martedì 31 dicembre 2013

Calcolo accumulazioni

Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
E. Micelli - Aa 2009.10
Elementi di matematica finanziaria
09.XI.2009Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
E. Micelli - Aa 2009.10
La matematica finanziaria e l’estimo
• Nell’ambito di numerosi procedimenti di stima si re
nde
necessario operare con valori che presentano scaden
ze
temporali differenziate
• Ciò rende impossibile una loro trattazione con le
tradizionali regole algebriche e impone l’impiego di
strumenti che consentano di operare con valori
diversamente posizionati temporalmente
• La ricchezza degli strumenti della matematica finan
ziaria
non può certamente essere riassunta in una lezione:
 in
questa sede l’obiettivo è di concentrare l’attenzion
e su
alcuni strumenti che consentono alcune importanti
operazioni di stimaValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Interesse, montante,
montante unitario

L’interesse
è il prezzo d’uso del capitale

il tasso può essere espresso in termini
unitari (ad es. 0,01) oppure in termini
percentuali (1%)

La somma del capitale e dei relativi interessi è
definita
montante

Il
montante unitario
(
q
) è la somma del
capitale unitario (riferito ad una euro) e degli
interessi maturati in un anno

se il tasso di interesse è 0,01,
q
è 1,01Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Interesse semplice,
interesse composto

L’interesse può essere

semplice
, quando gli interessi maturati
non
maturano
a loro volta altri interessi

composto
, nel caso contrario

L’interesse semplice è impiegato per periodi
inferiori o uguali all’annoValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Interesse semplice

In regime di interesse semplice,
l’interesse
e
il
montante
sono rispettivamente dati da:

dove n è la frazione dell’anno considerata

E quindi la stima di
C
, noto
M
, sarà eguale a:
I
=
C r
n
M
=
C
+
C r
n
=
C (
1
+
r
n
)
( ) 1
r
n
M
C
+
=Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Interesse composto
• Dopo un anno, una somma investita genera
• Dopo due anni:
• Dopo
n
anni
• Il valore anticipato di C è uguale a
Formula eguale al caso
dell’interesse semplice!
M
=
C (
1
+
r
)
[
(
)
]
(
)
(
)
2
M
=
C 1
+
r
1
+
r
=
C 1
+
r
(
)
n
M
=
C 1
+
r
( )
n
1
r
M
C
+
=Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Capitali nel tempo

Se le prestazioni finanziarie hanno, a parità di
ammontare, un valore diverso in funzione della
loro scadenza,
non potrò sommare valori
differiti nel tempo

Per effettuare delle operazioni algebriche dovrà
quindi riportare
tutti i valori allo stesso
momento

Gli strumenti sono rappresentati dai
coefficienti di anticipazione e
posticipazione
, che variano in funzione della
durata del periodo consideratoValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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I coefficienti di anticipazione
e di posticipazione
• Periodi inferiori all’anno
• Coefficiente di posticipazione
• Coefficiente di anticipazione
• Periodi superiori all’anno
• Coefficiente di posticipazione
• Coefficiente di anticipazione
1
+
r
n
1
r
n
1
+
n
q
n
q
1Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Un milione al variare del
tempo e del tasso di interesse
Tasso di interesse 1 anno 2 anni 3 anni 10 anni 20 anni
1% 990.099 980.296 970.590 905.287 819.544
2% 980.392 961.169 942.322 820.348 672.971
3% 970.874 942.596 915.142 744.094 553.676
4% 961.538 924.556 888.996 675.564 456.387
5% 952.381 907.029 863.838 613.913 376.889
6% 943.396 889.996 839.619 558.395 311.805
7% 934.579 873.439 816.298 508.349 258.419
8% 925.926 857.339 793.832 463.193 214.548
9% 917.431 841.680 772.183 422.411 178.431
10% 909.091 826.446 751.315 385.543 148.644
All’aumentare del
tempo
,
diminuisce
il valore
Al crescere
del
saggio,
il valore
diminuisceValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Valore e tasso di interesse
Valore attuale di 1 milione tra vent'anni
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 anni
Saggio di attualizzazioneValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Annualità
• Con il simbolo a
vengono indicate le
annualità, ovvero quelle
prestazioni finanziarie
che si verifica ad
intervalli annuali
• Nel caso delle annualità,
oltre all’ammontare e
alla scadenza, bisogna
conoscere anche il dato
relativo alla loro durata
• Esse possono essere:
• posticipate o anticipate,
in base alla scadenza
rispettivamente
all’inizio o alla fine
dell’anno
• costanti o variabili, in
funzione del loro
ammontare
• limitate o illimitate, in
base alla durata delle
prestazioniValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Annualità costanti,
posticipate, limitate
• Il caso delle annualità posticipate limitate si pres
enta
nel caso in cui, ad esempio, si ponga in locazione
un
immobile destinato ad un impiego temporalmente
definito
• E’ possibile procedere al calcolo del valore delle
annualità sia considerando il momento della stima, s
ia
considerando il momento in cui si ipotizza la fine
dello
sfruttamento economico del bene
• Nel primo caso parleremo di
accumulazione iniziale
delle annualità, nel secondo di
accumulazione finaleValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Accumulazione iniziale e finale
• Le formule per il calcolo dell’accumulazione inzial
e
Ai
e
finale
Af
sono riportate di seguito
(
)
n
n
r
q
 a
q
1
Ai

=
(
)
r
 a
q
1
Af
n

=Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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La rappresentazione grafica
dell’accumulazione finale
Nell’accumulazione
finale le annualità
posticipate sono
portate alla scadenza n.
Si noti che siamo in
regime di interesse
composto.Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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La rappresentazione grafica
dell’accumulazione iniziale
Nell’accumulazione
iniziale le annualità
posticipate sono
attualizzate al
momento della stimaValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Annualità costanti,
posticipate, illimitate
• Il caso delle
annualità
posticipate illimitate
si presenta nel caso in
cui si consideri un
immobile di durata
illimitata: è l’ipotesi
della
stima per
capitalizzazione
• L’accumulazione
iniziale
è calcolata
come segue:
(
)
n
n
n
r
q
 a
q
1
lim
Ai

→∞
=
r
a
Ai
=Valutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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La quota di reintegrazione
• La quota di
reintegrazione è
quell’
annualità
costante
e
posticipata
che viene accumulata per
un certo numero di anni
allo scopo di costituire un
capitale di entità
predeterminata
q
1
C r
Q
n

=
• Il calcolo della quota deriva
dal calcolo di Af:

C
è l’accumulazione finale
Af

Q
è l’annualità
aValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Interesse e valore di C
• Si noti che il
valore della quota
di reintegrazione
Q
è
funzione

della durata delle annualità

del valore di C

e del saggio di interesse
• In particolare, mantenendo costanti le altre variab
ili, la
quota aumenta all’aumentare del valore
dell’accumulazione finale
,
diminuisce all’aumentare
della durata
e
del saggio di interesseValutazione economica del progetto - Clasarch- Prof.
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Un esempio
• Dobbiamo stimare la quota
da accantonare
annualmente per disporre
tra 5 anni di 100.000 euro
al saggio del 3%
• Il calcolo è il seguente:
• Se elevo l’
accumulazione
finale
a 200.000, la quota
aumenta a 37.670 euro
circa
• Se
aumento la durata
delle annualità
a 10 anni,
mantenendo l’obiettivo di
una accumulazione finale a
100.000, la quota scende a
8.723 euro
• Se
aumenta il tasso di
interesse
, sempre
nell’ipotesi di raggiungere
100.000 euro in 5 anni, la
quota scende a 18.097
euro
18.835
1,03
1
100.000
*
0,03
Q 5


=

mercoledì 20 novembre 2013

Storia del metro monetario

Mentre l'economia è fare o non fare un'azione, un'impresa, una politica, la moneta è solo la misura, ovvero il "metro" dell'economia. Di conseguenza la finanza monetaristica o borsistica che sia, non è altro che la scienza dell'uso della moneta, applicato in questa nuova industria sociale basata sulla speculazione sui mezzi di scambio ovvero sui metri di misurazione dell'economia. Fino a che tutto funziona tutto va bene. Ma questa industria ha dimostrato di creare crisi spaventose ed inutili come quElla attuale assimilabile a quella del 1929. Esistono molte tesi sulla correzione dei vizi del sistema monetaristico e borsistico ma quella che appare sempre ricorrentemente adottabile perché efficacemente testata è quella della moneta complementare. Infatti Il denaro è solo un "metro" e quindi deve esistere solo per nostra comodità e non ci serve che ce lo imponga un "produttore di metri" piuttosto che un altro. Se volessimo, questo semplice "metro" potremmo ricrearcelo subito noi stessi. Potremmo anche lasciare i vari produttori di metri liberi di comtinuare a farlo, adottando comunque, un sistema di misurazione alternativo, che serva in caso di crisi o stop ingiustificato del credito, basato su criteri non assurdi come quelli assunti a di Basilea. Sto parlando di sistemi come il Sardex presente in Sardegna, del Nanton presente a Nantes, Nippon presente in Giappone dal 1934, e il Suisse presente in Svizzera in pari data e il Lumbard che vorrebbe attuare Maroni. Se noi coniassimo ad esempio il Lirex, sistema di credito paramonetario, basato su criteri reali e non deliranti come quelli di Basilea, la nostra crisi potrebbe correggersi immediatamente senza mai più ricadere negli effetti disastrosi che affliggono i sistemi bancari ancora oggi come nel 1929. Facciamolo subito questo circuito di credito, questa moneta complementare. Chiamiamo i sardi e facciamoci insegnare. Altrimenti saremo sempre schiavi delle bolle monetaristiche e perderemmo grandi occasioni economiche. Mentre noi stiamo parlando la Cina stampa Jouan e li offre all'Africa. Avremmo potuto farlo anche noi se fossimo restati con la Lira. I questori e i prefetti forse accettano youan cambiati in euro in piazza Cordusio: stiamo ancora indagando. Cosa valgono mille miliardi di euro dati in cambio di youan freschi di stampa in piazza Cordusio rispetto a mille miliardi di nuove lire? Gli africani crederebbero maggiormente ad euro-cinesix o euro-dollarix o euro-nipponix piuttosto che ad euro-lirex?? I padroni dei "metri" comprano il mondo e l'impero romano è finito solo perché i paesi conquistati si sono stufati di essere sudditi del sesterzio e hanno pensato bene di coniare una propria moneta locale. Chi non ricorda il fiorino dei fiorentini che era diventato una sorta di dollaro europeo, ,il Genovino dei Genovesi, Lo zecchino delle Zecche? e lo scudo pre euro (ECU), il ducato dei duchi), il marco dei marchesi?


Attiviamo un piano urgente e riprendiamoci la nostra autonomia della metrica monetaria.
EF:-)


Appendice: Cenni Storici sulla moneta


LE ORIGINI DELLA MONETA

La storia della moneta ha le sue origini nel VII secolo a.C. in Lidia, dove il re Creso creò
 "l'elettro" costituito da una lega di oro e argento, seguito nelle polis greche dal 
Dracma.
Ma perchè venne creata la moneta? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un 
lungo balzo all'indietro e tornare alle origini dell'economia quando il commercio era 
rappresentato dallo scambio di beni tra due soggetti: il baratto. 
Con il baratto non era possibile scambiare in modo efficiente le quantità di beni 
necessari: pensiamo ad esempio ad un falegname che aveva bisogno di grano in un 
determinato momento; poteva accadere che il produttore di grano non avesse bisogno di 
legno; quando il produttore di grano invece aveva bisogno di legno poteva accadere che 
non avesse grano disponibile da scambiare.
Per agevolare gli scambi era necessario uno strumento che permettesse al falegname di 
comprare grano senza necessariamente scambiare il suo legno e permettesse al produttore di grano di comprare legno senza dover scambiare grano: per soddisfare tali esigenze 
nacque la moneta.



LE FUNZIONI DELLA MONETA

Tre sono le funzioni della moneta:
1) Unità di conto: è l'unità di misura, il "metro" del valore dei beni da scambiare; in questo modo tutti i beni esistenti vengono misurati con le stesse unità;

2) Strumento di pagamento tramite il quale è possibile scambiare i beni in qualsiasi 
quantità e tempo; ogni bene viene misurato e riceve un prezzo in base alle unità di 
moneta necessarie per acquistarlo;
3) Riserva di valore: la moneta può essere conservata e utilizzata nel futuro senza che 
si deteriori. 
Attualmente pare che la moneta conservata sia un ostacolo alla sopravvivenza degli organitroppo costosi quali banche costose e stati costosi, ed è per questo che banche e borse acclamano movimento valutario continuo per scongiurare la propria stessa sopravvivenza.
Con la moneta il falegname e il produttore di grano non avranno più problemi a scambiare le proprie merci.



IL VALORE INTRINSECO

Originariamente il valore della moneta corrispondeva al valore del metallo prezioso 
utilizzato per coniarla, chiamato valore intrinseco: una moneta composta da determinati 
grammi d'oro valeva di più di una moneta composta dagli stessi grammi d'argento e molto 
di più di una di bronzo. Tale corrispondenza di valore era una garanzia per i commercianti che accettavano con sicurezza il pagamento con monete di metallo prezioso, 
dato il loro riscontrabile valore. Possiamo quindi accostare il concetto di valore intrinseco 
(anche chiamato valore d'uso) al costo di produzione della moneta.

Comprendere questo concetto è essenziale per capire che cos'è il signoraggio che verrà diseguito spiegato.



IL BIMETALLISMO NEL MEDIOEVO

Nel medioevo si affermò il sistema del bimetallismo che prevedeva l'utilizzo di due 
monete di cui una aurea, di maggior valore, e una argentea, di valore intermedio. Ogni 
stato lo marchiava col sigillo del proprio re e lo accettava come strumento di pagamento. 


IL VALORE ESTRINSECO

Durante il medioevo si comincia a vedere la differenziazione tra valore intrinseco e 
valore estrinseco, cioè il valore di scambio attribuito alla moneta, anche chiamato 
valore nominale. Ciò accadde quando gli stati iniziarono a mescolare metalli non preziosi 
all'oro e all'argento nelle monete che venivano considerate di pari valore a quelle 
costituite da solo oro e argento. Le prime pur avendo un valore estrinseco pari alle 
seconde, hanno un costo di produzione (valore intrinseco) minore. Molti commercianti 
non accettavano tali monete poichè erano fortemente legati al valore intrinseco della moneta, un principio di economia reale oggi scomparso.
Oltre a questo lo stato che coniava la moneta chiedeva, solitamente, un piccolo dazio per la lavorazione. Facciamo un esempio molto pratico: chi portava dell'oro per un valore di 100, riceveva in cambio monete d'oro per un valore di 98; il 2 di differenza costituiva il dazio 
per la coniazione della moneta. Nasce il signoraggio, cioè il guadagno ottenuto dalla differenza tra valore estrinseco e valore intrinseco in luogo della coniazione di 
moneta.



LA NASCITA DELLE BANCONOTE

Con il passare del tempo le monete hanno presentato diversi problemi: innanzitutto più 
gli scambi e la ricchezza dello stato crescevano, maggiore era la necessità di moneta per gli scambi, ma l'offerta di metalli preziosi era difficilmente controllabile. Inoltre 
presentava non pochi problemi di sicurezza il trasferimento di grandi somme di denaro per il rischio di furti o di perdita; inoltre il trasferimento di grosse quantità di monete 
comportava costi di trasporto elevati.
Per fronteggiare tali problemi sono nate le banconote e, con esse, le prime banche: nel 
trecento d.C. la prima banconota si chiamava "nota di banco" ed era rilasciata dai 
neonati banchieri in garanzia dell'oro depositato dal detentore. In altre parole chi 
depositava oro presso le banche riceveva un documento cartaceo che gli garantiva il 
diritto di ritirare in qualsiasi momento tale quantità di oro; la nota di banco poteva 
essere liberamente scambiata ed era accettata per convenzione secondo il valore nominale indicato su di essa (valore estrinseco).



IL SIGNORAGGIO BANCARIO

Nel settecento il numero di transazioni in moneta metallica è calato conseguentemente
all'aumento delle transazioni attraverso moneta cartacea e il numero di conversioni delle
 banconote in oro è diventato molto raro, dati i vantaggi del pagamento tramite moneta 
cartacea.
A questo punto le banche cominciavano a svolgere una nuova attività: l'emissione di 
nuova moneta cartacea, cioè la stampa di nuove banconote senza deposito di oro (quindi 
senza alcuna garanzia) e il prestito di tali banconote (l'attuale debito) a chiunque ne avesse bisogno, in cambio della promessa di della stessa quantità di valore (il capitale 
prestato) più un interesse. In questo modo le banche, oltre all'interesse, si appropriano di un reddito dato dalla differenza tra il valore del capitale prestato e l'esiguo costo di stampa cartacea: è il signoraggio bancario. 



SISTEMA GOLD STANDARD

Approfittando del fatto che quasi più nessuno ritirava l'oro depositato nelle banche, i
 banchieri prestavano somme maggiori di quelle realmente detenute con il risultato che le banconote non avevano più la garanzia di copertura in oro. 
In questo modo l'oro perde gradualmente la sua funzione di mezzo di scambio e assume il
 carattere di riserva delle banche (riserva aurea) utilizzata per limare i deficit delle bilance 
commerciali (deficit che si verifica quando un paese acquista da un altro beni e servizi in 
valore superiore al valore delle vendite).
La riserva aurea è alla base del Sistema aureo o Gold standard adottato a partire dal XVIII 
secolo dall'Inghilterra poi seguita dalle altre grandi nazioni europee (tra cui l'Italia nel 
1873) e poi giunta oltre i confini europei in Russia nel 1893, in Giappone nel 1897, in India nel 1898, negli Stati Uniti nel 1900.
Con questo sistema l'argento ha perso definitivamente il valore commerciale che aveva 
posseduto nei secoli precedenti e segnava la fine del bimetallismo.



LA GRANDE DEPRESSIONE E LA CRISI DEL GOLD STANDARD

Il sistema aureo perdurò fino alla grande depressione del 1929, una crisi causata delle 
azzardate politiche dei governi adottate per regolare i deficit della bilancia 
commerciale: tali politiche miravano alla svalutazione della moneta per far crescere le 
esportazioni giocando sulla competitività del cambio; le conseguenze furono disastrose 
poichè le entrate nazionali diminuirono e con essa la domanda interna, causando elevata 
disoccupazione e il declino del commercio mondiale.



BRETTON WOODS: GOLD EXCHANGE STANDARD

La fine del sistema aureo si inaugura il nel luglio del 1944 a Bretton Woods dove viene 
decretato l'inizio di un nuovo sistema chiamato Gold exchange standard, basato su 
rapporti di cambio fissi tra le valute, tutte agganciate al dollaro, il quale a sua volta era 
agganciato all'oro. 
Le caratteristiche principali della conferenza di Bretton Woods erano due: la prima, 
l'obbligo per ogni paese di adottare una politica monetaria tesa a stabilizzare il tasso di 
cambio ad un valore fisso rispetto al dollaro, che veniva così eletto a valuta 
principale, consentendo solo delle lievi oscillazioni delle altre valute; la seconda, il compito di equilibrare gli squilibri causati dai pagamenti internazionali, assegnato al 
Fondo Monetario Internazionale (o FMI).
Il piano istituì sia il FMI che la Banca internazionale per la ricostruzione e lo
 sviluppo (detta anche Banca mondiale o World Bank). Queste istituzioni sarebbero 
diventate operative solo quando un numero sufficiente di paesi avesse ratificato l'accordo. Ciò avvenne nel 1946.
Nel 1947 viene firmato a Ginevra, da 23 Paesi, il GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade, cioè Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio), un accordo 
internazionale, per stabilire le basi di un sistema multilaterale di relazioni commerciali conlo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. Il GATT fu sostituito nel 2008 dal WTO (World Trade organization, cioè Organizzazione mondiale del commercio)
firmato da 153 Paesi a cui si aggiungono 30 Paesi osservatori, che rappresentano circa il 97% del commercio mondiale di beni e servizi.



LA NASCITA DELL'EURO

L'Euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea . Il debutto dell'euro sui
 mercati finanziari risale al 1999, mentre la circolazione monetaria ha effettivamente 
avuto inizio il 1 gennaio 2002 nei dodici paesi dell'Unione che per primi hanno adottato la nuova valuta. 
La Banca Centrale Europea (BCE) è la Banca Centrale incaricata dell'attuazione della 
politica monetaria per i diciassette paesi dell'Unione Europea che hanno aderito 
all'euro. La quota della BCE sul totale delle banconote in euro emesse trova 
contropartita nei crediti nei confronti delle Banche Centrali Nazionali (BCN), crediti, 
di natura fruttifera, iscritti alla voce “crediti interni all'eurosistema: crediti 
derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'eurosistema.



LA MONETA OGGI 

La storia della moneta ha visto l'oro perdere la valenza commerciale che aveva potuto 
vantare nei secoli precedenti. Infatti come risulta dal Modern Money Mechanics 
(pubblicazione della Federal Reserve Bank di Chicago, la Banca Centrale Statunitense) la 
riserva aurea è stata sostituita dalla riserva frazionaria costituita da depositi di 
contanti o di attività facilmente liquidabili: ciò significa che su un deposito di 100 
una sua frazione viene detenuta come riserva e il resto prestata. La frazione di 5/100 ad 
esempio permette il prestito di un capitale di 95. Tale sistema può sopravvivere solo se è
 limitata la liquidazione dei depositi (infatti ad esempio nei conti correnti è 
possibile prelevare solo una piccola frazione del totale); in realtà se domani tutti 
coloro che hanno depositato denaro liquido in una banca chiedessero la liquidazione del 
conto, tale banca non potrebbe soddisfare tutti (anzi solo una piccola frazione), ma
 dovrebbe dichiarare default. Ma come per l'oro qualche secolo prima, anche oggi chi apre depositi o conti correnti in banca raramente chiede l'intera liquidazione.
Il ruolo di riserva si è trasferito dall'oro alle banconote e alle altre attività liquide.



POTERE DI EMISSIONE E SIGNORAGGIO BANCARIO SECONDARIO

Nei sistemi monetari attuali il potere di emissione della moneta, del reddito da 
signoraggio e della riscossione di interessi appartiene esclusivamente alle Banche 
Centrali, tuttavia le banche ordinarie continuano in un certo senso, a "produrre moneta"
 non certo stampando banconote proprie ma attraverso l'emissione di strumenti di pagamento bancari (moneta che non rientra nella base monetaria, come i conti correnti) a fronte
 del deposito di banconote. Il reddito che ne deriva è chiamato signoraggio bancario 
secondario.
vedi fonte




LETTERA DI CAMBIO

Datini, che (forse) inventò l'assegno 
I comuni italiani del Trecento innovarono i sistemi di pagamento che erano stati
 consolidati in epoca Romana. Per evitare di trasportare denaro su strade pericolose, fu
 inventata la "lettera di cambio", antenata dell'assegno. La lettera consentiva al suo 
possessore di ricevere da una banca l'equivalente della somma indicata. Non è certa 
l'attribuzione della lettera di cambio a Francesco Datini (Prato, 1335-1410), che ne fu 
tra i maggiori utilizzatori. Analoghe forme di "lettere di cambio" si erano diffuse in 
Cina del nono e nel decimo secolo dopo Cristo.



MINI ASSEGNI

Il fenomeno «mini-assegni» 
Per tre anni le tasche degli italiani si riempirono di «mini-assegni»: dal dicembre 1975 alla fine del 1978 la carenza di monetine venne sopperita dall'utilizzo di biglietti dal piccolo 
valore emessi dalle singole banche. 
Le quali utilizzarono l'escamotage dell'assegno circolare per evitare il divieto della 
banca centrale a emettere moneta. I mini-assegni venivano intestati a enti e società e in 
teoria sarebbero dovuti circolare con le varie girate dei soggetti che ne entravano in 
possesso. In pratica venivano scambiati come vera e propria moneta corrente.




MONETA UNICA 

Dieci anni con l'euro in tasca 
Il 1° gennaio 2002 centinaia di milioni di europei abbandonarono le loro monete nazionali – lira, marco, franco – per adottare definitivamente l'euro. Fu l'evento finale di un 
lungo processo di convergenza dei sistemi monetari di undici paesi europei, innescato nel 1999 con l'introduzione della moneta unica come unità di conto "virtuale"; la Grecia si 
aggiunse nel 2001 e negli anni successivi si unirono altri cinque paesi. Molti i vantaggi 
sistemici per centinaia di milioni di europei, dalla nascita di un sistema monetario a 
unica divisa. L'introduzione dell'euro nei mesi successivi provocò però non poche 
difficoltà a centinaia di milioni di europei: la conversione secondo alcune fonti,
 produsse un aumento dei prezzi, anche perché in alcuni casi ci furono arrotondamenti che produssero spinte inflattive. E polemiche nei confronti delle autorità per aver sottostimato l'impatto psicologico del passaggio dalle monete nazionali all'euro.
vedi fonte




Le Zecche storiche italiane

AcaiaAstiBenevelloBrescelloCagliariCamerino,CarmagnolaCasaleCastroCisternaCorreggio,CremonaDesanaFerraraFirenzeFrincoGenova,GuastallaGubbioLuccaMantovaMassa di Lunigiana,Massa LombardaMesseranoMessinaMilano,MirandolaModenaMontalcinoMontanaroMusso,NapoliNovaraParmaPasseranoPesaroPiacenza,PomponescoReggio EmiliaSabbionetaSardegna,SienaSoragnaUrbinoVeneziaVercelliStato Pontificio


Storie di Monete

LE MONETE DI TASSAROLO

FRANCESCO MELONE

I

Nel territorio corrispondente all’attuale Regione Piemonte finora gli studi numismatici hanno elencato ben 39 zecche, documentate da locale coniazione di monete, oltre ad altre delle quali si conosce l’atto attestante il diritto di zecca, ma di cui non si conosce alcuna moneta che possa esserle attribuita con certezza.
Le località che hanno sicuramente coniato monete proprie sono: Acqui, Alba, Albera, Alessandria, Arquata, Asti, Benevello, Busca, Campi, Carmagnola, Casale, Ceva, Chivasso, Cisterna d’Asti, Cocconato, Cortemilia, Crepacuore, Cuneo, Desana, Dogliani, Domodossola, Frinco, Incisa, Ivrea, Messerano, Moncalvo, Montanaro, Novara, Passerano, Pombia, Ponzone, Rivara, Susa, Tassarolo, Torino, Tortona, Valenza, Vercelli, Vergagni.
Si hanno notizie di monete battute da tribù nomadi della Valle Padana, ad imitazione della “dramma” d’argento Massiliota, e in tempi successivi di altre attribuite a re longobardi per le zecche di Pombia e Vercelli, ma, per quanto riguarda il Piemonte, la più antica moneta – questo importante ed indiscutibile documento storico – si può considerare il “Denaro” d’argento coniato da Pietro I, Conte di Savoia, nel 1060 a Susa. Seguirono nel corso dei secoli le coniazioni nelle zecche citate, e di queste alcune ebbero vita brevissima, altre lavorarono molti anni, a seconda delle vicende politiche e storiche del tempo e del luogo, cessando o per morte naturale o volontaria o anche soltanto dopo strenua lotto contro l’invasore vittorioso, scomparendo insieme a piccoli o grandi feudi, alle signorie o ai principati, ai marchesati o ai liberi comuni.
Alla liquidazione dell’Impero Napoleonico, in tutto il Piemonte, unificato sotto casa Savoia, rimaneva funzionante soltanto la Zecca di Torino, capitale del Regno di Sardegna, finché, nel 1870, anch’essa fu privata del diritto di battere moneta metallica e, dopo pochi lustri, anche l’Officina Carte e Valori venne trasferita definitivamente a Roma.
Tra le zecche piemontesi sopra elencate vediamo che si trovano nel circondario di Novi Ligure quelle di Tassarolo, di Arquata e di Vergagni, tutte sorte per merito degli Spinola, ai quali appartenne anche la Zecca di Ronco e Roccaforte, perché è ormai a tutti note che il privilegio di battere moneta veniva concesso dall’Imperatore del Sacro Romano Impero a quelle famiglie signorili più illustri per le imprese, l’ingegno e il valore. Merito inoltre per l’arte dei pezzi coniati, che oltre ad essere scrupolosamente osservanti le convenzioni monetarie dell’epoca, a differenza di quelli di altre zecche, presentano uno stile incisorio tale da soffermarsi a riprodurre anche i più piccoli particolari, come le parti dell’armatura o le decorazioni nei busti, e da spingere al massimo l’accuratezza nell’esecuzione delle composizioni dei rovesci, raggiungendo un’efficacia di rappresentazione non comune.

LA FAMIGLIA SPINOLA

Una delle quattro maggiori famiglie di Genova e tra le nobili italiane di più remota origine. Alla fine del secolo XI gli Spinola, già ricchi e potenti formavano uno dei diversi rami in cui si dividevano allora i visconti che amministravano la città, vassalli dei marchesi, i quali governavano i feudi ai confini dell’Impero nell’Italia settentrionale e centrale. Le memorie più antiche che riguardano gli Spinola risalgono al 952 ed il primo cui gli atti attribuiscono tale nome è Guido, che alla fine del secolo XI combatté in Terra Santa e poi fu più volte console della città (1102-1121). La storia non racconta perché si facesse chiamare Spinola, forse perché Signore di Monte Spinola nel Tortonese, forse per una spina della Corona di Gesù portata in patria dalla Palestina, forse, e più probabilmente, senza altra ragione se non quella di distinguere questo Guido da altri. Dei molti suoi figli si ricordano Ansaldo e Oberto, dai quali discesero i due rami principali in cui si divise la famiglia: dei Luccoli e di S. Luca.
Durante il periodo comunale furono, con i Doria, a capo dei ghibellini, avversari delle altre due grandi famiglie genovesi, guelfe, dei Fieschi e dei Grimaldi e diedero, con altre famiglie viscontili, il maggior numero di consoli. Formatasi la Repubblica, la famiglia partecipò al governo con grandissimo numero di suoi membri, oltre a moltissimi capitani di terra o di mare, ambasciatori, annoverando 10 dogi e 127 senatori.
Ricordiamo, fra gli uomini d’arme degli Spinola, Ambrogio, del ramo di S. Luca, che per testimonianza dei suoi stessi nemici e del rivale Maurizio di Nassau, era considerato il miglior condottiero che l’Europa vantasse nel 1600. Comandante supremo delle truppe spagnole nelle Fiandre, nel 1625 riuscì, impresa ritenuta eccezionalmente difficile, a conquistare Breda, la cui resa fu glorificata da un dipinto del Velàzques; nominato Vicario Generale di Spagna in Italia, vinse i Francesi sotto Casale. Molti Spinola emersero anche nella vita religiosa, annoverando ben 13 Cardinali, oltre a numerosi vescovi. Ricorderemo, illustrando le monete di Tassarolo che ne portano l’effige, il martirio di Padre Carlo, missionario in Giappone nel 1602, poi venerato come Beato.
Abbiamo visto che gli Spinola discendono da quei visconti che nel periodo precedente i Comuni, reggevano le Città e di Contadi per conto dei Marchesi dell’Impero. Col diminuire progressivo dell’autorità e della forza di questi ultimi, i territori e le rendite di qualsiasi natura o per acquisto o per cessione o, più spesso, per usurpazione passavano in proprietà ai visconti, cosicché, sul finire del secolo XI, le famiglie viscontili erano le più potenti della Liguria e in seguito coi traffici, colle imprese marinare e guerresche, coi meriti verso la Repubblica di Genova ed anche verso potenze straniere, di secolo in secolo accrebbero le loro ricchezze. Nella Taxa anni 1636 totius Nobilitatis unius pro centenario super bonis Nobilium, Codice conservato nella Biblioteca dell’Università di Genova, si legge che la Famiglia Spinola nei suoi diversi rami possedeva per più di sedici milioni di lire genovesi del tempo. Per capire come fosse cospicua questa somma, senz’altro inferiore a quella realmente posseduta dalla famiglia per i domini ed i redditi relativi a territori fuori della Repubblica, si pensi che nel 1683 il bilancio genovese si aggirava sui due milioni di Lire di Francia, inferiori come valore a quelle di Genova.
Testimoni di tanta opulenza restano i sontuosi palazzi fatti costruire dalla Famiglia, ben dodici nella sola Genova.
Enrico VII di Lussemburgo, Imperatore di Germania, desiderando mostrare la sua particolare benevolenza ad Opizzino Spinola di Luccoli, con atto dell’8 febbraio 1313, gli concedeva in feudo i seguenti luoghi:
Castrum et Burgum Serravallis, Castrum et Burgum Arquatae, Castrum et Burgum Stazani, Castrum et Burgum Pastoranae, Castrum et Burgum Castelleti, Castrum et Burgum Sancti Cristophori, Castrum Claremontis, Castrum et Terrae Vallis Scriviate cum villis, curiis, territoriis et pertinentiis ipsorum, Castrum et grangiam Bissi cum sua jurisdictione.
Questi territori erano già di proprietà di Opizzino o dei suoi avi, altri ne ebbero i suoi discendenti, con investiture dei successori di Enrico VII quali Imperatori del Sacro Romano Impero.
Il ramo di S. Luca, così chiamato perché il suo progenitore abitava nei pressi di quella Chiesa, ebbe Casareggio, Masone, Cassano, feudi in Sicilia, in Spagna, in Fiandra, nel Napoletano ed altri.
I Luccoli ebbero inoltre Cantalupo, Busalla, Tassarolo, Roccaforte, Ronco, Rocchetta, Mongiardino, Francavilla, Lucca, Tortona, Vergagni, Isola del Cantone, Borgo Fornari, Voltaggio, Dernice, Pietrabissara, Lerma.
Giovanni Villani, nella sua “Storia di Firenze”, narra che nel 1312 l’Imperatore Enrico VII, sdegnato contro i Fiorentini, emanò dure leggi contro di loro e tra l’altro ordinò che non potessero battere monete d’oro né d’argento, e consentì per privilegio a Messer Ubizino Spinola di Genova, e al Marchese di Monferrato, che potessero battere in loro terre fiorini di giglio contraffatti al conio dei nostri di Firenze. La qual cosa dai Savi gli fu messa in grande diffalta e peccato, che per cruccio, e mala volontà c’avesse contro a’ Fiorentini non dovea niuno privilegiare che battesse fiorini falsi. Ciò è confermato anche dal Vettori nel suo “Fiorino d’oro antico illustrato”, ricordando anche che Corrado dei Giotti, Gonfaloniere di Giustizia in Firenze, nel 1325 proibì il fiorino d’oro che batteva in Genova Opizzino Spinola, perché era simile a quello di Firenze.
Le due testimonianze non lasciano dubbio sul privilegio ottenuto da Opizzino, né sull’uso che egli ne fece, tuttavia nessun altro documento o memoria dei diversi cultori di cose liguri cita monete così contraffatte, per cui non ne conosciamo alcuna. D’altra parte nell’atto di investitura di Enrico VII nel 1313, che abbiamo citato prima, non vi è parola di zecca, cosa che concessero invece i successori di Enrico ai vari Spinola in tempi posteriori, nel corso del XVI e XVII secolo.
Il privilegio della zecca venne accordato a molti Spinola, ma ne usarono solo i Conti di Tassarolo, i Marchesi di Arquata, i Conti di Ronco, che erano anche Marchesi di Roccaforte, e Gian Battista Marchese di Vergagni.

LA ZECCA DI TASSAROLO

Le origini di Tassarolo non si conoscono, come non si conosce la derivazione del suo toponimo, che pare derivi non dal nome della pianta taxus, ma da quello del tasso animale, tuttavia è certamente antica la sua storia. Infatti, come si legge nel volume I° del Liber jurium, nel 1192 il castello, costruito in posizione strategica a guardia e controllo, come era uso, di vie percorribili o passi obbligati, era possesso della repubblica di Genova, dopo essere già stato dei Marchesi di Gavi, gli Obertenghi, durante le lotte feudali contro Alessandria e Genova.
Dagli Annali di Alessandria del Ghilini, si apprende che nel 1196 si accese la guerra per il possesso del Castello fra i genovesi e gli alessandrini, finché nel 1224 questi lo conquistarono, distruggendolo insieme al borgo che sorgeva all’ombra della torre alta.
Ricostruito ben presto, è ricordato nelle terre che Alessandria si obbliga a difendere con Genova nella convenzione conclusa nel 1227 (Ghilini, opera citata). In seguito sembra che fosse sotto la signoria del nobile genovese Tedisio De Camilla, poi, nel 1349, dopo un tentativo di rivolta a Genova per darsi al Duca di Milano insieme ad altri feudi della Repubblica, tentativo non riuscito per il pronto intervento, duro ed esemplare, dei Genovesi, passò ai nobili Di Negro seguiti dai Castagna, finché nel 1360 fu acquistato dagli Spinola di Luccoli, i cui discendenti ne furono sempre proprietari fino ad oggi.
Nel trattato di pace del 14 ottobre 1454 fra il Duca di Milano Francesco Sforza ed i Veneziani e Fiorentini, si legge che tra i confederati c’erano Galeotus et Hector de Spinulis condomini Taxaroli. Un pronipote di Ettore, Marc’Antonio di Agostino, ottenne dall’Imperatore Ferdinando I, con atto dato a Vienna il 30 marzo 1560, che Tassarolo fosse elevata a Contea e che egli potesse godere tutti i diritti inerenti alla qualità di Conte del Sacro Romano Impero, tra gli altri quello del privilegio di Zecca: …… concedimus et elargimur libertatem et facultatem in antedicto Comitatu Tassaroli officinam monetariam fabricandi et instruendi ac cudendi monetam auream, argenteam et aeream cuiuscunque generis, sorti set valoris, cum iis singis, inscriptione, quae dicto Marco Antonio Spinulae et eius successoribus placuerit, dummodo curatur bona, sincera et iusta……
Attigua al castello, dal lato est, sotto il loggiato cinquecentesco, esiste tuttora la costruzione che a suo tempo costituiva la zecca: si tratta di un lungo edificio rettangolare anch’esso, come il castello, monumento nazionale.
Ricordiamo che il castello di Tassarolo aveva importanza nella valle e nelle vicende militari, allora così frequenti, sia perché dominava una strada molto frequentata, mettendo in comunicazione la Liguria, via Bocchetta – Voltaggio – Gavi, con il Piemonte e la Lombardia, sia perché si trovava al confine della Repubblica di Genova con il Piemonte stesso; tra le sue mura crebbe il generale Agostino, il beato Carlo, il Cardinale Filippo e, nel secolo scorso, l’entomologo Massimiliano, che vi riunì, ancora oggi conservata dai discendenti e ammirata dagli studiosi, una preziosa raccolta di insetti provenienti da tutto il mondo, illustrati con competenza tale da arrecare un notevole contributo alla loro sistematica.
Oggi il castello è oggetto di particolari attenzioni e cure da parte del marchese Marco, appassionato cultore di ricerche storiche e scientifiche, che ringraziamo per il prezioso aiuto prestato a queste note.
Non mi risulta che Marc’Antonio usasse del privilegio di batter moneta, mentre ne approfittarono abbondantemente il figlio Agostino e il nipote Filippo. Del primo Conte di Tassarolo resta una medaglia di bronzo, con al recto il busto a sinistra, vestito alla spagnola, contornato dall’iscrizione MARCVS ANT. SPINOLA COMES TASSAROLI e sotto il busto la data 1567. Il verso offre l’immagine di Atlante che regge il mondo. Molto ben rilevante sono le membra del corpo ed i segni dello zodiaco, che si vedono nella porzione del globo, interrotto dal contorno perlinato: SUS-TINE. è l’imperativo evidentemente rivolto al Conte per esaltarne le virtù. Non si conosce il nome dell’incisore, che non era certo da poco, a giudicare l’arte di questa medaglia.
Nel 1596 fu introdotto in Italia l’uso di battere monete simili ai fiorini ungheresi, chiamati ongari o ungari, che erano d’oro, di peso uguale allo zecchino veneto, carati 18 1/2 e del valore di danari 23 1/2. Ne uscirono delle zecche di Sabbioneta, Correggio, Macagno, Masserano, Vigevano e Tassarolo. Altro uso frequente nelle zecche del tempo, e specialmente in quelle di Firenze, Genova, Pesaro, Lucca, Fosdinovo, Loano, Monaco, era di coniare monete destinate ai traffici con il Levante contraffatte con quantità minori di fino per avere più lauti guadagni. Nelle Notizie sulla battitura dei uligini lette al Magistrato delle Monete della Repubblica il 29 settembre 1667, pubblicate dall’Olivieri in “Monete, Medaglie e Sigilli dei Principi Doria”, si afferma che nel 1663 si iniziarono a battere tali monete in Tassarolo ed una certa quantità ne fu spedita in Smirne a tale Valentino Berti, il quale fu scoperto ed accusato, con confisca di 2000 pezzi, salvandosi solo con la fuga.
Anche il Viani nelle “Memorie della Famiglia Cybo” cita una sentenza del Parlamento di Aix in data 22 dicembre 1667 in cui si legge che anche nella zecca di Tassarolo si battevano monete per il Levante.
Gli zecchieri di Tassarolo non batterono abusivamente soltanto i cosiddetti “Luigini” per il Levante, ma falsificarono anche monete di altri paese, compromettendo il nome del loro Conte. Infatti, sempre dalle “Memorie della Famiglia Cybo” si legge che nel 1665 furono imitate le monete da otto bolognini del duca di Massa Alberico Cybo II, il quale, avvisato dal suo zecchiere, ordinò che ne fosse informato l’Imperatore a Vienna. L’affare fu tacitato col ritiro delle monete false, riconoscibili da quelle autentiche soprattutto dall’attributo di principe dato ad Alberico, mentre il conio di Massa reca il Dux della dignità ducale. La moneta battuta a Tassarolo reca infatti nel dritto l’immagine del duca coll’iscrizione ALBERIC.II.S.R.I.MASSAE.PRI e il numero 8 (indicante la quantità dei bolognini), al rovescio lo scudetto con lo stemma dei Cybo, il motto LIBERTAS e l’epigrafe CVSTODIAT. DOMINVS 1665; moneta assai rara, come la maggior parte dei uligini battuti nei feudi imperiali, poiché, quando furono proibiti per unanime consenso dei vari principi, vennero minacciate pene gravissime agli spacciatori, i quali si affrettarono a distruggerli.

LE MONTE DEGLI SPINOLA DI TASSAROLO.

Le prime monete di Tassarolo portano la data del 1604, battute da Agostino Spinola, figlio del Marc’Antonio, che, come abbiamo visto, ne aveva ricevuto il privilegio. La grida dell’8 giungo 1602 della Repubblica di Genova parla delle monete di Loano del Principe Doria e tace di quelle di Tassarolo, per cui evidentemente a quella data non esistevano ancora. Sono nominate per la prima volta nella grida del 24 settembre 1619, con cui viene permesso alle città di Savona, Varazze, Chiavari, Rapallo e Recco di spendere le monete di mistura forestiere proibite il 9 luglio dello stesso anno e tra queste sono elencati i pezzi da soldi 13 e 4 di Tassarolo.
La grida del 9 agosto 1639 dà alla doppia di Tassarolo valore di 12.12 lire di Genova, l’altra del 2 marzo 1632 uguaglia il ducatone a quello di Savoia, Lucca, Parma, Piacenza, Milano, Mantova, Modena, Venezia, e la doppia d’oro a quella del Duca di Piacenza e del Principe di Massa.
Nei bandi della Casa di Savoia in materia di monete, spesso si danno ordini per quelle di Tassarolo. Il 10 ottobre 1607, l’Auditore Gian Paolo Bianco informava che i talleri coniati a Masserano, a Tassarolo e nel Monferrato non potevano aver corso negli Stati di Savoia. Il 28 gennaio 1614 Carlo Emanuele proibiva l’introduzione, uso commercio e transito nei suoi Stati di tutte le monete di Masserano, Tassarolo e Desana; altre grida simili venivano pubblicate fino al 23 giugno 1691, sotto il Duca Vittorio Amedeo II.
Due grida di Sabbioneta, del 9 settembre 1619 e del 3 maggio 1616, danno corso ai denari di Parma, Mantova e dello Spinola, una grida di Mantova del 14 settembre 1614 fa valere il tallero del Conte di Tassarolo lire 4.13. Il Bellini nell’“Antica lira ferrarese” cita una grida di Ferrara del 2 agosto 1612 nella quale si da corso ad una Moneta del Conte di Tassarolo, da una parte l’impronta del Conte armato, e dall’altra un’aquila con due teste, ed in mezzo all’aquila un’arma d’Austria L. 2,13,1.
Diverse tariffe di Anversa e molti altri editti per il corso delle monete stampati in Italia ed in Francia nel secolo XVII danno il valore di varie monete di Tassarolo e ne accenneremo nella descrizione di queste, seguendo, come sin qui si è fatto, l’ottimo testo di Agostino Olivieri “Monete e Medaglie degli Spinola” (Genova, 1860).


Le Monete di Tassarolo - II 
(NOVINOSTRA, Dicembre 1975)

venerdì 18 ottobre 2013

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA COMMERCIALE IN ITALIA

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Cinisello, 23 Maggio 2011

proposto al governo protempore e rimasto senza risposta né esito alcuno.

riproposto oggi 18 Ottobre 2013

REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE
LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE
LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI

Appunti di lavoro di E.F. 5s

INVIATI AL TEAM DI LAVORO

5 STELLE

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

ON. MASSIMO DE ROSA
ON. CARINELLI

ON DE MAIO

(Conosciuti personalmente)

e

ONOREVOLI 5 STELLE TUTTI

Egregi,

Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,

Considerato lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto

Appurato il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero

Accertata la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli

Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.

Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.

Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.

I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.

Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.

Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.
Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.

Giustizia reale, non giustizia costruita.
L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.
Come primo esempio si proceda all'immediata

Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.
Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.

Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.
Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.

Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.
Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.

Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.
L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure d idistribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.

Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.
I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.

Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro
Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.
I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.
I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.

Risarcibilità laburista
Qualsiasi causa laburista, e quanlsiasi altra causa contro detentori di partite iva PMI o autonomi, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.

Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.
Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.

Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.

Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.
Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,

Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.
Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.

Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.
Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.

Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.
Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.
Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.

Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della
Tribunale del popolo e non di decisione monocratica giurisprudenziale.
Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso almeno uguale se non superiore alla giuria forense.
Tribunale commerciale e non di decisione monocratica giurisprudenziale.
Il tribunale deve contenere una giuria composta di tutte le parti in causa, e le parti tecniche dovranno avere un peso almeno uguale se non superiore alla parte puramente forense dei giudici.
Se una parte è commerciale tra la giuria dovranno esserci dei commerciali, se una parte è edile, nella giuria dovranno esserci degli edili in misura equitativa rispetto le altri parti.

Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.
Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.
Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.
In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.
Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.

Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.
Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.
I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,
garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.

Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.
Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.

Istituzione della prova delegata obbligatoria
Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.
Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.

Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.
Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.

Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.
Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.
Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.


Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.
Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.


Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.
La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.
L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.
L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.
Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.
La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento e resto in attesa della risposta di accoglimento prioritario da calendarizzare urgentemente negli o.d.g. parlamentari da parte di tutti voi.

Con osservanza,

Testo proposta da EF (by Shamir consulting) 5s
per F.S.S.

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana


RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA


Cinisello, 23 Maggio 2011


REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE

LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE

LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI


Appunti di lavoro di E.F.


INVIATI AL TEAM DI LAVORO


Egr. Sig. On. Angelino Alfano

c.c.

Egr. Sig. On. Silvio Berlusconi

Egr. Sig. On. Paolo Romani

Egr. Sig. Dott. Dario Rivolta

Egr. Sig. Ass. Andrea Mascaretti

Egr. Sig. Dir.. Carlo Lio



Egregi,


Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,


Visto lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto


Visto il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero


Visto la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli


Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.


Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.


Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.


I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.


Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.


Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.

Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.


Giustizia reale, non giustizia costruita.

L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.

Come primo esempio si proceda all'immediata


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.

Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.

Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.



Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.

Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.


Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure di distribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.


Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.


Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro

Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.

I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.

I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.


Risarcibilità laburista

Qualsiasi causa laburista, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.


Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.

Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.


Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.


Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.

Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,


Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.

Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.


Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.

Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.


Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.

Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.

Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.


Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della

Tribunale del popolo e non decisione monocratica.

Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso uguale se non superiore alla giuria forense.


Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.

Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.

Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.

In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.

Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.


Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.

Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.

I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,

garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.


Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.

Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.


Istituzione della prova delegata obbligatoria

Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.

Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.


Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.

Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.


Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.

Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.

Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.



Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.

Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.



Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.

La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.

L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.

L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.

Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.

La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

(by Shamir consulting)



Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento.


Resto in attesa della risposta da parte di tutti voi.


Con osservanza,


E.F.

Fondo San Sisto

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