mercoledì 20 novembre 2013

Storia del metro monetario

Mentre l'economia è fare o non fare un'azione, un'impresa, una politica, la moneta è solo la misura, ovvero il "metro" dell'economia. Di conseguenza la finanza monetaristica o borsistica che sia, non è altro che la scienza dell'uso della moneta, applicato in questa nuova industria sociale basata sulla speculazione sui mezzi di scambio ovvero sui metri di misurazione dell'economia. Fino a che tutto funziona tutto va bene. Ma questa industria ha dimostrato di creare crisi spaventose ed inutili come quElla attuale assimilabile a quella del 1929. Esistono molte tesi sulla correzione dei vizi del sistema monetaristico e borsistico ma quella che appare sempre ricorrentemente adottabile perché efficacemente testata è quella della moneta complementare. Infatti Il denaro è solo un "metro" e quindi deve esistere solo per nostra comodità e non ci serve che ce lo imponga un "produttore di metri" piuttosto che un altro. Se volessimo, questo semplice "metro" potremmo ricrearcelo subito noi stessi. Potremmo anche lasciare i vari produttori di metri liberi di comtinuare a farlo, adottando comunque, un sistema di misurazione alternativo, che serva in caso di crisi o stop ingiustificato del credito, basato su criteri non assurdi come quelli assunti a di Basilea. Sto parlando di sistemi come il Sardex presente in Sardegna, del Nanton presente a Nantes, Nippon presente in Giappone dal 1934, e il Suisse presente in Svizzera in pari data e il Lumbard che vorrebbe attuare Maroni. Se noi coniassimo ad esempio il Lirex, sistema di credito paramonetario, basato su criteri reali e non deliranti come quelli di Basilea, la nostra crisi potrebbe correggersi immediatamente senza mai più ricadere negli effetti disastrosi che affliggono i sistemi bancari ancora oggi come nel 1929. Facciamolo subito questo circuito di credito, questa moneta complementare. Chiamiamo i sardi e facciamoci insegnare. Altrimenti saremo sempre schiavi delle bolle monetaristiche e perderemmo grandi occasioni economiche. Mentre noi stiamo parlando la Cina stampa Jouan e li offre all'Africa. Avremmo potuto farlo anche noi se fossimo restati con la Lira. I questori e i prefetti forse accettano youan cambiati in euro in piazza Cordusio: stiamo ancora indagando. Cosa valgono mille miliardi di euro dati in cambio di youan freschi di stampa in piazza Cordusio rispetto a mille miliardi di nuove lire? Gli africani crederebbero maggiormente ad euro-cinesix o euro-dollarix o euro-nipponix piuttosto che ad euro-lirex?? I padroni dei "metri" comprano il mondo e l'impero romano è finito solo perché i paesi conquistati si sono stufati di essere sudditi del sesterzio e hanno pensato bene di coniare una propria moneta locale. Chi non ricorda il fiorino dei fiorentini che era diventato una sorta di dollaro europeo, ,il Genovino dei Genovesi, Lo zecchino delle Zecche? e lo scudo pre euro (ECU), il ducato dei duchi), il marco dei marchesi?


Attiviamo un piano urgente e riprendiamoci la nostra autonomia della metrica monetaria.
EF:-)


Appendice: Cenni Storici sulla moneta


LE ORIGINI DELLA MONETA

La storia della moneta ha le sue origini nel VII secolo a.C. in Lidia, dove il re Creso creò
 "l'elettro" costituito da una lega di oro e argento, seguito nelle polis greche dal 
Dracma.
Ma perchè venne creata la moneta? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un 
lungo balzo all'indietro e tornare alle origini dell'economia quando il commercio era 
rappresentato dallo scambio di beni tra due soggetti: il baratto. 
Con il baratto non era possibile scambiare in modo efficiente le quantità di beni 
necessari: pensiamo ad esempio ad un falegname che aveva bisogno di grano in un 
determinato momento; poteva accadere che il produttore di grano non avesse bisogno di 
legno; quando il produttore di grano invece aveva bisogno di legno poteva accadere che 
non avesse grano disponibile da scambiare.
Per agevolare gli scambi era necessario uno strumento che permettesse al falegname di 
comprare grano senza necessariamente scambiare il suo legno e permettesse al produttore di grano di comprare legno senza dover scambiare grano: per soddisfare tali esigenze 
nacque la moneta.



LE FUNZIONI DELLA MONETA

Tre sono le funzioni della moneta:
1) Unità di conto: è l'unità di misura, il "metro" del valore dei beni da scambiare; in questo modo tutti i beni esistenti vengono misurati con le stesse unità;

2) Strumento di pagamento tramite il quale è possibile scambiare i beni in qualsiasi 
quantità e tempo; ogni bene viene misurato e riceve un prezzo in base alle unità di 
moneta necessarie per acquistarlo;
3) Riserva di valore: la moneta può essere conservata e utilizzata nel futuro senza che 
si deteriori. 
Attualmente pare che la moneta conservata sia un ostacolo alla sopravvivenza degli organitroppo costosi quali banche costose e stati costosi, ed è per questo che banche e borse acclamano movimento valutario continuo per scongiurare la propria stessa sopravvivenza.
Con la moneta il falegname e il produttore di grano non avranno più problemi a scambiare le proprie merci.



IL VALORE INTRINSECO

Originariamente il valore della moneta corrispondeva al valore del metallo prezioso 
utilizzato per coniarla, chiamato valore intrinseco: una moneta composta da determinati 
grammi d'oro valeva di più di una moneta composta dagli stessi grammi d'argento e molto 
di più di una di bronzo. Tale corrispondenza di valore era una garanzia per i commercianti che accettavano con sicurezza il pagamento con monete di metallo prezioso, 
dato il loro riscontrabile valore. Possiamo quindi accostare il concetto di valore intrinseco 
(anche chiamato valore d'uso) al costo di produzione della moneta.

Comprendere questo concetto è essenziale per capire che cos'è il signoraggio che verrà diseguito spiegato.



IL BIMETALLISMO NEL MEDIOEVO

Nel medioevo si affermò il sistema del bimetallismo che prevedeva l'utilizzo di due 
monete di cui una aurea, di maggior valore, e una argentea, di valore intermedio. Ogni 
stato lo marchiava col sigillo del proprio re e lo accettava come strumento di pagamento. 


IL VALORE ESTRINSECO

Durante il medioevo si comincia a vedere la differenziazione tra valore intrinseco e 
valore estrinseco, cioè il valore di scambio attribuito alla moneta, anche chiamato 
valore nominale. Ciò accadde quando gli stati iniziarono a mescolare metalli non preziosi 
all'oro e all'argento nelle monete che venivano considerate di pari valore a quelle 
costituite da solo oro e argento. Le prime pur avendo un valore estrinseco pari alle 
seconde, hanno un costo di produzione (valore intrinseco) minore. Molti commercianti 
non accettavano tali monete poichè erano fortemente legati al valore intrinseco della moneta, un principio di economia reale oggi scomparso.
Oltre a questo lo stato che coniava la moneta chiedeva, solitamente, un piccolo dazio per la lavorazione. Facciamo un esempio molto pratico: chi portava dell'oro per un valore di 100, riceveva in cambio monete d'oro per un valore di 98; il 2 di differenza costituiva il dazio 
per la coniazione della moneta. Nasce il signoraggio, cioè il guadagno ottenuto dalla differenza tra valore estrinseco e valore intrinseco in luogo della coniazione di 
moneta.



LA NASCITA DELLE BANCONOTE

Con il passare del tempo le monete hanno presentato diversi problemi: innanzitutto più 
gli scambi e la ricchezza dello stato crescevano, maggiore era la necessità di moneta per gli scambi, ma l'offerta di metalli preziosi era difficilmente controllabile. Inoltre 
presentava non pochi problemi di sicurezza il trasferimento di grandi somme di denaro per il rischio di furti o di perdita; inoltre il trasferimento di grosse quantità di monete 
comportava costi di trasporto elevati.
Per fronteggiare tali problemi sono nate le banconote e, con esse, le prime banche: nel 
trecento d.C. la prima banconota si chiamava "nota di banco" ed era rilasciata dai 
neonati banchieri in garanzia dell'oro depositato dal detentore. In altre parole chi 
depositava oro presso le banche riceveva un documento cartaceo che gli garantiva il 
diritto di ritirare in qualsiasi momento tale quantità di oro; la nota di banco poteva 
essere liberamente scambiata ed era accettata per convenzione secondo il valore nominale indicato su di essa (valore estrinseco).



IL SIGNORAGGIO BANCARIO

Nel settecento il numero di transazioni in moneta metallica è calato conseguentemente
all'aumento delle transazioni attraverso moneta cartacea e il numero di conversioni delle
 banconote in oro è diventato molto raro, dati i vantaggi del pagamento tramite moneta 
cartacea.
A questo punto le banche cominciavano a svolgere una nuova attività: l'emissione di 
nuova moneta cartacea, cioè la stampa di nuove banconote senza deposito di oro (quindi 
senza alcuna garanzia) e il prestito di tali banconote (l'attuale debito) a chiunque ne avesse bisogno, in cambio della promessa di della stessa quantità di valore (il capitale 
prestato) più un interesse. In questo modo le banche, oltre all'interesse, si appropriano di un reddito dato dalla differenza tra il valore del capitale prestato e l'esiguo costo di stampa cartacea: è il signoraggio bancario. 



SISTEMA GOLD STANDARD

Approfittando del fatto che quasi più nessuno ritirava l'oro depositato nelle banche, i
 banchieri prestavano somme maggiori di quelle realmente detenute con il risultato che le banconote non avevano più la garanzia di copertura in oro. 
In questo modo l'oro perde gradualmente la sua funzione di mezzo di scambio e assume il
 carattere di riserva delle banche (riserva aurea) utilizzata per limare i deficit delle bilance 
commerciali (deficit che si verifica quando un paese acquista da un altro beni e servizi in 
valore superiore al valore delle vendite).
La riserva aurea è alla base del Sistema aureo o Gold standard adottato a partire dal XVIII 
secolo dall'Inghilterra poi seguita dalle altre grandi nazioni europee (tra cui l'Italia nel 
1873) e poi giunta oltre i confini europei in Russia nel 1893, in Giappone nel 1897, in India nel 1898, negli Stati Uniti nel 1900.
Con questo sistema l'argento ha perso definitivamente il valore commerciale che aveva 
posseduto nei secoli precedenti e segnava la fine del bimetallismo.



LA GRANDE DEPRESSIONE E LA CRISI DEL GOLD STANDARD

Il sistema aureo perdurò fino alla grande depressione del 1929, una crisi causata delle 
azzardate politiche dei governi adottate per regolare i deficit della bilancia 
commerciale: tali politiche miravano alla svalutazione della moneta per far crescere le 
esportazioni giocando sulla competitività del cambio; le conseguenze furono disastrose 
poichè le entrate nazionali diminuirono e con essa la domanda interna, causando elevata 
disoccupazione e il declino del commercio mondiale.



BRETTON WOODS: GOLD EXCHANGE STANDARD

La fine del sistema aureo si inaugura il nel luglio del 1944 a Bretton Woods dove viene 
decretato l'inizio di un nuovo sistema chiamato Gold exchange standard, basato su 
rapporti di cambio fissi tra le valute, tutte agganciate al dollaro, il quale a sua volta era 
agganciato all'oro. 
Le caratteristiche principali della conferenza di Bretton Woods erano due: la prima, 
l'obbligo per ogni paese di adottare una politica monetaria tesa a stabilizzare il tasso di 
cambio ad un valore fisso rispetto al dollaro, che veniva così eletto a valuta 
principale, consentendo solo delle lievi oscillazioni delle altre valute; la seconda, il compito di equilibrare gli squilibri causati dai pagamenti internazionali, assegnato al 
Fondo Monetario Internazionale (o FMI).
Il piano istituì sia il FMI che la Banca internazionale per la ricostruzione e lo
 sviluppo (detta anche Banca mondiale o World Bank). Queste istituzioni sarebbero 
diventate operative solo quando un numero sufficiente di paesi avesse ratificato l'accordo. Ciò avvenne nel 1946.
Nel 1947 viene firmato a Ginevra, da 23 Paesi, il GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade, cioè Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio), un accordo 
internazionale, per stabilire le basi di un sistema multilaterale di relazioni commerciali conlo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. Il GATT fu sostituito nel 2008 dal WTO (World Trade organization, cioè Organizzazione mondiale del commercio)
firmato da 153 Paesi a cui si aggiungono 30 Paesi osservatori, che rappresentano circa il 97% del commercio mondiale di beni e servizi.



LA NASCITA DELL'EURO

L'Euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea . Il debutto dell'euro sui
 mercati finanziari risale al 1999, mentre la circolazione monetaria ha effettivamente 
avuto inizio il 1 gennaio 2002 nei dodici paesi dell'Unione che per primi hanno adottato la nuova valuta. 
La Banca Centrale Europea (BCE) è la Banca Centrale incaricata dell'attuazione della 
politica monetaria per i diciassette paesi dell'Unione Europea che hanno aderito 
all'euro. La quota della BCE sul totale delle banconote in euro emesse trova 
contropartita nei crediti nei confronti delle Banche Centrali Nazionali (BCN), crediti, 
di natura fruttifera, iscritti alla voce “crediti interni all'eurosistema: crediti 
derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'eurosistema.



LA MONETA OGGI 

La storia della moneta ha visto l'oro perdere la valenza commerciale che aveva potuto 
vantare nei secoli precedenti. Infatti come risulta dal Modern Money Mechanics 
(pubblicazione della Federal Reserve Bank di Chicago, la Banca Centrale Statunitense) la 
riserva aurea è stata sostituita dalla riserva frazionaria costituita da depositi di 
contanti o di attività facilmente liquidabili: ciò significa che su un deposito di 100 
una sua frazione viene detenuta come riserva e il resto prestata. La frazione di 5/100 ad 
esempio permette il prestito di un capitale di 95. Tale sistema può sopravvivere solo se è
 limitata la liquidazione dei depositi (infatti ad esempio nei conti correnti è 
possibile prelevare solo una piccola frazione del totale); in realtà se domani tutti 
coloro che hanno depositato denaro liquido in una banca chiedessero la liquidazione del 
conto, tale banca non potrebbe soddisfare tutti (anzi solo una piccola frazione), ma
 dovrebbe dichiarare default. Ma come per l'oro qualche secolo prima, anche oggi chi apre depositi o conti correnti in banca raramente chiede l'intera liquidazione.
Il ruolo di riserva si è trasferito dall'oro alle banconote e alle altre attività liquide.



POTERE DI EMISSIONE E SIGNORAGGIO BANCARIO SECONDARIO

Nei sistemi monetari attuali il potere di emissione della moneta, del reddito da 
signoraggio e della riscossione di interessi appartiene esclusivamente alle Banche 
Centrali, tuttavia le banche ordinarie continuano in un certo senso, a "produrre moneta"
 non certo stampando banconote proprie ma attraverso l'emissione di strumenti di pagamento bancari (moneta che non rientra nella base monetaria, come i conti correnti) a fronte
 del deposito di banconote. Il reddito che ne deriva è chiamato signoraggio bancario 
secondario.
vedi fonte




LETTERA DI CAMBIO

Datini, che (forse) inventò l'assegno 
I comuni italiani del Trecento innovarono i sistemi di pagamento che erano stati
 consolidati in epoca Romana. Per evitare di trasportare denaro su strade pericolose, fu
 inventata la "lettera di cambio", antenata dell'assegno. La lettera consentiva al suo 
possessore di ricevere da una banca l'equivalente della somma indicata. Non è certa 
l'attribuzione della lettera di cambio a Francesco Datini (Prato, 1335-1410), che ne fu 
tra i maggiori utilizzatori. Analoghe forme di "lettere di cambio" si erano diffuse in 
Cina del nono e nel decimo secolo dopo Cristo.



MINI ASSEGNI

Il fenomeno «mini-assegni» 
Per tre anni le tasche degli italiani si riempirono di «mini-assegni»: dal dicembre 1975 alla fine del 1978 la carenza di monetine venne sopperita dall'utilizzo di biglietti dal piccolo 
valore emessi dalle singole banche. 
Le quali utilizzarono l'escamotage dell'assegno circolare per evitare il divieto della 
banca centrale a emettere moneta. I mini-assegni venivano intestati a enti e società e in 
teoria sarebbero dovuti circolare con le varie girate dei soggetti che ne entravano in 
possesso. In pratica venivano scambiati come vera e propria moneta corrente.




MONETA UNICA 

Dieci anni con l'euro in tasca 
Il 1° gennaio 2002 centinaia di milioni di europei abbandonarono le loro monete nazionali – lira, marco, franco – per adottare definitivamente l'euro. Fu l'evento finale di un 
lungo processo di convergenza dei sistemi monetari di undici paesi europei, innescato nel 1999 con l'introduzione della moneta unica come unità di conto "virtuale"; la Grecia si 
aggiunse nel 2001 e negli anni successivi si unirono altri cinque paesi. Molti i vantaggi 
sistemici per centinaia di milioni di europei, dalla nascita di un sistema monetario a 
unica divisa. L'introduzione dell'euro nei mesi successivi provocò però non poche 
difficoltà a centinaia di milioni di europei: la conversione secondo alcune fonti,
 produsse un aumento dei prezzi, anche perché in alcuni casi ci furono arrotondamenti che produssero spinte inflattive. E polemiche nei confronti delle autorità per aver sottostimato l'impatto psicologico del passaggio dalle monete nazionali all'euro.
vedi fonte




Le Zecche storiche italiane

Acaia, Asti, Benevello, Brescello, Cagliari, Camerino,Carmagnola, Casale, Castro, Cisterna, Correggio,Cremona, Desana, Ferrara, Firenze, Frinco, Genova,Guastalla, Gubbio, Lucca, Mantova, Massa di Lunigiana,Massa Lombarda, Messerano, Messina, Milano,Mirandola, Modena, Montalcino, Montanaro, Musso,Napoli, Novara, Parma, Passerano, Pesaro, Piacenza,Pomponesco, Reggio Emilia, Sabbioneta, Sardegna,Siena, Soragna, Urbino, Venezia, Vercelli, Stato Pontificio


Storie di Monete

LE MONETE DI TASSAROLO

FRANCESCO MELONE

I

Nel territorio corrispondente all’attuale Regione Piemonte finora gli studi numismatici hanno elencato ben 39 zecche, documentate da locale coniazione di monete, oltre ad altre delle quali si conosce l’atto attestante il diritto di zecca, ma di cui non si conosce alcuna moneta che possa esserle attribuita con certezza.
Le località che hanno sicuramente coniato monete proprie sono: Acqui, Alba, Albera, Alessandria, Arquata, Asti, Benevello, Busca, Campi, Carmagnola, Casale, Ceva, Chivasso, Cisterna d’Asti, Cocconato, Cortemilia, Crepacuore, Cuneo, Desana, Dogliani, Domodossola, Frinco, Incisa, Ivrea, Messerano, Moncalvo, Montanaro, Novara, Passerano, Pombia, Ponzone, Rivara, Susa, Tassarolo, Torino, Tortona, Valenza, Vercelli, Vergagni.
Si hanno notizie di monete battute da tribù nomadi della Valle Padana, ad imitazione della “dramma” d’argento Massiliota, e in tempi successivi di altre attribuite a re longobardi per le zecche di Pombia e Vercelli, ma, per quanto riguarda il Piemonte, la più antica moneta – questo importante ed indiscutibile documento storico – si può considerare il “Denaro” d’argento coniato da Pietro I, Conte di Savoia, nel 1060 a Susa. Seguirono nel corso dei secoli le coniazioni nelle zecche citate, e di queste alcune ebbero vita brevissima, altre lavorarono molti anni, a seconda delle vicende politiche e storiche del tempo e del luogo, cessando o per morte naturale o volontaria o anche soltanto dopo strenua lotto contro l’invasore vittorioso, scomparendo insieme a piccoli o grandi feudi, alle signorie o ai principati, ai marchesati o ai liberi comuni.
Alla liquidazione dell’Impero Napoleonico, in tutto il Piemonte, unificato sotto casa Savoia, rimaneva funzionante soltanto la Zecca di Torino, capitale del Regno di Sardegna, finché, nel 1870, anch’essa fu privata del diritto di battere moneta metallica e, dopo pochi lustri, anche l’Officina Carte e Valori venne trasferita definitivamente a Roma.
Tra le zecche piemontesi sopra elencate vediamo che si trovano nel circondario di Novi Ligure quelle di Tassarolo, di Arquata e di Vergagni, tutte sorte per merito degli Spinola, ai quali appartenne anche la Zecca di Ronco e Roccaforte, perché è ormai a tutti note che il privilegio di battere moneta veniva concesso dall’Imperatore del Sacro Romano Impero a quelle famiglie signorili più illustri per le imprese, l’ingegno e il valore. Merito inoltre per l’arte dei pezzi coniati, che oltre ad essere scrupolosamente osservanti le convenzioni monetarie dell’epoca, a differenza di quelli di altre zecche, presentano uno stile incisorio tale da soffermarsi a riprodurre anche i più piccoli particolari, come le parti dell’armatura o le decorazioni nei busti, e da spingere al massimo l’accuratezza nell’esecuzione delle composizioni dei rovesci, raggiungendo un’efficacia di rappresentazione non comune.

LA FAMIGLIA SPINOLA

Una delle quattro maggiori famiglie di Genova e tra le nobili italiane di più remota origine. Alla fine del secolo XI gli Spinola, già ricchi e potenti formavano uno dei diversi rami in cui si dividevano allora i visconti che amministravano la città, vassalli dei marchesi, i quali governavano i feudi ai confini dell’Impero nell’Italia settentrionale e centrale. Le memorie più antiche che riguardano gli Spinola risalgono al 952 ed il primo cui gli atti attribuiscono tale nome è Guido, che alla fine del secolo XI combatté in Terra Santa e poi fu più volte console della città (1102-1121). La storia non racconta perché si facesse chiamare Spinola, forse perché Signore di Monte Spinola nel Tortonese, forse per una spina della Corona di Gesù portata in patria dalla Palestina, forse, e più probabilmente, senza altra ragione se non quella di distinguere questo Guido da altri. Dei molti suoi figli si ricordano Ansaldo e Oberto, dai quali discesero i due rami principali in cui si divise la famiglia: dei Luccoli e di S. Luca.
Durante il periodo comunale furono, con i Doria, a capo dei ghibellini, avversari delle altre due grandi famiglie genovesi, guelfe, dei Fieschi e dei Grimaldi e diedero, con altre famiglie viscontili, il maggior numero di consoli. Formatasi la Repubblica, la famiglia partecipò al governo con grandissimo numero di suoi membri, oltre a moltissimi capitani di terra o di mare, ambasciatori, annoverando 10 dogi e 127 senatori.
Ricordiamo, fra gli uomini d’arme degli Spinola, Ambrogio, del ramo di S. Luca, che per testimonianza dei suoi stessi nemici e del rivale Maurizio di Nassau, era considerato il miglior condottiero che l’Europa vantasse nel 1600. Comandante supremo delle truppe spagnole nelle Fiandre, nel 1625 riuscì, impresa ritenuta eccezionalmente difficile, a conquistare Breda, la cui resa fu glorificata da un dipinto del Velàzques; nominato Vicario Generale di Spagna in Italia, vinse i Francesi sotto Casale. Molti Spinola emersero anche nella vita religiosa, annoverando ben 13 Cardinali, oltre a numerosi vescovi. Ricorderemo, illustrando le monete di Tassarolo che ne portano l’effige, il martirio di Padre Carlo, missionario in Giappone nel 1602, poi venerato come Beato.
Abbiamo visto che gli Spinola discendono da quei visconti che nel periodo precedente i Comuni, reggevano le Città e di Contadi per conto dei Marchesi dell’Impero. Col diminuire progressivo dell’autorità e della forza di questi ultimi, i territori e le rendite di qualsiasi natura o per acquisto o per cessione o, più spesso, per usurpazione passavano in proprietà ai visconti, cosicché, sul finire del secolo XI, le famiglie viscontili erano le più potenti della Liguria e in seguito coi traffici, colle imprese marinare e guerresche, coi meriti verso la Repubblica di Genova ed anche verso potenze straniere, di secolo in secolo accrebbero le loro ricchezze. Nella Taxa anni 1636 totius Nobilitatis unius pro centenario super bonis Nobilium, Codice conservato nella Biblioteca dell’Università di Genova, si legge che la Famiglia Spinola nei suoi diversi rami possedeva per più di sedici milioni di lire genovesi del tempo. Per capire come fosse cospicua questa somma, senz’altro inferiore a quella realmente posseduta dalla famiglia per i domini ed i redditi relativi a territori fuori della Repubblica, si pensi che nel 1683 il bilancio genovese si aggirava sui due milioni di Lire di Francia, inferiori come valore a quelle di Genova.
Testimoni di tanta opulenza restano i sontuosi palazzi fatti costruire dalla Famiglia, ben dodici nella sola Genova.
Enrico VII di Lussemburgo, Imperatore di Germania, desiderando mostrare la sua particolare benevolenza ad Opizzino Spinola di Luccoli, con atto dell’8 febbraio 1313, gli concedeva in feudo i seguenti luoghi:
Castrum et Burgum Serravallis, Castrum et Burgum Arquatae, Castrum et Burgum Stazani, Castrum et Burgum Pastoranae, Castrum et Burgum Castelleti, Castrum et Burgum Sancti Cristophori, Castrum Claremontis, Castrum et Terrae Vallis Scriviate cum villis, curiis, territoriis et pertinentiis ipsorum, Castrum et grangiam Bissi cum sua jurisdictione.
Questi territori erano già di proprietà di Opizzino o dei suoi avi, altri ne ebbero i suoi discendenti, con investiture dei successori di Enrico VII quali Imperatori del Sacro Romano Impero.
Il ramo di S. Luca, così chiamato perché il suo progenitore abitava nei pressi di quella Chiesa, ebbe Casareggio, Masone, Cassano, feudi in Sicilia, in Spagna, in Fiandra, nel Napoletano ed altri.
I Luccoli ebbero inoltre Cantalupo, Busalla, Tassarolo, Roccaforte, Ronco, Rocchetta, Mongiardino, Francavilla, Lucca, Tortona, Vergagni, Isola del Cantone, Borgo Fornari, Voltaggio, Dernice, Pietrabissara, Lerma.
Giovanni Villani, nella sua “Storia di Firenze”, narra che nel 1312 l’Imperatore Enrico VII, sdegnato contro i Fiorentini, emanò dure leggi contro di loro e tra l’altro ordinò che non potessero battere monete d’oro né d’argento, e consentì per privilegio a Messer Ubizino Spinola di Genova, e al Marchese di Monferrato, che potessero battere in loro terre fiorini di giglio contraffatti al conio dei nostri di Firenze. La qual cosa dai Savi gli fu messa in grande diffalta e peccato, che per cruccio, e mala volontà c’avesse contro a’ Fiorentini non dovea niuno privilegiare che battesse fiorini falsi. Ciò è confermato anche dal Vettori nel suo “Fiorino d’oro antico illustrato”, ricordando anche che Corrado dei Giotti, Gonfaloniere di Giustizia in Firenze, nel 1325 proibì il fiorino d’oro che batteva in Genova Opizzino Spinola, perché era simile a quello di Firenze.
Le due testimonianze non lasciano dubbio sul privilegio ottenuto da Opizzino, né sull’uso che egli ne fece, tuttavia nessun altro documento o memoria dei diversi cultori di cose liguri cita monete così contraffatte, per cui non ne conosciamo alcuna. D’altra parte nell’atto di investitura di Enrico VII nel 1313, che abbiamo citato prima, non vi è parola di zecca, cosa che concessero invece i successori di Enrico ai vari Spinola in tempi posteriori, nel corso del XVI e XVII secolo.
Il privilegio della zecca venne accordato a molti Spinola, ma ne usarono solo i Conti di Tassarolo, i Marchesi di Arquata, i Conti di Ronco, che erano anche Marchesi di Roccaforte, e Gian Battista Marchese di Vergagni.

LA ZECCA DI TASSAROLO

Le origini di Tassarolo non si conoscono, come non si conosce la derivazione del suo toponimo, che pare derivi non dal nome della pianta taxus, ma da quello del tasso animale, tuttavia è certamente antica la sua storia. Infatti, come si legge nel volume I° del Liber jurium, nel 1192 il castello, costruito in posizione strategica a guardia e controllo, come era uso, di vie percorribili o passi obbligati, era possesso della repubblica di Genova, dopo essere già stato dei Marchesi di Gavi, gli Obertenghi, durante le lotte feudali contro Alessandria e Genova.
Dagli Annali di Alessandria del Ghilini, si apprende che nel 1196 si accese la guerra per il possesso del Castello fra i genovesi e gli alessandrini, finché nel 1224 questi lo conquistarono, distruggendolo insieme al borgo che sorgeva all’ombra della torre alta.
Ricostruito ben presto, è ricordato nelle terre che Alessandria si obbliga a difendere con Genova nella convenzione conclusa nel 1227 (Ghilini, opera citata). In seguito sembra che fosse sotto la signoria del nobile genovese Tedisio De Camilla, poi, nel 1349, dopo un tentativo di rivolta a Genova per darsi al Duca di Milano insieme ad altri feudi della Repubblica, tentativo non riuscito per il pronto intervento, duro ed esemplare, dei Genovesi, passò ai nobili Di Negro seguiti dai Castagna, finché nel 1360 fu acquistato dagli Spinola di Luccoli, i cui discendenti ne furono sempre proprietari fino ad oggi.
Nel trattato di pace del 14 ottobre 1454 fra il Duca di Milano Francesco Sforza ed i Veneziani e Fiorentini, si legge che tra i confederati c’erano Galeotus et Hector de Spinulis condomini Taxaroli. Un pronipote di Ettore, Marc’Antonio di Agostino, ottenne dall’Imperatore Ferdinando I, con atto dato a Vienna il 30 marzo 1560, che Tassarolo fosse elevata a Contea e che egli potesse godere tutti i diritti inerenti alla qualità di Conte del Sacro Romano Impero, tra gli altri quello del privilegio di Zecca: …… concedimus et elargimur libertatem et facultatem in antedicto Comitatu Tassaroli officinam monetariam fabricandi et instruendi ac cudendi monetam auream, argenteam et aeream cuiuscunque generis, sorti set valoris, cum iis singis, inscriptione, quae dicto Marco Antonio Spinulae et eius successoribus placuerit, dummodo curatur bona, sincera et iusta……
Attigua al castello, dal lato est, sotto il loggiato cinquecentesco, esiste tuttora la costruzione che a suo tempo costituiva la zecca: si tratta di un lungo edificio rettangolare anch’esso, come il castello, monumento nazionale.
Ricordiamo che il castello di Tassarolo aveva importanza nella valle e nelle vicende militari, allora così frequenti, sia perché dominava una strada molto frequentata, mettendo in comunicazione la Liguria, via Bocchetta – Voltaggio – Gavi, con il Piemonte e la Lombardia, sia perché si trovava al confine della Repubblica di Genova con il Piemonte stesso; tra le sue mura crebbe il generale Agostino, il beato Carlo, il Cardinale Filippo e, nel secolo scorso, l’entomologo Massimiliano, che vi riunì, ancora oggi conservata dai discendenti e ammirata dagli studiosi, una preziosa raccolta di insetti provenienti da tutto il mondo, illustrati con competenza tale da arrecare un notevole contributo alla loro sistematica.
Oggi il castello è oggetto di particolari attenzioni e cure da parte del marchese Marco, appassionato cultore di ricerche storiche e scientifiche, che ringraziamo per il prezioso aiuto prestato a queste note.
Non mi risulta che Marc’Antonio usasse del privilegio di batter moneta, mentre ne approfittarono abbondantemente il figlio Agostino e il nipote Filippo. Del primo Conte di Tassarolo resta una medaglia di bronzo, con al recto il busto a sinistra, vestito alla spagnola, contornato dall’iscrizione MARCVS ANT. SPINOLA COMES TASSAROLI e sotto il busto la data 1567. Il verso offre l’immagine di Atlante che regge il mondo. Molto ben rilevante sono le membra del corpo ed i segni dello zodiaco, che si vedono nella porzione del globo, interrotto dal contorno perlinato: SUS-TINE. è l’imperativo evidentemente rivolto al Conte per esaltarne le virtù. Non si conosce il nome dell’incisore, che non era certo da poco, a giudicare l’arte di questa medaglia.
Nel 1596 fu introdotto in Italia l’uso di battere monete simili ai fiorini ungheresi, chiamati ongari o ungari, che erano d’oro, di peso uguale allo zecchino veneto, carati 18 1/2 e del valore di danari 23 1/2. Ne uscirono delle zecche di Sabbioneta, Correggio, Macagno, Masserano, Vigevano e Tassarolo. Altro uso frequente nelle zecche del tempo, e specialmente in quelle di Firenze, Genova, Pesaro, Lucca, Fosdinovo, Loano, Monaco, era di coniare monete destinate ai traffici con il Levante contraffatte con quantità minori di fino per avere più lauti guadagni. Nelle Notizie sulla battitura dei uligini lette al Magistrato delle Monete della Repubblica il 29 settembre 1667, pubblicate dall’Olivieri in “Monete, Medaglie e Sigilli dei Principi Doria”, si afferma che nel 1663 si iniziarono a battere tali monete in Tassarolo ed una certa quantità ne fu spedita in Smirne a tale Valentino Berti, il quale fu scoperto ed accusato, con confisca di 2000 pezzi, salvandosi solo con la fuga.
Anche il Viani nelle “Memorie della Famiglia Cybo” cita una sentenza del Parlamento di Aix in data 22 dicembre 1667 in cui si legge che anche nella zecca di Tassarolo si battevano monete per il Levante.
Gli zecchieri di Tassarolo non batterono abusivamente soltanto i cosiddetti “Luigini” per il Levante, ma falsificarono anche monete di altri paese, compromettendo il nome del loro Conte. Infatti, sempre dalle “Memorie della Famiglia Cybo” si legge che nel 1665 furono imitate le monete da otto bolognini del duca di Massa Alberico Cybo II, il quale, avvisato dal suo zecchiere, ordinò che ne fosse informato l’Imperatore a Vienna. L’affare fu tacitato col ritiro delle monete false, riconoscibili da quelle autentiche soprattutto dall’attributo di principe dato ad Alberico, mentre il conio di Massa reca il Dux della dignità ducale. La moneta battuta a Tassarolo reca infatti nel dritto l’immagine del duca coll’iscrizione ALBERIC.II.S.R.I.MASSAE.PRI e il numero 8 (indicante la quantità dei bolognini), al rovescio lo scudetto con lo stemma dei Cybo, il motto LIBERTAS e l’epigrafe CVSTODIAT. DOMINVS 1665; moneta assai rara, come la maggior parte dei uligini battuti nei feudi imperiali, poiché, quando furono proibiti per unanime consenso dei vari principi, vennero minacciate pene gravissime agli spacciatori, i quali si affrettarono a distruggerli.

LE MONTE DEGLI SPINOLA DI TASSAROLO.

Le prime monete di Tassarolo portano la data del 1604, battute da Agostino Spinola, figlio del Marc’Antonio, che, come abbiamo visto, ne aveva ricevuto il privilegio. La grida dell’8 giungo 1602 della Repubblica di Genova parla delle monete di Loano del Principe Doria e tace di quelle di Tassarolo, per cui evidentemente a quella data non esistevano ancora. Sono nominate per la prima volta nella grida del 24 settembre 1619, con cui viene permesso alle città di Savona, Varazze, Chiavari, Rapallo e Recco di spendere le monete di mistura forestiere proibite il 9 luglio dello stesso anno e tra queste sono elencati i pezzi da soldi 13 e 4 di Tassarolo.
La grida del 9 agosto 1639 dà alla doppia di Tassarolo valore di 12.12 lire di Genova, l’altra del 2 marzo 1632 uguaglia il ducatone a quello di Savoia, Lucca, Parma, Piacenza, Milano, Mantova, Modena, Venezia, e la doppia d’oro a quella del Duca di Piacenza e del Principe di Massa.
Nei bandi della Casa di Savoia in materia di monete, spesso si danno ordini per quelle di Tassarolo. Il 10 ottobre 1607, l’Auditore Gian Paolo Bianco informava che i talleri coniati a Masserano, a Tassarolo e nel Monferrato non potevano aver corso negli Stati di Savoia. Il 28 gennaio 1614 Carlo Emanuele proibiva l’introduzione, uso commercio e transito nei suoi Stati di tutte le monete di Masserano, Tassarolo e Desana; altre grida simili venivano pubblicate fino al 23 giugno 1691, sotto il Duca Vittorio Amedeo II.
Due grida di Sabbioneta, del 9 settembre 1619 e del 3 maggio 1616, danno corso ai denari di Parma, Mantova e dello Spinola, una grida di Mantova del 14 settembre 1614 fa valere il tallero del Conte di Tassarolo lire 4.13. Il Bellini nell’“Antica lira ferrarese” cita una grida di Ferrara del 2 agosto 1612 nella quale si da corso ad una Moneta del Conte di Tassarolo, da una parte l’impronta del Conte armato, e dall’altra un’aquila con due teste, ed in mezzo all’aquila un’arma d’Austria L. 2,13,1.
Diverse tariffe di Anversa e molti altri editti per il corso delle monete stampati in Italia ed in Francia nel secolo XVII danno il valore di varie monete di Tassarolo e ne accenneremo nella descrizione di queste, seguendo, come sin qui si è fatto, l’ottimo testo di Agostino Olivieri “Monete e Medaglie degli Spinola” (Genova, 1860).


Le Monete di Tassarolo - II 
(NOVINOSTRA, Dicembre 1975)

venerdì 18 ottobre 2013

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA COMMERCIALE IN ITALIA

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Cinisello, 23 Maggio 2011

proposto al governo protempore e rimasto senza risposta né esito alcuno.

riproposto oggi 18 Ottobre 2013

REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE
LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE
LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI

Appunti di lavoro di E.F. 5s

INVIATI AL TEAM DI LAVORO

5 STELLE

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

ON. MASSIMO DE ROSA
ON. CARINELLI

ON DE MAIO

(Conosciuti personalmente)

e

ONOREVOLI 5 STELLE TUTTI

Egregi,

Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,

Considerato lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto

Appurato il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero

Accertata la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli

Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.

Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.

Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.

I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.

Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.

Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.
Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.

Giustizia reale, non giustizia costruita.
L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.
Come primo esempio si proceda all'immediata

Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.
Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.

Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.
Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.

Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.
Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.

Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.
L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure d idistribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.

Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.
I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.

Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro
Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.
I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.
I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.

Risarcibilità laburista
Qualsiasi causa laburista, e quanlsiasi altra causa contro detentori di partite iva PMI o autonomi, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.

Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.
Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.

Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.

Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.
Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,

Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.
Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.

Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.
Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.

Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.
Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.
Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.

Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della
Tribunale del popolo e non di decisione monocratica giurisprudenziale.
Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso almeno uguale se non superiore alla giuria forense.
Tribunale commerciale e non di decisione monocratica giurisprudenziale.
Il tribunale deve contenere una giuria composta di tutte le parti in causa, e le parti tecniche dovranno avere un peso almeno uguale se non superiore alla parte puramente forense dei giudici.
Se una parte è commerciale tra la giuria dovranno esserci dei commerciali, se una parte è edile, nella giuria dovranno esserci degli edili in misura equitativa rispetto le altri parti.

Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.
Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.
Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.
In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.
Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.

Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.
Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.
I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,
garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.

Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.
Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.

Istituzione della prova delegata obbligatoria
Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.
Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.

Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.
Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.

Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.
Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.
Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.


Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.
Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.


Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.
La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.
L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.
L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.
Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.
La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento e resto in attesa della risposta di accoglimento prioritario da calendarizzare urgentemente negli o.d.g. parlamentari da parte di tutti voi.

Con osservanza,

Testo proposta da EF (by Shamir consulting) 5s
per F.S.S.

martedì 2 luglio 2013

Deutsche Equitax

Caro direttore, buona sera.
Non scrivo mai ma a te scrivo perché dopo questa lettera probabilmente cambierai i tuoi titoli.
Tu difendi la libertà di stampa con uno strumento del regime di cui fai parte. Tu chiami la tua testata con il più bello degli aggettivi, ma non sai forse di essere in prigione.
In Italia chi è libero oggi? E' vero che molti di noi hanno conosciuto la libertà, che solo pochi anni vigeva ancora in Italia. Nata dai nostri bisnonni e nonni e fortificata dai nostri padri, l'Italia che ci era stata consegnata è stata la più bella vacanza in libertà che un essere umano avesse mai potuto passare nella sua vita. Turismo, Arte, Cultura, Industria, Artigianato, Agricoltura, Stato e Welfare, Istruzione e sanità, Idee Politiche e Banche ricche e stampatrici di denaro, fiorivano nel nostro Bel Paese. Eravamo liberi. Quasi nessuno si separava, le famiglie crescevano e non c'era bisogno di immigrati. Chiesa e morale erano più importanti, la dissoluzione odierna non era conosciuta. Cosa ha cominciato a roderci? Forse eravamo veramente un posto invidiabile e invidiato da tutto il mondo? Chi ci ha corrotto e convinto di minare i diversi punti forti della nostra realtà sociale? La crescità? L'inflazione? Oppure le speculazioni borsistiche pilotate dall'estero? Perché nord europei e Anglosassoni ci hanno voluto colonizzare e come ci sono riusciti senza che ce ne accorgessimo? A cosa arriveranno ora? Ad eliminarci, per accedere direttamente alla nostra colonizzazione in maniera silenziosa e fiscale? Come mai Passera ha parlato recentemente del trasferimento della nostra amministrazione finanziaria a Berna? Come mai Poste italiane, sono state organizzate prorpio da Poste svizzere? Come mai Equitalia è una società tedesca che ha sede in un paradiso fiscale del Delaware?
Cosa avverrà tra poco se lasciamo che questo governo di ciechi servitori della corte tedesco-europea proceda con i suoi successi costituiti dall'aver guadagnato accesso a fondi per ben 14 miliardi (cifrona!), restando nel parametro del 3% di Maastricht, ma perdendo migliaia di imprese e milioni di posti di lavoro in Italia?
Come mai nessuno determina una formula fiscale accessibile ma tutti parlano di continui aumenti di tasse e imposte, e continue variazioni sulle leggi in un Paese ove anche il migliore dei commercialisti presto verrò ricoverato alla neuro deliri per non poter tenere testa ai cambiamenti contunui in peggio delle leggi fiscali e civili?
E se si scoprisse che è tutto un piano per conquistare il nostro paese invisibilmente?
Perché quindi non prendere mano ai mixer del potere e rimettere subito tutte le leve  a posto? Cosa aspettiamo per ridare ai nostri figli quello che i nostri nonni ci hanno lasciato e quello che i soliti normanni, Vichingi, anglosassoni cercano di toglierci con questa silenziosa guerra euro-politico-bancario-borsistico-monetaristica, basata su una moneta di nessuno, un debito verso nessuno e una legiferazione inutile sfrenata e delirante dannosa e depauperante?
Allora Quando Troviamo un Nuovo Timoniere Per Questo Paese? Non ci vuole molto basta un poco di esperienza di missaggio di vero buon senso in tutti i settori...
Ed Ora tu, direttore, come cambierai i tuoi titoli?

giovedì 27 giugno 2013

PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SRL

Applicabile solo se si posseggono i seguenti Requisiti:

- società S.r.l. 

- essere in attività con budget positivi

- avere asset extraaziendali da porre in garanzia

- avere lettere di credito export attive affidabili

- necessitare supporto gateway bancario per l'emissione della lettera di credito passiva con fido a rischio nullo.

- accordare operazione di emissione tramite intermediazione banca con proprio istituto di fiducia

- emettere delibera societaria per l'emissione di titoli obbligazionari


I titoli di debito nelle s.r.l.

Una s.r.l. sta valutando, tra le varie forme di finanziamento, anche l'emissione di titoli di debito. Quali sono i vantaggi di tale fattispecie e quali le eventuali problematiche in caso di un successivo acquisto dei titoli da parte dei soci?
L'emissione dei titoli di debito, disciplinata dall'art. 2483 cod. civ., offre una nuova importante opportunità di finanziamento alle s.r.l., facoltà precedentemente offerta (con il prestito obbligazionario) solo alle s.p.a. e subordinata a precisi limiti e condizioni confermati in parte anche dalla normativa attuale.
È noto infatti che sovente, in passato, le esigenze di finanziamento venivano soddisfatte dalle s.r.l. attraverso la trasformazione in s.p.a. al fine di poter emettere prestiti obbligazionari. Di questa esigenza si è tenuto conto nella legge delega dove si chiedeva al legislatore di «disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote capitali».
La ratio che ha spinto quindi il legislatore a introdurre questa norma è quella di permettere alle s.r.l. di accedere a fonti di finanziamento alternative rispetto a quelle solitamente utilizzate (capitale di rischio e credito bancario) senza dover necessariamente passare attraverso la trasformazione societaria.
Nozione di titolo di debito
Il concetto di titoli di debito, già presente nel D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), secondo il quale fanno parte degli strumenti finanziari «le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali», è una nozione estranea al Codice civile ante riforma.
In sintesi, i titoli di debito possono essere ricondotti a «quei titoli, emessi in serie in relazione ad un'operazione di finanziamento della società, che attribuiscono al possessore i diritti all'operazione di finanziamento che si incorpora in quello specifico titolo sottoscritto. Pertanto, a fronte dell'apporto, il finanziatore diviene titolare di un diritto di credito nei confronti della società emittente» (1).
Essendo l'espressione utilizzata dal legislatore assolutamente generica, si può ritenere che le s.r.l. possano emettere strumenti finanziari di qualsiasi tipo, quindi anche aventi natura assimilabile a quella delle obbligazioni (2).
Le modalità di emissione
La possibilità di emettere titoli di debito deve essere necessariamente prevista dall'atto costitutivo o da una successiva modificazione dello stesso.
Nella stesura della norma il legislatore, a differenza di quanto previsto per l'emissione dei prestiti obbligazionari nelle s.p.a., ha lasciato la più ampia libertà statutaria. Il potere di emettere titoli di debito può essere conferito sia ai soci che agli amministratori, i quali dovranno agire nei limiti, modalità e maggioranze previste dall'atto costitutivo; peraltro, nulla sembra ostacolare la possibilità di conferire competenze diverse a seconda della tipologia di titoli da emettere.
L'organo competente, con la decisione di emettere i suddetti titoli, deve altresì indicarne la tipologia, la remunerazione, le modalità di rimborso e l'eventuale presenza di una organizzazione dei possessori del titolo stesso. Le condizioni del prestito e le modalità del rimborso possono essere successivamente modificate solo previo consenso della maggioranza di coloro che possiedono i titoli.
La decisione di emissione dello strumento di debito deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il Registro delle imprese. Non essendo previsto ex lege alcun termine, ci si può chiedere se ciò sia dovuto ad una lacuna normativa a cui sopperire con le norme previste per l'emissione dei prestiti obbligazionari delle s.p.a. (termine: 30 giorni). L'iscrizione nel Registro imprese è essenziale, atteso che l'effettiva emissione dei titoli è possibile solo in un momento successivo a tale atto.
Le garanzie a favore dei terzi
A fronte di un'ampia libertà operativa in termini di nuova opportunità concessa alle s.r.l., il legislatore, al fine di «assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori» (3), ha limitato l'ambito soggettivo dei sottoscrittori iniziali: questi soggetti devono essere esclusivamente investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (4) (richiamando implicitamente quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2412 cod. civ. in tema di s.p.a., laddove viene previsto che le obbligazioni possano essere sottoscritte solo da questa categoria di investitori qualora siano emesse per un importo superiore al doppio del patrimonio netto). L'intento del legislatore, espresso peraltro nella relazione governativa, è chiaro e apprezzabile: salvaguardare l'interesse dei risparmiatori in un contesto nel quale le possibili ridotte dimensioni societarie potrebbero non obbligare alla nomina di un organo di controllo. L'attenzione del legislatore nel salvaguardare gli interessi dei risparmiatori non esiste soltanto in sede di sottoscrizione dei titoli, ma prosegue anche nelle fasi di eventuale successiva circolazione degli stessi; infatti, la norma prevede che il soggetto che cede i titoli rimanga solidalmente responsabile della solvibilità della società emittente. Questa solidarietà, che sembra possa essere pienamente assimilata a quanto previsto in materia di cessione del credito, subisce due eccezioni:
- acquisto da parte di altro investitore professionale(5);
- acquisto da parte dei soci della società medesima.
I TITOLI DI DEBITO
Emissione: è possibile solo se prevista nell'atto costitutivo.
Tipologia: è possibile emettere strumenti finanziari di qualsiasi tipo.
Sottoscrittori: possono essere solo investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.
Circolazione: i titoli di debito possono circolare, ed in una fase successiva a quella iniziale (sottoscrizione) possono essere acquistati, oltre che dagli investitori professionali, anche dai soci della società emittente.
Le reali possibilità di utilizzo
Non sono particolarmente chiari i motivi che hanno indotto il legislatore a non permettere la diretta sottoscrizione da parte dei soci (tanto più che, come si è visto, gli stessi soci possono acquistare tali titoli di debito in un successivo momento). Se infatti il ridotto ammontare del capitale e la mancanza dell'organo di controllo riducono sicuramente le garanzie fornite da questo tipo di società, a ciò si sarebbe potuto ovviare semplicemente prevedendo un capitale sociale almeno pari ad un certo importo (considerato sufficientemente “garante”) e/o la presenza dell'organo di controllo.Tutto ciò ci permette di fare alcune brevi considerazioni sul reale utilizzo di questo strumento di raccolta di finanziamenti terzi. È presumibile, a parere di chi scrive, che nella maggioranza dei casi l'emissione dei titoli di debito sia successiva ad un accordo tra l'investitore professionale e i soci: questi ultimi, previa idonea garanzia concessa ai primi, permetteranno la sottoscrizione dei titoli da parte dei suddetti investitori, nell'ottica di un successivo trasferimento a loro stessi.
In tale ottica, è logico chiedersi le motivazioni di un'operazione di questo tipo, poiché coloro che sono capaci di garantire l'emissione del titolo probabilmente non avrebbero difficoltà ad accedere al sistema creditizio per finanziare la società attraverso un più semplice e immediato “finanziamento soci”. In relazione a quest'ultima ipotesi, tuttavia, bisogna tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 2467 cod. civ. che, come sappiamo, disciplina i casi di “postergazione” nella restituzione dei suddetti finanziamenti. I titoli di debito potrebbero essere quindi considerati come strumento per finanziare la società senza incorrere nelle restrizioni previste dal già citato art. 2467 cod. civ. (6).Note:
(1) Fondazione Luca Pacioli, documento n. 1, 11 gennaio 2005.
(2) Se così fosse, argomento senz'altro interessante da approfondire potrebbe essere quello (tuttora fonte di ampia discussione dottrinale) dell'emissione delle obbligazioni convertibili anche per le s.r.l.
(3) Cfr. relazione al D.Lgs. n. 6/2003.
(4) Per comprendere coloro che fanno parte della suddetta categoria bisogna rifarsi alle norme contenute nel Testo unico bancario (Tub) e nel Testo unico della finanza (Tuf). Devono essere considerati tali gli intermediari finanziari, le banche, le assicurazioni e le s.i.m.; la lettura delle direttive della Banca d'Italia del marzo 2004 sembra escludere le s.g.r. causa l'esclusività del loro oggetto sociale e le caratteristiche dell'attività svolta.
(5) Secondo alcuni la circolazione dei titoli tra investitori professionali non libera coloro che negoziano il titolo (Fondazione Luca Pacioli, op. cit.). Una simile impostazione, che ha il pregio di evitare trasferimenti a investitori meno solvibili, renderebbe però ancora più complicata la ricerca di investitori disposti a sottoscrivere i titoli.
(6) Vi è tuttavia da osservare che tale ottica si scontra con il tenore letterale del comma 2 dell'art. 2467 cod. civ. ove, con riguardo al finanziamento soci, viene riportata la seguente definizione: «quelli (omissis) in qualsiasi forma effettuati».

venerdì 31 maggio 2013

CREA IL TUO FONDO CON IL WEB

Rippln - Come funziona ?

Rippln : l'APP che farà guadagnare milioni di utenti
Dal web piovono centinaia di opportunità, ci propongono decine di progetti e a volte nel caos rischiamo di non accorgerci di cosa sta accadendo.

Mi sono iscritto a Rippln per curiosità. Ho ricevuto l'invito da un professionista del network, una persona che stimo, ho guardato il sito, a dire la verità non ho trovato tantissime informazioni, ma ho notato una grandissima cura dei dettagli e la forma di tutto quello che mi è stato presentato. Mi è bastato un attimo, quello che ho visto mi ha subito fatto capire che c'è un progetto molto serio, una strategia molto sottile e non ho potuto fare a meno di accettare l'invito. 

Vuoi sapere come funziona?
Guarda subito questo video:

Dopo il gesto impulsivo, dopo il colpo di fulmine, la mia parte razionale mi ha spinto a fare delle ricerche sul web per capire meglio con cosa sono entrato in contatto. Ovviamente mi sono chiesto: 

Posso condividere questa informazione con i miei amici?

Il risultato delle mie ricerche è stato insindacabile, inequivocabile. I migliori networker del mondo stanno spingendo questo progetto come mai hanno fatto prima. Nel web c'è aria di RIVOLUZIONE e proprio in questi giorni, anche in Italia se ne sta prendendo coscienza. LA RISPOSTA E' SI !



"I truly believe we are at the start of something unbelievably huge" - Katie Freiling

"The biggest career change of my life" - Jonathan Budd

RIPPLN - New Viral App

MA IN PRATICA, COS'E' RIPPLN ?


Rippln è una piattaforma fondata sulle APP che ha l'obiettivo di rivoluzionare il mondo del web ed in particolare dei social network.

Nella prima fase tutto ruota intorno alla creazione della rete. Iscrivendoti gratuitamente entri a far parte di una grandecommunity grazie alla quale potrai godere di molti benefici di cui parleremo dopo.

Guadagnerai commissioni quando qualsiasi membro della rete mondiale che sta nascendo acquisterà una delle tante APP offerte dal sistema o semplicemente visualizzerà la pubblicità in esse contenuta.





...E' IL PIU' GRANDE PASSO IN AVANTI DELLA COMUNICAZIONE DOPO L'E-MAIL !


Siamo nella FASE 1, il lancio avverrà in 4 FASI:

  • FASE 1 - E' la fase in cui ci troviamo adesso. Lo scopo principale è la costruzione della rete attraverso l'invio degli inviti personali. Quando una persona si iscrive accettando il nostro invito, il suo codice resterà per sempre legato al nostro, i suoi ripple saranno i nostri ripple...

Ah... MA COSA VUOL DIRE RIPPLE ?

La traduzione letterale è ondulazione, increspatura. Immagina di lanciare un sasso in uno stagno, osserva le onde generate da qual sasso. 
Ecco, questo è RIPPLE ! E tu potresti essere quel sasso... 


  • FASE 2 - "Communications and compensation phase" - Partirà presto è sarà caratterizzata dalla diffusione delle APP. Chiunque abbia accettato il nostro invito nella fase 1, farà ufficialmente parte della nostra rete. Saremo in grado di comunicare con tutto il nostro team con la tecnologia Rippln, proprio come accade ora con Whatsapp. Potremo cominciare a condividere generando il nostro ripple effect in tutto il mondo. Ci sarà il lancio globale sul web e sarà attivato ufficialmente il piano compensi. L'utente potrà restare un Ripple Fan, godendo di tantissime risorse gratuite o diventare un Ripple Player per partecipare al piano compensi e beneficiare dei guadagni generati dalla rete.


Rippln Communicator



  • FASE 3 - E' il lancio ufficiale della piattaforma "Rippln Ecosystem". Sarà possibile effettuare download, condividere contenuti, acquistare e-book, Apps e molto altro. ComeFacebook, Twitter, Instagram, sarà possibile fruire di grande parte delle funzionalità in maniera gratuita. I guadagni verranno generati dalla vendita di estensioni, applicazioni, pubblicità e da altre tipologie di transazioni commerciali. Non sarà una piattaforma basata sulla vendita, ma tutto avverrà in modo trasversale, proprio come accade su Facebook e con le stesse metodologie che hanno portato il social di Zuckerberg a diventare un enorme impero economico. Verremo ricompensati per la nostra "influenza sociale" attraverso la condivisione di  app, contenuti ed altro, proprio come già facciamo. Beneficeremo delle commissioni generate dal nostro "effetto ripple" in tutto il mondo, generazione dopo generazione.

  • FASE 4 - E' un progetto a lungo termine grazie al quale avremo la possibilità di vendere e promuovere i nostri prodotti ed i nostri servizi attraverso i canali che abbiamo creato nel tempo.

Il successo dei grandi progetti sul web degli ultimi anni è sostanzialmente legato ad un fondamentale fattore:LE PERSONE

Siamo noi infatti a decretare il successo di un progetto sociale come questo, ma fino a questo momento non siamo mai stati ricompensati.
Se grandi social come Facebook, Twitter, YouTube avessero applicato un modello di business come questo, quante persone oggi avrebbero una vita migliore? 




Adesso abbiamo una grande opportunità, e tocca a noi far crescere questo progetto. Grazie alla condivisione incentivata, se Rippln guadagnerà anche NOI guadagneremo.



STIAMO ASSISTENDO AD UNA CRESCITA CON UN TASSO DI DIFFUSIONE VIRALE MAI VISTO PRIMA
OBIETTIVO 1.000.000 di utenti entro il 15 giugno, per battere ogni record !



In sintesi:

Rippln è un fenomeno di portata mondiale. Sebbene sia nato da qualche settimana la sua diffusione altamente virale lo ha fatto ormai arrivare in ogni angolo del mondo. Sarà una piattaforma basata sulla diffusione di applicazioni per devices mobili, anzi molto di più. Applicazioni, ma anche prodotti digitali, prodotti "fisici", servizi, tutto immerso in un ambiente "social" basato sulla ludicizzazione e sulla condivisione incentivata. Il volume di fatturato generato dalla vendita di questi prodotti di ultima generazione non finirà nelle tasche di un individuo, ma sarà ridistribuito tra gli utenti che avranno contribuito alla creazione della rete. Più contatti hai, più è grande la tua “influenza sociale” e più guadagni potrai generare grazie alla tua attività di promozione. Per adesso non è stato svelato il piano marketing, ne la tipologia precisa di prodotti, ma fa parte della strategia di espansione, tutto studiato nel minimo dettaglio. Cosa fare adesso? Creare la rete. Diffondere il messaggio. Tra qualche giorno conosceremo tutti i dettagli. Chi ha capito di cosa stiamo parlando sta facendo una sola cosa: sta parlando con le persone, sta inviando inviti gratuiti per far partecipare i suoi amici, i suoi conoscenti ad un progetto che farà la storia del web. Se ti senti in grado di invitare 5 amici a prendere parte a questo progetto, non devi far altro che richiedere il codice, inizia da qui la tua "Rippln Story". Tutto qui, tutto molto semplice…




RICHIEDI IL CODICE DI INVITO RIPPLN
Modifica questo modulo

RICHIEDI IL CODICE DI INVITO RIPPLN

L'iscrizione a RIPPLN è possibile soltanto su invito. Visto che il numero di codici è limitato e le richieste sono tante, inoltra la richiesta solo se hai davvero intenzione di iscriverti. Per informazioni puoi inviare una mail a: faccionet@gmail.com
*Campo obbligatorio

Rippln

Il tuo nuovo modo di guadagnare
Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

mercoledì 22 maggio 2013

INVESTIRE IN CASE IN LEGNO


Promozione delle costruzioni in legno organizzata da eco-network Monza e Brianza nella quale siamo stati invitati come "iWood" a parlare del progetto, ormai prossimo alla realizzazione a Cinisello, di una palazzina di quattro piani fuori terra completamente in legno con tecnologia X-Lam.



 
IDEE E SOLUZIONI EXTEMPORE BIO-ECO-SOSTENIBILI 
Consulenza su appuntamento: con il bioarchitetto ed un esperto di settore saranno a disposizione del pubblico. Chi vorrà, potrà sottoporre delle planimetrie di un immobile a cui è interessato.
Con la loro competenza vi consiglieranno al meglio per la creazione di ambienti funzionali e belli architettonicamente, efficienti e salubri per il vostro stile di vita.

“IL MINERALE, IL VEGETALE, L’ANIMALE E L’UOMO”: I 4 REGNI DELLA NATURA IN GIARDINO
 
Consulenza su appuntamento: Consulenza di orientamento progettuale (bozza di progetto) per il proprio terrazzo o giardino: vegetazione e arredo. Portare planimetria in scala, orientamento, localizzazione preesistenze vegetali (o di altro significativo) se ci sono, foto dell’ area o dello spazio e dell’intorno.
 (circa 30 minuti)

SAPER ARREDARE AMBIENTI UTILIZZANDO MOBILI DI SERIE ANCHE SU MISURA
 
Consulenza su appuntamento: sono graditi disegni in pianta dello spazio abitativo.

LA QUALITA’ ESTETICA DEL COSTRUIRE CON IL LEGNO, SOLUZIONI ARCHITETTONICHE, MATERIALI E FINITURE PER INTERNI, PER NON REALIZZARE CHALET DI MONTAGNA IN CITTA’Consulenza su appuntamento: sono gradite disegni in pianta dello spazio abitativo, foto della casa se si tratta di ampliamenti o sopraelevazioni

CASE IN LEGNO E BENESSERE ABITATIVO: COSA FARE PERCHE’ UNA CASA IN LEGNO SIA VERAMENTE SANA
 
Consulenza su appuntamento: spesso si crede che una casa in legno sia di per sé una casa sana, ma non è così se non vengono considerati aspetti fondamentali della bioarchitettura quali il controllo dei materiali di isolamento e di finitura, i campi elettromagnetici, il gas radon e le possibilità di avere muffa. La consulenza è rivolta a tecnici e imprese e a chiunque sia interessato ad una casa in legno dall’elevata qualità ambientale ed abitativa

L’UTILIZZO DEL COLORE E DELLA LUCE PER ARMONIZZARE GLI AMBIENTIConsulenza su appuntamento 

sabato 27 ottobre 2012


SAI COME VOTARE PER USCIRE DALLA CRISI?

LETTORI FISSI



DIRITTO AL NON VOTO BY EF

Pochi sanno che la legge elettorale in Italia prevede la possibilità di rifiutarsi di votare e metterlo a verbale.

Quando si va al seggio e dopo che le schede sono vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e che si vuole che venga messo a verbale.

Le schede di rifiuto sono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all'astensione dal voto che costituiscono purtroppo delega passiva in bianco, che viene conteggiata come voto jolly, secondo la legge elettorale vigente, che verrà acquisito dalle coalizioni che risulteranno vincenti, anche se composte da coloro che riceveranno anche un solo voto da chicchessia.

Nessun mass-media ne parla,e come di consuetudine i partiti contano sul fatto gli italiani comunque vadano sempre a votare anche se probabilmente molti andranno a votare il "meno peggio".

Esiste un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce invece di essere percentuale votante (quindi non delegante) e consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza. E', infatti, facoltà dell'elettore recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione; è possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI,SE VUOLE, L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es. Nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta).

Quindi, tutti coloro che:

1 - Non sono convinti dell'attuale sistema delle elezioni che chiude per tutto il periodo di governo la bocca agli elettori, i quali, consegnando tutte le facoltà ai propri delegati, molto spesso non ricevono più dai medesimi alcun contatto periodico, anche se promesso ed atteso, anche solo per la molteplicità degli impegni a cui questi ultimi sono tenuti ad assoggettarsi per l'esecuzione del mandato.

2 - Non sono convinti che i propri delegati, anche se eletti, non possano poi agire come come si aspettano i loro elettori, perché entrati nel palazzo, restano inevitabilmente obbligati a seguire le procedure rituali vincolanti, o restano influenzati ingiustamente dai poteri forti - tra i quali banche, magistrature, apparati statali e previdenziali, grandi rappresentanti industriali italiani od esteri, ad esempio - non riuscendo poi a far valere più la vera volontà popolare.

3 - Non sono convinti che gli attuali stipendi o pensioni auto concesse dai politici del presente o del passato debbano essere mantenute, specie in prospettiva della attuale gravissima  crisi latente nata proprio per i difetti dello stesso apparato politico - capitalistico - assicurativo - bancario, sinora mantenuto dai cittadini.

4 - Non sono convinti che non assicurando immediatamente un capitale di funzionamento alle imprese, non ridimensionando immediatamente stipendi e pensioni pubbliche, non costituendo immediatamente una nuova grande banca popolare statale indipendente dal sistema bancario internazionale - come quella appena costituita da Hollande in Francia -  atta a supportare la ripresa dell'economia delle piccole e medie imprese private e pubbliche, non limitando il potere di acquisto del debito pubblico da parte delle banche, non assicurando la riforma immediata, totale, e radicale del sistema giustizia, non introducendo la responsabilità del sistema magistratura e del sistema politico assoggettandolo ad un processo penale d'ufficio, non introducendo l'affermazione definitiva della scala gerarchica della sovranità popolare da porsi alla cima della piramide, quella aziendale privata al secondo livello e quella aziendale pubblica al terzo, quella dell'amministrazione privata e statale al quarto, e quella bancaria quindi all'ultimo.

5 - Non sono convinti che non non sia giusto non far pagare immediatamente l'intera crisi mondiale al sistema borsistico - bancario che l'ha creata, tanto più che da uno studio del sole ventiquattro ore tale sistema è l'unico ad essere capiente e a detenere la possibilità di annullare tutti i debiti pubblici mondiali con una semplice autotassazione delle transazioni borsistiche del tutto indolore per loro

6 - Non sia giusto l'attuale sistema di inquisizione dell'evasione inesistente, l'attuale iper tassazione vigente, l'attuale iper sanzionismo usurante, l'abominevole iper confiscazione dei beni per il sostegno di spese di giustizia troppo care

7 - Siano convinti che bisogna intervenire subito per impedire l'esproprio del suolo italiano e dei beni dell'amministrazione pubblica ad opera di facili aste di assegnazione

8 - Siano convinti che bisogna arrestare il processo di espropriazione dell'amministrazione finanziaria che presto sarebbe traslocata a Berna e gestita tramite Poste Italiane, relegandoci in un vero e proprio "campo di concentramento di iper tassazione" gestito dai popoli del nord

9 - Siano convinti che per il futuro dei propri giovani, bisogna intervenire subito con l'unico strumento che il popolo sovrano detiene veramente ovvero il suo "sì"

DEVONO ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO RECANDOSI ALLE URNE NEL MODO SEGUENTE:

1 - ENTRARE NEL SEGGIO
2 - FAR VIDIMARE LA PROPRIA SCHEDA
3 - FAR METTERE A VERBALE LA SEGUENTE FRASE: "MI AVVALGO DEL DIRITTO DI RIFUTO DELLA SCHEDA"
4 - FAR METTERE EVENTUALMENTE IN CALCE AL VERBALE LA PROPRIA MOTIVAZIONE AD ES.:
 "NESSUNO DEGLI SCHIERAMENTI QUI RIPORTATI MI RAPPRESENTA"

Questo e solo questo, costituirà un "NON VOTO" valido che permetterà di conteggiare il numero delle persone che pensano in questo modo.

Qualora il numero di questi voti fosse abbastanza elevato il Paese verrà posto in uno stato di arresto di ogni esecutivo perché nessuno sarebbe più autorizzato ad entrare nel palazzo di comando.

Il Paese restando così senza governo vedrebbe l'annullamento improvviso di tutti i posti di lavoro pubblici e subito si dovrebbe formare un comitato esecutivo che nomini dei ministri provvisori che garantiscano il minimo di funzionamento degli apparati statali di vitale importanza, mentre una opportuna commissione provveda a preparare la riforma dell'attuale Carta Costituzionale introducendo articoli che assicurino la conferma dei suddetti nove punti fondamentali per la salvezza del Paese Italia e del sistema mondiale gestito dalla global governance in sfregio alla sofferenza globale del pianeta.

Noi siamo il potere, perché noi siamo, non asinelli, ulivi, o margherite, ma siamo pecore buone, agnelli sacrificali, che siamo sempre andati avanti con le nostre forze, senza aiuto di nessuno e con le nostre sole forze costituiamo un gregge che deve ritornare libero di pascolare i propri prati italiani.

Nessun campo di concentramento, ma un terreno di pace e bontà dove i nostri figli possano proseguire quella tradizione che i nostri nonni ci hanno tramandato.

Nessun ragioniere padrone del nostro denaro, nessun debito inesistente o evasione fiscale irreale, solo il ridimensionamento del grande porcellum nazionale che ci ha sfruttato per molto troppo tempo.

Votare il "menu peggio" non ha pagato.

Se aderisci a questo pensiero vota che rifiuti la scheda e fallo mettere a verbale.

Se lo fai, salvi l'Italia e te stesso.

Non abbiamo bisogno delle banche.

Non abbiamo nessun debito reale.

Non dobbiamo arricchire politici, bancari o magistrati.

Riprendiamo innanzitutto il comando.

Possiamo istituire subito la Banca Nazionale Popolare come ha fatto Hollande.

Votiamo che vogliamo così.

La Sicilia deve essere la prima a dare l'esempio e l'Italia la seguirà.

COMITATO AGNUS DEUM

RETEDI


RETEDI.BLOGSPOT.COM



RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana


RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA


Cinisello, 23 Maggio 2011


REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE

LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE

LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI


Appunti di lavoro di E.F.


INVIATI AL TEAM DI LAVORO


Egr. Sig. On. Angelino Alfano

c.c.

Egr. Sig. On. Silvio Berlusconi

Egr. Sig. On. Paolo Romani

Egr. Sig. Dott. Dario Rivolta

Egr. Sig. Ass. Andrea Mascaretti

Egr. Sig. Dir.. Carlo Lio



Egregi,


Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,


Visto lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto


Visto il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero


Visto la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli


Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.


Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.


Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.


I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.


Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.


Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.

Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.


Giustizia reale, non giustizia costruita.

L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.

Come primo esempio si proceda all'immediata


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.

Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.

Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.



Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.

Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.


Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure di distribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.


Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.


Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro

Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.

I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.

I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.


Risarcibilità laburista

Qualsiasi causa laburista, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.


Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.

Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.


Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.


Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.

Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,


Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.

Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.


Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.

Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.


Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.

Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.

Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.


Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della

Tribunale del popolo e non decisione monocratica.

Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso uguale se non superiore alla giuria forense.


Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.

Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.

Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.

In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.

Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.


Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.

Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.

I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,

garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.


Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.

Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.


Istituzione della prova delegata obbligatoria

Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.

Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.


Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.

Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.


Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.

Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.

Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.



Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.

Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.



Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.

La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.

L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.

L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.

Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.

La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

(by Shamir consulting)



Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento.


Resto in attesa della risposta da parte di tutti voi.


Con osservanza,


E.F.

Fondo San Sisto

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