giovedì 27 giugno 2013

PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SRL

Applicabile solo se si posseggono i seguenti Requisiti:

- società S.r.l. 

- essere in attività con budget positivi

- avere asset extraaziendali da porre in garanzia

- avere lettere di credito export attive affidabili

- necessitare supporto gateway bancario per l'emissione della lettera di credito passiva con fido a rischio nullo.

- accordare operazione di emissione tramite intermediazione banca con proprio istituto di fiducia

- emettere delibera societaria per l'emissione di titoli obbligazionari


I titoli di debito nelle s.r.l.

Una s.r.l. sta valutando, tra le varie forme di finanziamento, anche l'emissione di titoli di debito. Quali sono i vantaggi di tale fattispecie e quali le eventuali problematiche in caso di un successivo acquisto dei titoli da parte dei soci?
L'emissione dei titoli di debito, disciplinata dall'art. 2483 cod. civ., offre una nuova importante opportunità di finanziamento alle s.r.l., facoltà precedentemente offerta (con il prestito obbligazionario) solo alle s.p.a. e subordinata a precisi limiti e condizioni confermati in parte anche dalla normativa attuale.
È noto infatti che sovente, in passato, le esigenze di finanziamento venivano soddisfatte dalle s.r.l. attraverso la trasformazione in s.p.a. al fine di poter emettere prestiti obbligazionari. Di questa esigenza si è tenuto conto nella legge delega dove si chiedeva al legislatore di «disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote capitali».
La ratio che ha spinto quindi il legislatore a introdurre questa norma è quella di permettere alle s.r.l. di accedere a fonti di finanziamento alternative rispetto a quelle solitamente utilizzate (capitale di rischio e credito bancario) senza dover necessariamente passare attraverso la trasformazione societaria.
Nozione di titolo di debito
Il concetto di titoli di debito, già presente nel D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), secondo il quale fanno parte degli strumenti finanziari «le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali», è una nozione estranea al Codice civile ante riforma.
In sintesi, i titoli di debito possono essere ricondotti a «quei titoli, emessi in serie in relazione ad un'operazione di finanziamento della società, che attribuiscono al possessore i diritti all'operazione di finanziamento che si incorpora in quello specifico titolo sottoscritto. Pertanto, a fronte dell'apporto, il finanziatore diviene titolare di un diritto di credito nei confronti della società emittente» (1).
Essendo l'espressione utilizzata dal legislatore assolutamente generica, si può ritenere che le s.r.l. possano emettere strumenti finanziari di qualsiasi tipo, quindi anche aventi natura assimilabile a quella delle obbligazioni (2).
Le modalità di emissione
La possibilità di emettere titoli di debito deve essere necessariamente prevista dall'atto costitutivo o da una successiva modificazione dello stesso.
Nella stesura della norma il legislatore, a differenza di quanto previsto per l'emissione dei prestiti obbligazionari nelle s.p.a., ha lasciato la più ampia libertà statutaria. Il potere di emettere titoli di debito può essere conferito sia ai soci che agli amministratori, i quali dovranno agire nei limiti, modalità e maggioranze previste dall'atto costitutivo; peraltro, nulla sembra ostacolare la possibilità di conferire competenze diverse a seconda della tipologia di titoli da emettere.
L'organo competente, con la decisione di emettere i suddetti titoli, deve altresì indicarne la tipologia, la remunerazione, le modalità di rimborso e l'eventuale presenza di una organizzazione dei possessori del titolo stesso. Le condizioni del prestito e le modalità del rimborso possono essere successivamente modificate solo previo consenso della maggioranza di coloro che possiedono i titoli.
La decisione di emissione dello strumento di debito deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il Registro delle imprese. Non essendo previsto ex lege alcun termine, ci si può chiedere se ciò sia dovuto ad una lacuna normativa a cui sopperire con le norme previste per l'emissione dei prestiti obbligazionari delle s.p.a. (termine: 30 giorni). L'iscrizione nel Registro imprese è essenziale, atteso che l'effettiva emissione dei titoli è possibile solo in un momento successivo a tale atto.
Le garanzie a favore dei terzi
A fronte di un'ampia libertà operativa in termini di nuova opportunità concessa alle s.r.l., il legislatore, al fine di «assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori» (3), ha limitato l'ambito soggettivo dei sottoscrittori iniziali: questi soggetti devono essere esclusivamente investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (4) (richiamando implicitamente quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2412 cod. civ. in tema di s.p.a., laddove viene previsto che le obbligazioni possano essere sottoscritte solo da questa categoria di investitori qualora siano emesse per un importo superiore al doppio del patrimonio netto). L'intento del legislatore, espresso peraltro nella relazione governativa, è chiaro e apprezzabile: salvaguardare l'interesse dei risparmiatori in un contesto nel quale le possibili ridotte dimensioni societarie potrebbero non obbligare alla nomina di un organo di controllo. L'attenzione del legislatore nel salvaguardare gli interessi dei risparmiatori non esiste soltanto in sede di sottoscrizione dei titoli, ma prosegue anche nelle fasi di eventuale successiva circolazione degli stessi; infatti, la norma prevede che il soggetto che cede i titoli rimanga solidalmente responsabile della solvibilità della società emittente. Questa solidarietà, che sembra possa essere pienamente assimilata a quanto previsto in materia di cessione del credito, subisce due eccezioni:
- acquisto da parte di altro investitore professionale(5);
- acquisto da parte dei soci della società medesima.
I TITOLI DI DEBITO
Emissione: è possibile solo se prevista nell'atto costitutivo.
Tipologia: è possibile emettere strumenti finanziari di qualsiasi tipo.
Sottoscrittori: possono essere solo investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.
Circolazione: i titoli di debito possono circolare, ed in una fase successiva a quella iniziale (sottoscrizione) possono essere acquistati, oltre che dagli investitori professionali, anche dai soci della società emittente.
Le reali possibilità di utilizzo
Non sono particolarmente chiari i motivi che hanno indotto il legislatore a non permettere la diretta sottoscrizione da parte dei soci (tanto più che, come si è visto, gli stessi soci possono acquistare tali titoli di debito in un successivo momento). Se infatti il ridotto ammontare del capitale e la mancanza dell'organo di controllo riducono sicuramente le garanzie fornite da questo tipo di società, a ciò si sarebbe potuto ovviare semplicemente prevedendo un capitale sociale almeno pari ad un certo importo (considerato sufficientemente “garante”) e/o la presenza dell'organo di controllo.Tutto ciò ci permette di fare alcune brevi considerazioni sul reale utilizzo di questo strumento di raccolta di finanziamenti terzi. È presumibile, a parere di chi scrive, che nella maggioranza dei casi l'emissione dei titoli di debito sia successiva ad un accordo tra l'investitore professionale e i soci: questi ultimi, previa idonea garanzia concessa ai primi, permetteranno la sottoscrizione dei titoli da parte dei suddetti investitori, nell'ottica di un successivo trasferimento a loro stessi.
In tale ottica, è logico chiedersi le motivazioni di un'operazione di questo tipo, poiché coloro che sono capaci di garantire l'emissione del titolo probabilmente non avrebbero difficoltà ad accedere al sistema creditizio per finanziare la società attraverso un più semplice e immediato “finanziamento soci”. In relazione a quest'ultima ipotesi, tuttavia, bisogna tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 2467 cod. civ. che, come sappiamo, disciplina i casi di “postergazione” nella restituzione dei suddetti finanziamenti. I titoli di debito potrebbero essere quindi considerati come strumento per finanziare la società senza incorrere nelle restrizioni previste dal già citato art. 2467 cod. civ. (6).Note:
(1) Fondazione Luca Pacioli, documento n. 1, 11 gennaio 2005.
(2) Se così fosse, argomento senz'altro interessante da approfondire potrebbe essere quello (tuttora fonte di ampia discussione dottrinale) dell'emissione delle obbligazioni convertibili anche per le s.r.l.
(3) Cfr. relazione al D.Lgs. n. 6/2003.
(4) Per comprendere coloro che fanno parte della suddetta categoria bisogna rifarsi alle norme contenute nel Testo unico bancario (Tub) e nel Testo unico della finanza (Tuf). Devono essere considerati tali gli intermediari finanziari, le banche, le assicurazioni e le s.i.m.; la lettura delle direttive della Banca d'Italia del marzo 2004 sembra escludere le s.g.r. causa l'esclusività del loro oggetto sociale e le caratteristiche dell'attività svolta.
(5) Secondo alcuni la circolazione dei titoli tra investitori professionali non libera coloro che negoziano il titolo (Fondazione Luca Pacioli, op. cit.). Una simile impostazione, che ha il pregio di evitare trasferimenti a investitori meno solvibili, renderebbe però ancora più complicata la ricerca di investitori disposti a sottoscrivere i titoli.
(6) Vi è tuttavia da osservare che tale ottica si scontra con il tenore letterale del comma 2 dell'art. 2467 cod. civ. ove, con riguardo al finanziamento soci, viene riportata la seguente definizione: «quelli (omissis) in qualsiasi forma effettuati».

lunedì 17 giugno 2013

RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Repubblica Italiana


RIEQUILIBRIO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA


Cinisello, 23 Maggio 2011


REVISIONE DELLA PROCEDURA CIVILE

LIMITI MASSIMI DEI CONCESSIONARI DELL'ESAZIONE

LIMITI MASSIMI DEGLI INTERESSI BANCARI


Appunti di lavoro di E.F.


INVIATI AL TEAM DI LAVORO


Egr. Sig. On. Angelino Alfano

c.c.

Egr. Sig. On. Silvio Berlusconi

Egr. Sig. On. Paolo Romani

Egr. Sig. Dott. Dario Rivolta

Egr. Sig. Ass. Andrea Mascaretti

Egr. Sig. Dir.. Carlo Lio



Egregi,


Visto il continuo aumentare dei fallimenti di imprese e famiglie,


Visto lo straordinario numero di sentenze e cartelle pazze che tribunali ed esattori inviano senza provata giustificazione alla gente che svolge il proprio lavoro come sempre fatto


Visto il conseguente grave pericolo di debilitazione del sistema paese e di accrescimento del fenomeno di disorientamento dei giovani, e della fuga dei medesimo all'estero


Visto la mancata giustificazione, della perdita del territorio ereditato dai nostri nonni, e non saputo conservare dalla nostre classe politica e dirigente, per l'aver attuato la permissione dell'uso di libertà eccessive per talune classi rispetto a quelle più deboli


Mi accingo ad ipotizzare qualche misura urgente emersa dal mio punto di osservazione.


Mi rivolgo a voi come il miglior team di lavoro esistente ed effettivo.


Vi prego di inviarmi il vostro parere in merito all'attuabilità delle sottodescritte idee.


I risultati della consultazione vi saranno rendicontati.


Ecco di seguito la scaletta delle revisioni urgenti da apportare al sistema di procedura civile, desunti sulla base della propria esperienza personale.


Congelamento degli interessi, delle rivalutazioni monetarie e delle sanzioni.

Qualsiasi interesse, rivalutazione monetaria, sanzione amministrativa, non potranno far maturare importi rivalutativi che eccedano il terzo del capitale originario. Nessuna Banca, ente pubblico, o privato potranno mai addebitare per una qualsiasi propria causa favorevole, un importo complessivo di addebito, incrementato da sanzioni per mancati pagamenti, interessi per ritardato pagamento, rivalutazioni monetarie per aggiornamento del capitale, che superino il al massimo il terzo dell'importo capitale originario, oltre il medesimo.


Giustizia reale, non giustizia costruita.

L'introduzione del concetto di giustizia costruita si rende necessario per elencare tutte quelle fatttispecie giuridiche che si fondano su articoli dei codici civile, amministrativo, fiscale, del lavoro, e dei relativi codici procedurtali, in cui sono previste conclusioni a priori, sulla base di sillogismi, congetture, presunzioni, predeterminazioni, che in realtà non possono mai essere assunte a priori senza un aopportuna verifica di effettività, senza correre il sovente rischio di creare delle clamorose ingiustizie a danno di persone in realtà, quasi sempre in buona fede, attirate in queste trappole di giurisprudenza civilistica ad arte, ad opera di soggetti che premeditano delle vere e proprie azioni patrimonialmente, moralmente, biologicamente, ed esistenzialmente depauperative, preordinate e premeditate.

Come primo esempio si proceda all'immediata


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di revocatoria fallimentare perché costituente congettura ricostruita e quasi sempre ingiusta.

Esistono ormai in tutti i distretti giurisdizionali italiani, degli studi legali, organizzati sulla gestione dei fallimenti, che forniscono ad altri studi legali, in vista di difesa dei propri clienti insolventi, il sistema di difesa basato sulla preordinata delibera di assegnazione al fornitore ignaro ed insistente nell'incasso dei propri crediti, di assegno circolare, che puntualmente, viene poi richiesto indietro dopo il successivo dissesto e dichiarazione di fallimento, che puntualmente avviene quasi fosse congettuarto ad arte.


Abolizione della ammissibilità delle istanze relative a richieste di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale senza opportuna regolamentazione di legge.

Esistono sul territorio, vere e proprie organizzazioni di terrorismo ricattatorio, che si rivolgono a piccoli proprietari in crisi di liquidità, offrendo di acquistare il loro patrimonio immobiliare, in più persone offrenti valori differenziati, tra cui il più alto, prescelto, come è normale che sia, da i venditori chiude la trattativa, che però vede puntualmente la citazione per responsabilità precontrattuale, eseguita dalla parte che non ha realizzato l'acquisto al prezzo inferiore, con richiesta di cifre spesso astronomiche, che poi si risolvono con la riduzione drastica che viene accettata di buon grado, da parte dei citati, pur se costituente cifra cospicua, ed indebitamente richiesta.



Abolizione delle intermediazioni di giustizia eccessivamente burocratizzanti e soprattutto fuorvianti.

Il ritorno alla mediazione di giustizia trasformerà i costi di causa, e i tempi di risoluzione in un flop per la vera risoluzione dell'efficienza attesa. Non è togliendo il lavoro ai tribunali che si risolve il problema dell'efficienza della giustizia. Con il sistema delle mediazioni obbligatorie si riaccende il già esperito sistema delle transazioni stragiudiziali, spesso troppo costoso, molto di più del sistema tradizionale forense, e per nulla garantista dell'equità della legge.


Abolizione della responsabilità dei commercianti rivenditori e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

L'ormai eccessivamente consolidato malcostume popolare di chiedere risarcimenti assurdi e da fallimento immediato verso coloro che fanno semplicemente da punti logistici di smercio di un prodotto dotato di garanzie autonome del proprio produttore, verso la clientela, oppure di distribuzione di servizi di installazione post vendita ormai troppo spesso avvezza a contestare tutto a tutti quasi sempre per fini meramente dilatori.


Abolizione della responsabilità dei consulenti sulla prestazione di servizi e trasferimento della garanzia diretta alle case madri dei prodotti.

I produttori devono essere chiamati in causa in caso di scoperta di vizi palesi od occulti, tramite i propri punti logistici convenzionati o interessati, ma direttamente dal consumatore.


Cause di lavoro: intoduzione del contratto ad hoc per ciascun afunzione lavorativa in ciascun azienda e abolizione dei contratti collettivi di lavoro

Ogni azienda potrà pubblicare un propri contratto ad hoc per ciascuna specifica funzione lavorativa proposta.

I contratti di lavoro collettivi, avranno unicamente funzione guida per costituire lo scheletro costruttivo di ciascun contratto ad hoc.

I contratti ad hoc dovranno essere preventivamente approvati, prima della loro usabilità e pubblicazione, sia dal tribunale dei sindacati che da quello dei datori di lavori delle varie classi sociali interessate.


Risarcibilità laburista

Qualsiasi causa laburista, non potrà produrre sentenza contenenti un importo di risarcimento dovuto al lavoratore o all'azienda complessivo superiore ad un terzo rispetto il totale dovuto, con congelamento di qualsiasi interesse, e rivalutazione monetaria.


Abolizione degli arricchimenti indebiti dia da parte degli enti privati, che di quelli pubblici.

Sulle tasse, deve essere evitato l'addebito per sanzioni superiore al massimo del terzo. Già l'ammontare della tassazione italiana è ai vertici delle classifiche mondiali. Se poi per crisi di liquidità, per crisi dell'economia generale, una persona non possa involontariamente procedere al pagamento della somma dovuta, l'ente potrò procedere nella peggiore delle ipotesi, nell'addebito di sanzioni pari al massimo del terzo del valore della sanzione originaria.


Introduzione al calcolo obbligatorio della misura massima della risarcibilità in caso di soccombenza pari al massimo al doppio del valore del contratto originario stipulato dalla parte interessata.


Abolizione dell'eccesso di costo addebitato alla singola persona in proporzione al valore dell'oggetto contrattuale e non al valore della causa.

Sia la persona, che lo stato stesso non dovranno essere mai addebitati da nessun giudice al mondo per un importo che superi il doppio del valore del contratto, del diritto, della cartella fiscale originaria,


Abolizione della priorità del valore della causa rispetto al valore del contratto originale.

Il valore di riferimento della causa indicato non potrà mai superare il doppio del valore del contratto originario che deve essere sempre allegato.


Introduzione dell'inammissibilità della causa se il valore del contratto per la parte citata non risulta essere congruo rispetto il livello minimo stabilito.

Una causa il cui costo complessivo, andasse a superare più del doppio del valore del contratto originario per cui la parte, che, in caso di soccombenza, ne diventerebbe debitrice, non deve essere ammissibile.


Divieto di presentazione di un valore di causa totale previsto che possa determinare una condanna per la parte soccombente per un valore superiore al massimo di due volte il valore del contratto originariamente stipulato dalla parte medesima.

Stato, regioni, provincie, comuni, fisco, e relativi concessionari dell'esazione non devono e non possono costare al cittadino, al contribuente, al lavoratore nè tantomento all'azienda privata o pubblica, una cifra comprensiva di interessi e sanzione di entità superiore al terzo del dovuto nella maggior oarte dei casi, e nei soli casi di conclamata gravità dolosa del doppio della medesima.

Porre fine ad un costo statale usuraio ed usurpante, ristabilisce il clima di fiducia, e garantisce il possibile pagamento che altrimenti inevitabilmente, diventerebbe inesorabilmente inesigibile.


Assunzione del valore contrattuale per la parte interessata come metro di parametro di valutazione sulla temerarietà della causa e della

Tribunale del popolo e non decisione monocratica.

Il tribunale deve contenere una giuria popolare in tutte le cause civili, che abbia un peso uguale se non superiore alla giuria forense.


Separazione delle carriere per cui i giudici del lavoro, civili, penali, e i pubblici ministeri non possano essere stati anche giudici non possano mai svolgere anche ruoli in commistione tra le varie citate funzioni di giustizia pubblica.

Una giudice del lavoro che sente le parti, difende il lavoratore, ragione nell'interesse delle parti, non può e non deve aver fatto anche il pubblico ministero, la sindaca di un sindacato, l'esponente politica di un movimento sindacale, oppure il membro della consulta di un tribunale collegiale del lavoro.

Sopratutto questo soggetto non può produrre decisioni monocratiche!.

In ogni processo decisionale deve essere sempre presente un giudice rappresentante il tribunale rappresentante i diritti di tutte le parti!.

Come nell'antica roma decidevano i triumviri, i tribuni di una classe sociale, e i tribuni di un'alltra classe sociale, quale ad esempio i tribuni degli AEDILI, insieme agli omnipresenti tribuni della Plebe, il che garantiva un giudizio ex aequo, ora deve essere giudicato un commerciante, solo alla presenza di un giudice rappresentante il proprio tribunale di classe.


Interrogatorio personale per sentire espresse le proprie ragioni sempre e comunque e non applicazione dell'attuale procedura civile, che con la prima presentazione di istanze e memorie scritte, possono sottendere la creazione di false prove congettuate ad arte, e giudizi interpretativi su scritti redatti da operatori che pur animati dalla migliore della volontà non potranno mai dare immediatamente, con la massima trasparenza, e con la massima spontaneità la vera e originale versione dei fatti realmente accaduti.

Il sistema dell'istanza scritta, non preceduta dal reclamo verbale udito dal vivo da parte del giudice, porta ad una creazione di lavoro indiretto enorme, sulla quale si basano gli eccessivi costi del sistema giustizia, e di conseguenza del sistema statale italiano.

I vecchi pretori, che udivano le ragioni e disponevano immediatamente il da farsi,

garantivano un'efficienza di risposta ineguagliabile, con il risultato di non distrarre le persone dalle proprie attività lavorative, e soprattutto di non distrarre loro ingenti patrimoni dispersi in spese di giustizia, con grande pregiudizio per le medesime attività economiche dei soccombenti, ed anche, molto spesso dei non soccombenti.


Possibilità di espressione dell'esposizione della propria ragione, per due volte, con possibilità di una replica e di una controreplica espressa da ciascuna delle parti.

Per semplificare la procedura le parti devono essere sentite dai giudici obbligatoriamente in prime e seconda istanza dal vivo. Solo dopo la comparsa delle parti, i rispettivi avvocati dovrebbero poter presentare le proprie istanze o memorie di precisazione delle richieste. Questa è una lapalissiana garanzia di genuinità delle richieste, di non eccessività delle medesime, di autenticità delle deposizioni e di filtrazione di eventuali richieste eccessive non giustificate dai fatti, presentate in atti.


Istituzione della prova delegata obbligatoria

Le aziende produttrici italiane vendono attraverso il propri distributori logistici, i propri prodotti in tutto il territorio italiano ed estero.

Come è impensabile che un acquirente di una cabina doccia prodotta in Italia e aquistata in Polonia possa recarsi presso il tribunale italiano in caso di contestazione, è altresì necessario che una cliente di Cinisello Balsamo non debba vedersi costretta ad andare a Pordenone perché il giudice locale non ha concesso la prova delegata a Monza.


Limitazione della possibilità di produzione di memorie sino al numero massimo di cinque per parte compreso le memorie tecniche di parte.

Avvocati, troppo zelanti, prolissi o redattori di fiumi di parole, senza il dono della sintesi, della sostanzialità, della significatività, invadono i poveri giudici che si vedono costretti ad esaminare una moltitudine di documentazioni spesso inutile e farraginosa.


Assunzione del C.t.u. non scelto dal giudice senza esame preventivo di effettiva esperienza sulla questione, ma scelto in base ad un esame preventivo in cui le parti presentano i quesiti per l'ammissione e in base alle risposte ricevute dal candidato ctu non messo a conoscenza dei fatti di causa, votino congiuntamente la sua assunzione o meno.

Troppi c.t.u. don specialità generica hanno causato errori di giudizio che hanno generato gravi danneggiamenti patrimoniali ad aziende e persone private, per i cosiddetti processi a giustizia costruita e congetturata.

Una selezione delle specialità dei c.t.u. sarebbe quanto mai opportuna per la tutela dei diritti civili di ciascun cittadino e azienda italiana.



Trasparenza immediata di tutti i fascicoli d'ufficio digitalizzati immediatamente e quotidianamente, per legge, e resi usufruibili alle parti con concessione di password sicura di accesso.

Le cancellerie dotate di apparecchiature di microfilmazione, digitalizzazione, salvataggio delle documentazioni sarebbe accessibile immediatamente da web e da remoto, dando la possibilità di consultazione immediata da parte della parti abilitate, e dagli studi legali, che potrebbero accedere alle statistiche nazionali indicizzabili sulle attività di ciascuno studio.



Costituzione di una rete cloud per la condivisione pubblica dei dati di giustizia, con architettura web client.

La gestione della digitalizzazione forense può essere ormai facilmente dimensionata e resa accessibile da milioni di utenze contemporanea semplicemente mediante la creazione del sistema informatico che supporta un social network com eface book, camfrog, youtube, ecc.

L'architettura a trenta server potrebbe benissimo contenere tutti i procedimenti di giustizia italiani.

L'acquisizione di scansionatori ottici rapidi potrebbe alleviare tutta la parte di lavoro relativa all'archiviazione ottica documentale delle cancellerie.

Il sistema open di tipo Wikipediano potrebbe costituire la procedura di accesso agli atti, che opportunamente regolamentata con il sistema delle card di identità personale, porrebbe in essere la realizzazione vera e propria del processo telematico.

La legge dovrà regolamentare solo quando vi sarà l'inevitabilità della sessione personale delle parti.

(by Shamir consulting)



Mi rimetto alla vostra necessità di consultazione in qualsiasi momento.


Resto in attesa della risposta da parte di tutti voi.


Con osservanza,


E.F.

Fondo San Sisto

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