di livello.

(15) Per es.: «Il sottoscritto ..., residente in ... via ... n. ..., codice fiscale ..., recapito telefonico ..., nella qualità di proprietario delle particelle di cui infra, chiede che a norma degli artt. 1 e 4 della legge n. 3 del 1974 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 74 del 1958 (leggi il cui testo si allega in fotocopia) sia cancellata dagli atti del Catasto Terreni ogni intestazione riguardante i diritti dei concedenti o direttari, e quindi siano introdotte le seguenti mutazioni: A - Intestazione corretta delle partite ... (cognome e prenome; comune di nascita; sigla della provincia; data di nascita; sesso; codice fiscale; natura e quota del possesso); B - Individuazione dei beni ... (comune; provincia; foglio; numero). Data ... Firma ...».

(16) www.agenziaterritorio.it., accessibile tramite apposito link dallaR.U.N. (Rete unitaria del Notariato -www.run.notariato.it).

(17) Vedi nota 10.

(18) Il 28 ottobre 1941 è entrato in vigore il libro terzo (Della proprietà) del nuovo Codice civile (R.D. n. 15 del 30 gennaio 1941).

(19) Giusta gli artt. 54-58 della L. n. 222 del 1985, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione gestite dalle Prefetture della Repubblica.
Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della L. 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti. L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.
I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

(20) Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Campania, par. n. 18/2006 del 20 luglio 2006, in www.corteconti.it, «Va osservato che detta legge [n. 16 del 1974] determinava l'estinzione del diritto in base al quale lo Stato aveva titolo a riscuotere canoni, censi, livelli ed altre prestazioni, talché le amministrazioni interessate legittimamente potevano rinunciare al diritto di riscuotere detti crediti.». Secondo quanto ivi si riferisce, la legge nasceva da un disegno presentato dal Ministero delle Finanze, la cui relazione di accompagnamento partiva dalla rilevazione che numerose partite di credito iscritte nei libri debitori degli Uffici del registro derivanti da rapporti perpetui reali e personali prevedevano la corresponsione di prestazioni di modesto importo e di difficile ed antieconomica gestione (di fatto: la spesa per l'esazione dei canoni in questione risultava di importo più elevato di quello del canone medesimo).

(21) Bisogna anche tener conto che lo stesso enfiteuta è da una parte (invero minoritaria) della dottrina considerato come il «proprietario sostanziale» del fondo. Cfr. per es., nella manualistica istituzionale, Trabucchi,Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, p. 571, «Esisteva una vecchia controversia per stabilire quale dei due, se cioè chi ha il dominio diretto, o chi ha il dominio utile, abbia un diritto prevalente, quale possa in sostanza chiamarsi proprietario sul bene. Mentre fino alla emanazione della legge del '66 [n. 607] si potevano addurre validi argomenti in favore sia dell'una che dell'altra soluzione, non pare ora dubbio che nello spirito della legge vigente il diritto prevalente sia quello dell'enfiteuta; e in tutti i modi la legge ha voluto favorire appunto la posizione del colono, anche contro l'esistenza di eventuali usi o disposizioni pattizie a lui meno favorevoli, in materia di miglioramenti o altro. Se il dominio utile, quindi, e non quello diretto, costituisce vera proprietà, dobbiamo tuttavia tener conto della coesistenza di un altro diritto reale sulla stessa cosa, cioè del diritto del concedente.».

(22) È comunque consigliabile consultare di volta in volta il competente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. In molti casi risulta che venga richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto concedente, nella quale si dia atto della sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della normativa in questione e quindi dell'avvenuta estinzione dei diritti in questione (cfr.Collegio notarile di Como e Lecco,Livelli, nota del 23 giugno 2004, inwww.notaicomolecco.it/Upload/l/livelliDOCUMENTI2.doc.).

(23) Conf. Corte conti par. 18/2006, cit., («La lettera della legge è chiara: i destinatari di essa sono unicamente le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato.») e, implicitamente,Fuccillo, op. cit., p. 31 ss. Vedi sul punto il parere espresso dall'Avv. Vittorio Rusconi, consulente della diocesi di Como, inwww.notaicomolecco.it//Upload/L/LetteraDOCUMENTI3.doc, in cui si dà conto di una prassi contraria.

(24) Cfr. da ultimo C. Cost., n. 160 del 2008, che ha dichiarato illegittimi gli artt. 5 e 6 della L. n. 1138 del 1970, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

(25) Cfr.Ministero dell'Interno,Fondo edifici di culto - Canoni enfiteutici, censi e livelli - Criteri per la determinazione del capitale di affrancazione, circolare n. 118 del 9 settembre 1999, che invita ad adottare anche per le enfiteusi costituite precedentemente al 1941, così com'è espressamente previsto per quelle successive (vediinfra, nel testo), il criterio della rivalutazione secondo i criteri stabiliti per determinare l'indennità di esproprio.

(26) Cfr.Falzone-Alibrandi, Canoni enfiteutici, cit., 427, «La l. n. 607 del 1966 disciplina il procedimento contenzioso; sembra, pertanto, che l'affrancazione volontaria sia tuttora disciplinata dagli artt. 15-18 l. n. 998 del 1925 e dall'art. 10 del d. lg. 7 feb. 1926, n. 426.».

(27) Secondo l'opinione prevalente non è sufficiente la dichiarazione unilaterale dell'enfiteuta di voler procedere alla affrancazione, anche se accompagnata dal deposito del prezzo. Cfr. Cass., n. 3296 del 1972,Trifone, Enfiteusi, cit., p. 114; Cariota-Ferrara,op. cit., p. 446, ePalermo, in Trattato di diritto privato, cit., p. 80. ContraOrlando Cascio,Affrancazione, in Enc. dir., I, 1958, p. 811, seguito daGermanò,Affrancazione di canoni enfiteutici e di altre prestazioni perpetue, in Noviss. dig., App. I, 1980, p. 136.
Su posizioni opposte, ritengono sufficiente la sola presenza del concedenteFalzone-Alibrandi,Enfiteusi, cit., p. 323: «Si ritiene sia sufficiente che all'atto di affrancazione intervenga il solo concedente il quale, dopo aver dichiarato di aver ricevuto il prezzo di affrancazione, dichiari altresì affrancato il fondo dal canone che lo gravava; potrebbe pertanto essere superflua la presenza dell'enfiteuta, anche se tale presenza appare consigliabile.».

(28) Cfr. Cass., n. 1495 del 1975, in Foro it., 1975, I, p. 1676; Cass., n. 1221 del 1989, in Giur. agr. it., 1989, p. 477.

(29) Supponendo che Tizio abbia acquistato l'enfiteusi prima del matrimonio, o comunque che si tratti di un bene personale, l'affrancazione stipulata in regime di comunione legale con la moglie Tizia comporta questa situazione: Tizio rimane titolare esclusivo del dominio utile; Tizio e Tizia divengono titolari del dominio diretto in comunione legale.

(30) Sul trattamento tributario dell'atto in esame cfr.ampliusFalzone-Alibrandi, Canoni enfiteutici, cit., p. 428.

(31) «L'affrancazione del canone livellare è equiparata alla affrancazione nell'enfiteusi.», Consiglio Nazionale del Notariato, Affrancazione di livello, cit.; conf. Perego, Edilizia, usi civici e terre civiche. Parere richiesto dal Consiglio notarile di Como e Lecco, 9 settembre 2004, inwww.notaicomolecco.it/Upload/u/usiciviciDOCUMENTI1.doc.
Una bozza dell'atto di affrancazione di livello si può leggere inCollegio notarile di Como e Lecco,Livelli, cit.

(32) Cfr.Falzone-Alibrandi, Canoni enfiteutici, cit., p. 427.

(33) Cfr.Palermo, in Trattato di diritto privato, cit., p. 76.

(34) Sostiene autorevolmente la tesi positiva (liberale)Consiglio Nazionale del Notariato,Accertamento di congruità dell'indennità di affrancazione di fondo enfiteutico, cit., dal quale pare tuttavia a noi di poter dissentire argomentando dal combinato disposto degli artt. 957 comma 2 c.c., 971 ult. per. c.c. e 9 L. n. 1138 del 1970: l'art. 957 stabilisce che non è derogabile l'art. 971; l'art. 971 rinvia alle leggi speciali per le modalità dell'affrancazione; l'art. 9 L. n. 1138 stabilisce che l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone (determinato secondo i criteri indicati sopra, nel testo).

(35) Cass., n. 4197 del 1982.

(36) Certamente potrebbe darsi che l'enfiteusi sia stata acquistata per usucapione, nel qual caso nessuna ulteriore indagine sarebbe necessaria circa la sussistenza del rapporto (cfr. Cass., n. 2785 del 1967) e si potrebbe d'altronde stipulare l'atto di affrancazione anche senza che l'usucapione sia stata dichiarata giudizialmente (vediinfra, in corrispondenza della nota 40). La cosa appare tuttavia quantomeno irrealistica, posto che l'usucapione presuppone l'adempimento da parte del possessore dell'obbligazione relativa al pagamento del canone (cfr. Cass., n. 3550 del 1972; Cass., n. 3896 del 1974 e Cass., n. 12964 del 1992; sul punto vediampliusPalermo, inTrattato di diritto privato, cit., 71 [nota 51], ed ivi rif.) e detta prestazione - se mai lo è stata in passato - nella maggior parte dei casi non viene più eseguita da tempo immemorabile.

(37) Cfr., per uno spunto in questo senso, Palermo, inTrattato di diritto privato, cit., p. 70.

(38) Cfr. Cass., n. 3550 del 1972; Cass., n. 323 del 1973, inForo it., 1974, 1, p. 220; Cass., n. 4231 del 1976, cit., Consiglio Nazionale del Notariato, Affrancazione di livello, cit.;Id., Prescrittibilità di livello non riscosso, cit.

(39) Cfr. Cass., n. 41114 del 2001, Rubino,La compravendita, Milano, 1971, p. 471 (nota 11). Più specificamente si è ritenuto in giurisprudenza che, ai fini dell'usucapione del dominio diretto (rectius, della piena proprietà) da parte dell'enfiteuta, non sia di per sé sufficiente a determinare l'interversio possessionis il mancato pagamento del canone né il comportamento dell'enfiteuta che, alla scadenza del rapporto, sia rimasto nel godimento del fondo (rif. inPalermo, in Trattato di diritto privato, cit., p. 71 [nota 51]).

(40) Cass., n. 2485 del 2007, in Notariato, 2007, p. 628. Conf. Cass., n. 10372 del 2000, in Foro it., 2001, I, p. 517; Cass., n. 13184 del 1999,Consiglio Nazionale del Notariato,Appunti sugli acquisti a titolo originario per usucapione, studio n. 1516 del 1997, est. Avagliano, inStudi e materiali, 5.2, Milano, 1998, p. 524;Id., Negozi accertativi in materia immobiliare, studio n. 176 del 2008, est. Baralis, inCNN Notizie, 23 maggio 2008, e la stessaRelazione al Codice civile, § 1074.Contra - ma confondendo la vendita del bene usucapito con la vendita del possesso - Cass., n. 9884 del 1996, in questa Rivista, 1998, p. 995, con nota contraria di Gioffrè. In dottrina cfr., nel senso del testo, Catti,Il notaio e l'usucapione, inVita not., 1995, p. 1618;Vitucci, Acquisto per usucapione e legittimazione a disporre, inApparenza, pubblicità e legittimazione, Napoli, 2004, p. 17; D'Orazi,Alienazione di immobili acquistati per usucapione non accertata giudizialmente, in questaRivista, 2006, p. 81. Vedi inoltre, sulle concrete modalità di redazione dell'atto in oggetto,Balottin, Usucapione non accertata e attività negoziale, inFedernotizie, 2008, p. 166.

(41) Per es., nella clausola relativa alla provenienza del bene potrà scriversi: «La parte alienante dichiara che la proprietà dell'immobile in oggetto le è pervenuta in forza di ... Con riferimento alle risultanze catastali, in base alle quali l'immobile è intestato a ... per "diritto del concedente", la parte alienante dichiara che sussistono comunque i presupposti per l'usucapione a proprio favore del diritto di proprietà, garantendo al riguardo di aver posseduto il bene in modo continuato, pacifico, palese ed ininterrotto per oltre vent'anni con l'animo di esserne piena ed esclusiva proprietaria, in conseguenza di un atto di interversione del possesso. La parte acquirente, espressamente avvertita da me notaio dei rischi connessi a tale specifica circostanza, ed in particolare del rischio dell'evizione della cosa nel caso in cui venisse successivamente accertata l'insussistenza di alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l'acquisto ad opera dell'usucapiente, dichiara di non aver alcuna eccezione da sollevare in relazione al suddetto titolo di provenienza.».

(42) Cfr.Torrente-Schlesinger,Manuale di diritto privato, Milano, 2004, p. 385; Carusi, Il negozio giuridico notarile, Milano, 1994, p. 695;Bianca, Diritto civile, VI, Milano, 1999, p. 816;Gambaro, Il diritto di proprietà, Milano, 1995, p. 856; Cass., n. 2717 del 1982; Cass., n. 8650 del 1994, in Vita not., 1995, p. 749; Cass., n. 10372 del 2000, cit.; Cass., n. 5447 del 2008.

(43) L'annotazione di riserva prevista dalle vigenti disposizioni catastali (così come, per es., dagli artt. 4 e 8 D.P.R. n. 650, cit.) viene apposta ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione è stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto. In tal caso l'ufficio provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle od unità immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura (cfr. D.M. 5 novembre 1969, all. un., par. 15):
- RIS 1 («ATTI PASS INTERM NON ESIST»), per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi;
- RIS 2 («RIS. ERRATI ELEM CATAST IN ATTO»), per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che dà luogo a voltura;
- RIS 3 («RIS. ERRATE GENERALIT|$$|AGA IN ATTO»), per errate generalità nel documento traslativo che dà luogo a voltura;
- RIS 4 («RIS. TIPO FRAZIONAM NON PRESENT»), per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento;
- RIS 5 («RIS. RETTIFICA UFF FRZ INIDONEO»), per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneità del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;
- RIS 6 («RIS. STATO DI FATTO NON CONVALID»), per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.
In conseguenza della meccanizzazione è stata istituita in modo informale una settima annotazione di riserva, RIS 7 («RIS. CONN. DIG. CON PARTITE DI PROVENIENZA DIVERSE»), per trasferimento di superficie fra particelle caricate in partite diverse ancorché intestate alla stessa ditta (cfr. Tani-Campagna,Trattato di pratica catastale. Catasto terreni e cartografia, Rimini, 2005, p. 121).
L'annotazione apposta alle particelle o unità immobiliari urbane può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate. La domanda deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva (art. 12 L. n. 679 del 1969).

(44) Cfr. Cons. St., n. 148 del 1998, in Foro amm., 1998, p. 407.

(45) Ciò anche in considerazione del fatto che le risultanze catastali non hanno rilievo decisivo in tema di accertamento della proprietà, ancorché costituiscano indizi per la prova (cfr. Cass., n. 5980 del 1998).
Si badi tuttavia che il riferimento ai rapporti livellari negli atti del catasto si rivela spesso di ostacolo al ricorso al credito; capita infatti che il bene in oggetto non venga accettato come idonea garanzia da parte di molti istituti di credito. Cfr. Fuccillo, op. cit., p. 32.

(46) Per es., «La parte alienante garantisce l'acquirente dall'evizione e dai vizi a norma di legge; attesta quindi che il diritto ceduto è di sua ed esclusiva titolarità e non è gravato da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, che, relativamente al trasferimento di esso, non esistono soggetti aventi diritto di prelazione a qualunque titolo e che l'immobile in oggetto non è gravato da oneri, limitazioni legali della proprietà o diritti di terzi in genere, ad eccezione di quanto segue: nel certificato catastale alla data di oggi l'immobile risulta intestato alla parte alienante per "diritto del livellario"(oppure): per "oneri livellario" ed a ... per "diritto del concedente". Al riguardo la parte alienante dichiara comunque e garantisce che i livelli cui si fa riferimento non vengono più prestati né vengono richiesti da tempo immemorabile.».

(47) La cosa si porrebbe invero contro le indicazioni dei Protocolli dell'attività notarile, che impongono al notaio, qualora rilevi la mancanza di passaggi intermedi non volturati, di curare il preallineamento degli intestatari catastali al fine di assicurare l'esecuzione della voltura senza annotazioni o riserve (Regola n. 10 -Problematiche catastali, in corso di approvazione).

(48) In argomento cfr. Trifone,Gli usi civici, Milano, 1963;Palermo, Enfiteusi - Superficie - Oneri reali - Usi civici, cit., p. 565;Cerulli-Irelli,Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, p. 210; Petronio,Usi civici, in Enc. dir., XLV, 1992, p. 930; Marinelli,Gli usi civici, Milano, 2003. Vedi quindiFalzone-Alibrandi, Dominii collettivi, in Dizionario enciclopedico del Notariato, II, Roma, 1974, p. 154;Id., Usi civici, ivi, III, 1977, p. 1017; Casu,Usi civici, ivi, V, 2002, p. 735;Id., in Dizionario giuridico del Notariato, cit., p. 1042;Andrini, Usi civici ed attività notarile, in Vita not., 1991, p. 802; Id., La rilevanza dell'uso civico nell'atto notarile, inScritti in onore di Guido Capozzi, Milano, 1992, p. 1; Consiglio Nazionale del Notariato,Certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 18, II comma L. 47/85 e usi civici, studio n. 247 del 1990, est. Raiti, in Studi e materiali, II, Milano, 1990, p. 185; Id.,In tema di affrancazione di canoni di legittimazione, studio n. 206 del 1988, est. Casu e Franco, ivi, p. 376; Id.,Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico, studio n. 777 del 1994, est. Casu, inStudi e materiali, IV, Milano, 1995, p. 462;Id., Validità di atti stipulati aventi ad oggetto terreni soggetti all'uso civico, risp. n. 1875 del 1997, est. Casu, in B.D.N. (Banca dati del Notariato); Agenzia del territorio, Affrancazione usi civici. Forma dei relativi atti. Eseguibilità delle formalità ipotecarie. Trattamento tributario, circ. n. 2/T del 2004, inCNN Notizie del 27 febbraio 2004;Id., Usi civici. Provvedimenti di legittimazione. Modalità di trascrizione, circ. n. 1 del 2006, ivi, 29 marzo 2006;Id., Affrancazione di usi civici. Trattamento tributario delle formalità ipotecarie e catastali. Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali, circ. n. 2 del 2008, ivi, 6 maggio 2008.

(49) Cfr.Consiglio Nazionale del Notariato,In tema di affrancazione di canoni di legittimazione, cit.; Casu, inDizionario giuridico del Notariato, cit., pp. 35-36.

(50) Pacificamente s'interpreta la disposizione nel senso della nullità dell'atto compiuto in violazione della stessa (cfr.Consiglio Nazionale del Notariato,Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico, cit., ed ivi rif., cui adde Cass., n. 1940 del 2004, in Notariato, 2005, p. 135); solo esprime una posizione critica al riguardoAndrini, La rilevanza dell'uso civico nell'atto notarile, cit., p. 3 ss.

(51) Cfr. Cass., n. 1234 del 1973; Cass., n. 1750 del 1974; Cass., n. 6589 del 1983, in Nuovo dir. agr., 1985, p. 639; Cass., n. 64 del 1997, cit.; Petronio,op. cit., p. 939;Andrini, Usi civici ed attività notarile, cit., p. 808;Consiglio Nazionale del Notariato,Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico, cit., ed ivi ult. rif.

(52) Cfr. Cass., n. 6916 del 1983; Cass., n. 6940 del 1993; Cass., sez. un., n. 5600 del 1995; Cass., Sez. Unite, n. 8673 del 1995;Agenzia del territorio, circ. n. 2 del 2004 e n. 1 del 2006, citt.; Trifone,Gli usi civici, cit., p. 92;Marinelli, op. cit., p. 108; Petronio,ibidem, e spec.Palermo, Enfiteusi - Superficie - Oneri reali - Usi civici, cit., p. 856 ss., secondo cui «L'assimilazione - come emerge dal chiaro disposto della legge - è limitata al canone e comporta, per coerenza di interpretazione che ad esso debbano applicarsi i principi fondamentali accolti nella specifica regolazione dell'istituto contenuta nel codice civile e nelle leggi complementari in quanto possibile».Contra Cass., n. 64 del 1997, cit.; Cass., n. 10472 del 1998, in Dir. e giur. agr., 1999, p. 163 e Trib. Roma, 27 aprile 2006, in questaRivista, 2007, p. 983, con nota diSciumbata, Brevi note in materia di affrancazione di terreno già gravato da usi civici: formalità pubblicitarie e trattamento fiscale.
Benché effettivamente sibillina, pare a noi (contraPalermo,op. loc. ult. citt., eSciumbata, op. cit., p. 986) avallare la tesi sopra indicata come prevalente, anziché la tesi contraria, Cass., sez. un., n. 827 del 1963, inGiust. civ., 1963, I, p. 997, ove si legge: «Così stando le cose, appare evidente lo scopo della qualificazione legislativa. Essa è diretta a risolvere i dubbi sorti durante le leggi anteriori e a porre sullo stesso piano -non tanto i rapporti che si creano [ ...] - quanto i canoni che sono dovuti» (il corsivo è nostro).
Più specificamente riteniamo possa valere il seguente sillogismo.
I canoni di cui all'art. 7 si atteggiano come oneri reali imposti a carico del proprietario (cfr. art. 12, comma 2, del Regolamento R.D. n. 332 del 1928, il cui testo è riprodotto nella nota successiva) e non come obblighi imposti a carico dell'enfiteuta ai sensi dell'art. 960 c.c.; i canoni di cui agli artt. 9-10 sono dello stesso tipo di quelli di cui all'art. 7 (in entrambi i casi si parla di canoni «di natura enfiteutica»; ad entrambi i rapporti si riferisce, confermandone l'identica natura giuridica, l'art. 33 del Regolamento, secondo cui «i canoni in applicazione degli artt. 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione» [sul punto cfr.amplius
Messaggio modificato da Kilua il 01 September 2009 - 10:44 AM

VETRALLA: AFFRANCAZIONE AUTOMATICA DEI LIVELLI ?

Prendiamo il seguente caso del comune di Ceglie, per rimarcare l'analogia con il comune di Vetralla, in cui i residenti livellari, potrebbero richiedere la procedura automatica di affrancazione in occasione della richiesta della ricongiunzione dei terreni fantasma richiesta dall'agenzia del territorio:
Articolo apparso su blog """http://www.ceglieplurale.it/il-livello-e-lenfiteusi-problema-di-molti-fondi-dellagro-cegliese-338.html"""
Il livello e l’enfiteusi: problema di molti fondi dell’agro cegliese
Pubblicato il 11 giugno 2007 da Redazione
Molti fondi dell’agro Cegliese, e di diversi paesi della zona limitrofa, sono gravati dal livello e dall’enfiteusi. L’esistenza di tale problema per la verità è un pò ignorato da tutti, e perfino dagli stessi proprietari e possessori di fondi. Molto spesso se ne viene a conoscenza solo nel momento in cui per un motivo qualsiasi si deve provvedere al trapasso del fondo.
Proprio in tale prospettiva, la problematica in questione, ha interessato numerosi proprietari e possessori di fondi Cegliesi. In special modo negli ultimi 4-5 anni, allorquando, moltissimi inglesi, personaggi dell’Italia centro settentrionale e della nostra stessa regione, sono venuti dalle nostre parti ad acquistare masserie, trulli, caseggiati rurali con annessi fondi rustici. Ed in numerosi casi, proprio all’atto della compravendita, diversi proprietari di fondi si sono accorti per la prima volta dell’esistenza di tali gravami, che costituivano un ostacolo insuperabile per ogni margine di trattativa alla compravendita. In special modo per gli Inglesi.
Ma in realtà che cos’è il livello e l’enfiteusi?
Il livello era un contratto con il quale una parte (ed. concedente) concedeva in godimento
ad un’altra, solitamente un agricoltore (ed. livellarlo) il diritto di godere della propria terra mediante il versamento di un canone, che consisteva in una somma di denaro o in una certa quantità di prodotti in natura.
Molto simile in sostanza risulta l’enfiteusi, che viene disciplinato tra i diritti reali di godimento agli artt. 957 e ss. c.c. L’enfiteusi è il diritto in base al quale l’enfiteuta, cioè il conduttore del fondo, ha il godimento del fondo stesso, con l’obbligo di migliorarlo, previo pagamento al concedente di un canone periodico, che consisteva in una somma di denaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
Sicuramente, meno applicato, risulta invece l’usufrutto, anch’esso disciplinato tra i diritti reali di godimento agli artt. 978 e ss. c.c. Diritto in base al quale l’usufruttuario ha di godere della cosa rispettandone la destinazione economica.
Tali istituti giuridici, storicamente derivanti dal diritto romano, cominciarono a diffondersi in Italia sin dai secoli XIV-XV ed hanno trovato nel nostro territorio comunale una significativa applicazione fino agli anni 60-70. Nello specifico consentivano ai grandi proprietari terrieri di massimizzare i profitti della propria terra senza l’impiego di manodopera e risorse finanziarie. In particolar modo consentivano ad Enti Ecclesiastici, Comuni, Ospedali e Pubbliche Amministrazioni in genere, quali proprietari di terreni, di concedere ad agricoltori il diritto di godere della terra stessa, in cambio di profìtti in denaro o di prodotti naturali.
Tali istituti (in special modo il livello non più disciplinato) sono ormai disapplicati. Infatti, dopo varie innovazioni legislative, con la L. 203/82 nel nostro ordinamento si è introdotta la figura del contratto agrario, sicuramente più rispondente alle esigenze dei nostri tempi. In definitiva, oggi, può parlarsi, nella maggior parte dei casi, di livello ed enfiteusi, come di diritti solo formalmente validi, ma non più esercitati. Pur tuttavia costituiscono una valida pregiudiziale all’esercizio della piena proprietà.
Cosa fare allora per liberare i fondi dalla presenza di tali vincoli?
Quali sono i rimedi giuridici previsti dalla legge?
In realtà, la nostra legislazione speciale prevede due diverse procedure, applicabili a seconda dei casi: l’affrancazione e la usucapione speciale. La procedura di affranco, prevista e disciplinata dalla L. 607/66 risulta applicabile solo ed esclusivamente in tutti i rapporti di enfiteusi: si parla tecnicamente di affrancazione del fondo enfiteutico. La procedura di usucapione speciale per la ed. piccola proprietà rurale, prevista e disciplinata dalla L. 346/76 invece è di più generale applicazione. In questi casi, in effetti, va provato il possesso ininterrotto (anche iure hereditatis) del fondo per almeno 15 anni. In estrema analisi si può fare sempre ricorso alle procedure ordinarie in materia di possesso e proprietà. Tale problematica non poteva, tuttavia, non attirare l’attenzione dell’attuale Amministrazione Comunale. Infatti, con delibera n. 26 dell’08/11/2005 il Consiglio Comunale di Ceglie Messapica stabiliva con criteri univoci, le modalità ed i termini, per l’esercizio dell’azione del diritto di affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, con la ulteriore promessa di fare una approfondita ricognizione numerica e qualitativa dei fondi enfiteutici di proprietà comunale. Tale delibera costituisce un primo ed importante strumento per tutti i soggetti interessati. Naturalmente regola le modalità per l’esercizio del diritto di affrancazione solo ed esclusivamente in tutti quei rapporti in cui parte concedente risulta il Comune di Ceglie Messapica.

Avv. Antonio Ciracì

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2 risposte a Il livello e l’enfiteusi: problema di molti fondi dell’agro cegliese
gianfranco cori scrive:
23 settembre 2008 alle 17:17
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Segnalo che in molti casi in cui il livello è ormai estinto da decenni i titolari formali del diritto comunque pretendono per l’estinzione soldi.
Rilevo come detta prassi, chiedere somme a fronte di diritti estinti, sia profondamente ingiusta. Il profilo più allarmante è che per giungere alla cancellazione di quella che è una vuota formalità o si paga o si deve affrontare un giudizio di usucapione, o di accertamento negativo del( inesistente ) diritto reale altrui. La grave difficoltà in cui possono incorrere i cittadini è quella di vedersi rifiutare un mutuo se non giungono in breve termine alla cancellazione del livello, in altre parole se pagano bene altrimenti si debbono tenere il livello senza poter accedere al credito.
A questa prassi conosciuta in tutta Italia è necessario opporsi e soprattuto sviluppare una coscinenza civica che stigmatizzi tali ingiuste pretese. gianfranco cori
Gianluca scrive:
27 maggio 2009 alle 10:17
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Ma se di vera e propria affrancazione si tratta – cioè di un diritto potestativo esercitabile, quindi, anche in assenza di qualunque assenso da parte del concedente – perchè viene richiesto tale assenso?
Non dovrebbe bastare l’atto di affrancazione più il pagamento dell’indennità da determinarsi secondo le previsioni di legge (direi quelle esistenti per l’enfiteusi)?
Nulla quaestio, poi, se il diritto del concedente si è per qualunque ragione estinto
AFFRANCAZIONE

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana


RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA


Cinisello, 23 Maggio 2011


REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE

LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE

LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI


Appunti di lavoro di E.F.


INVIATI AL TEAM DI LAVORO


Egr. Sig. On. Angelino Alfano

c.c.

Egr. Sig. On. Silvio Berlusconi

Egr. Sig. On. Paolo Romani

Egr. Sig. Dott. Dario Rivolta

Egr. Sig. Ass. Andrea Mascaretti

Egr. Sig. Dir.. Carlo Lio



Egregi,


Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,


Visto lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto


Visto il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero


Visto la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli


Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.


Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.


Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.


I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.


Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.


Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.

Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.


Giustizia reale, non giustizia costruita.

L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.

Come primo esempio si proceda all'immediata


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.

Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.

Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.



Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.

Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.


Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure di distribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.


Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.


Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro

Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.

I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.

I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.


Risarcibilità laburista

Qualsiasi causa laburista, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.


Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.

Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.


Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.


Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.

Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,


Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.

Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.


Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.

Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.


Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.

Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.

Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.


Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della

Tribunale del popolo e non decisione monocratica.

Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso uguale se non superiore alla giuria forense.


Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.

Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.

Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.

In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.

Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.


Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.

Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.

I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,

garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.


Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.

Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.


Istituzione della prova delegata obbligatoria

Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.

Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.


Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.

Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.


Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.

Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.

Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.



Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.

Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.



Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.

La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.

L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.

L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.

Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.

La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

(by Shamir consulting)



Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento.


Resto in attesa della risposta da parte di tutti voi.


Con osservanza,


E.F.

Fondo San Sisto

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