Applicabile solo se si posseggono i seguenti Requisiti:
- società S.r.l.
- essere in attività con budget positivi
- avere lettere di credito export attive affidabili
- necessitare supporto gateway bancario per l'emissione della lettera di credito passiva con fido a rischio nullo.
- accordare operazione di emissione tramite intermediazione banca con proprio istituto di fiducia
I titoli di debito nelle s.r.l.
L'emissione dei titoli di debito, disciplinata dall'art. 2483 cod. civ., offre una nuova importante opportunità di finanziamento alle s.r.l., facoltà precedentemente offerta (con il prestito obbligazionario) solo alle s.p.a. e subordinata a precisi limiti e condizioni confermati in parte anche dalla normativa attuale.
È noto infatti che sovente, in passato, le esigenze di finanziamento venivano soddisfatte dalle s.r.l. attraverso la trasformazione in s.p.a. al fine di poter emettere prestiti obbligazionari. Di questa esigenza si è tenuto conto nella legge delega dove si chiedeva al legislatore di «disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote capitali».
La ratio che ha spinto quindi il legislatore a introdurre questa norma è quella di permettere alle s.r.l. di accedere a fonti di finanziamento alternative rispetto a quelle solitamente utilizzate (capitale di rischio e credito bancario) senza dover necessariamente passare attraverso la trasformazione societaria.
Nozione di titolo di debito
Il concetto di titoli di debito, già presente nel D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), secondo il quale fanno parte degli strumenti finanziari «le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali», è una nozione estranea al Codice civile ante riforma.
In sintesi, i titoli di debito possono essere ricondotti a «quei titoli, emessi in serie in relazione ad un'operazione di finanziamento della società, che attribuiscono al possessore i diritti all'operazione di finanziamento che si incorpora in quello specifico titolo sottoscritto. Pertanto, a fronte dell'apporto, il finanziatore diviene titolare di un diritto di credito nei confronti della società emittente» (1).
Essendo l'espressione utilizzata dal legislatore assolutamente generica, si può ritenere che le s.r.l. possano emettere strumenti finanziari di qualsiasi tipo, quindi anche aventi natura assimilabile a quella delle obbligazioni (2).
Le modalità di emissione
La possibilità di emettere titoli di debito deve essere necessariamente prevista dall'atto costitutivo o da una successiva modificazione dello stesso.
Nella stesura della norma il legislatore, a differenza di quanto previsto per l'emissione dei prestiti obbligazionari nelle s.p.a., ha lasciato la più ampia libertà statutaria. Il potere di emettere titoli di debito può essere conferito sia ai soci che agli amministratori, i quali dovranno agire nei limiti, modalità e maggioranze previste dall'atto costitutivo; peraltro, nulla sembra ostacolare la possibilità di conferire competenze diverse a seconda della tipologia di titoli da emettere.
L'organo competente, con la decisione di emettere i suddetti titoli, deve altresì indicarne la tipologia, la remunerazione, le modalità di rimborso e l'eventuale presenza di una organizzazione dei possessori del titolo stesso. Le condizioni del prestito e le modalità del rimborso possono essere successivamente modificate solo previo consenso della maggioranza di coloro che possiedono i titoli.
La decisione di emissione dello strumento di debito deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il Registro delle imprese. Non essendo previsto ex lege alcun termine, ci si può chiedere se ciò sia dovuto ad una lacuna normativa a cui sopperire con le norme previste per l'emissione dei prestiti obbligazionari delle s.p.a. (termine: 30 giorni). L'iscrizione nel Registro imprese è essenziale, atteso che l'effettiva emissione dei titoli è possibile solo in un momento successivo a tale atto.
Le garanzie a favore dei terzi
A fronte di un'ampia libertà operativa in termini di nuova opportunità concessa alle s.r.l., il legislatore, al fine di «assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori» (3), ha limitato l'ambito soggettivo dei sottoscrittori iniziali: questi soggetti devono essere esclusivamente investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (4) (richiamando implicitamente quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2412 cod. civ. in tema di s.p.a., laddove viene previsto che le obbligazioni possano essere sottoscritte solo da questa categoria di investitori qualora siano emesse per un importo superiore al doppio del patrimonio netto). L'intento del legislatore, espresso peraltro nella relazione governativa, è chiaro e apprezzabile: salvaguardare l'interesse dei risparmiatori in un contesto nel quale le possibili ridotte dimensioni societarie potrebbero non obbligare alla nomina di un organo di controllo. L'attenzione del legislatore nel salvaguardare gli interessi dei risparmiatori non esiste soltanto in sede di sottoscrizione dei titoli, ma prosegue anche nelle fasi di eventuale successiva circolazione degli stessi; infatti, la norma prevede che il soggetto che cede i titoli rimanga solidalmente responsabile della solvibilità della società emittente. Questa solidarietà, che sembra possa essere pienamente assimilata a quanto previsto in materia di cessione del credito, subisce due eccezioni:
- acquisto da parte di altro investitore professionale(5);
- acquisto da parte dei soci della società medesima.
I TITOLI DI DEBITO
Emissione: è possibile solo se prevista nell'atto costitutivo.
Tipologia: è possibile emettere strumenti finanziari di qualsiasi tipo.
Sottoscrittori: possono essere solo investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.
Circolazione: i titoli di debito possono circolare, ed in una fase successiva a quella iniziale (sottoscrizione) possono essere acquistati, oltre che dagli investitori professionali, anche dai soci della società emittente.
Le reali possibilità di utilizzo
Non sono particolarmente chiari i motivi che hanno indotto il legislatore a non permettere la diretta sottoscrizione da parte dei soci (tanto più che, come si è visto, gli stessi soci possono acquistare tali titoli di debito in un successivo momento). Se infatti il ridotto ammontare del capitale e la mancanza dell'organo di controllo riducono sicuramente le garanzie fornite da questo tipo di società, a ciò si sarebbe potuto ovviare semplicemente prevedendo un capitale sociale almeno pari ad un certo importo (considerato sufficientemente “garante”) e/o la presenza dell'organo di controllo.Tutto ciò ci permette di fare alcune brevi considerazioni sul reale utilizzo di questo strumento di raccolta di finanziamenti terzi. È presumibile, a parere di chi scrive, che nella maggioranza dei casi l'emissione dei titoli di debito sia successiva ad un accordo tra l'investitore professionale e i soci: questi ultimi, previa idonea garanzia concessa ai primi, permetteranno la sottoscrizione dei titoli da parte dei suddetti investitori, nell'ottica di un successivo trasferimento a loro stessi.
In tale ottica, è logico chiedersi le motivazioni di un'operazione di questo tipo, poiché coloro che sono capaci di garantire l'emissione del titolo probabilmente non avrebbero difficoltà ad accedere al sistema creditizio per finanziare la società attraverso un più semplice e immediato “finanziamento soci”. In relazione a quest'ultima ipotesi, tuttavia, bisogna tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 2467 cod. civ. che, come sappiamo, disciplina i casi di “postergazione” nella restituzione dei suddetti finanziamenti. I titoli di debito potrebbero essere quindi considerati come strumento per finanziare la società senza incorrere nelle restrizioni previste dal già citato art. 2467 cod. civ. (6).Note:
(1) Fondazione Luca Pacioli, documento n. 1, 11 gennaio 2005.
(2) Se così fosse, argomento senz'altro interessante da approfondire potrebbe essere quello (tuttora fonte di ampia discussione dottrinale) dell'emissione delle obbligazioni convertibili anche per le s.r.l.
(3) Cfr. relazione al D.Lgs. n. 6/2003.
(4) Per comprendere coloro che fanno parte della suddetta categoria bisogna rifarsi alle norme contenute nel Testo unico bancario (Tub) e nel Testo unico della finanza (Tuf). Devono essere considerati tali gli intermediari finanziari, le banche, le assicurazioni e le s.i.m.; la lettura delle direttive della Banca d'Italia del marzo 2004 sembra escludere le s.g.r. causa l'esclusività del loro oggetto sociale e le caratteristiche dell'attività svolta.
(5) Secondo alcuni la circolazione dei titoli tra investitori professionali non libera coloro che negoziano il titolo (Fondazione Luca Pacioli, op. cit.). Una simile impostazione, che ha il pregio di evitare trasferimenti a investitori meno solvibili, renderebbe però ancora più complicata la ricerca di investitori disposti a sottoscrivere i titoli.
(6) Vi è tuttavia da osservare che tale ottica si scontra con il tenore letterale del comma 2 dell'art. 2467 cod. civ. ove, con riguardo al finanziamento soci, viene riportata la seguente definizione: «quelli (omissis) in qualsiasi forma effettuati».